Studio BUCCI rag. Serena

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Studio BUCCI rag. Serena CONSULENTE FISCALE TRIBUTARISTA

22/09/2026

Un cliente mi ha chiesto quanto costasse redigere un contratto preliminare.

«Cinquemila euro.»

«È moltissimo! Pensavo 500 euro. O magari nulla, considerati i nostri rapporti.»

«Allora, per 500 euro, le insegno a scriverlo da solo.»

L’offerta gli è sembrata conveniente.

«Cominciamo dall’analisi dell’operazione, dei rischi e degli interessi da tutelare. Serviranno norme aggiornate, giurisprudenza, banche dati, clausole adeguate al caso concreto e qualche anno di esperienza per capire che cosa potrebbe andare storto.»

«Ma io non ho né gli strumenti né l’esperienza.»

«Può procurarseli.»

«Quanto tempo ci vuole?»

«Dipende. Quando le serve il contratto?»

«Domani.»

«Allora c’è anche un altro problema: occorre sapere che cosa scrivere, come scriverlo e assumersi la responsabilità di averlo scritto.»

Il cliente ha riflettuto.

«Ho capito. Le pago i cinquemila euro.»

Quando si paga un professionista, non si compra qualche pagina.

Si pagano conoscenza, studio, esperienza, strumenti, tempo, organizzazione, puntualità e responsabilità.

Il prezzo non è nelle parole scritte.

È nei problemi che quelle parole eviteranno.

in Giustizia 🔹

21/09/2026

San Matteo… aiutaci tu!

20/09/2026

Utilizzo del credito da Modello 730/2026 in compensazione nel modello F24

17 Settembre 2026
di Laura Mazzola


Il credito emergente dal Modello 730/2026 può essere destinato, tramite quadro I, alla compensazione in F24 per il pagamento di imposte non gestite nel 730. L’utilizzo richiede presentazione telematica, verifica di eventuali ruoli scaduti e, oltre la soglia di 5.000 euro, visto di conformità e rispetto del termine di dieci giorni dall’invio della dichiarazione. Una corretta pianificazione evita indebite compensazioni, scarti degli F24 e successive contestazioni.

L’utilizzo del credito che emerge dal Modello 730/2026 in compensazione tramite modello F24 è uno strumento ormai centrale nella pianificazione fiscale, ma richiede una gestione attenta di regole, limiti e adempimenti formali.

Il “cuore operativo” è rappresentato dal quadro I del Modello 730, che consente di destinare tutto o parte del credito, risultante dal prospetto di liquidazione, al pagamento di imposte non comprese nel 730 ma versabili con F24, come l’IMU, altri tributi locali o imposte sostitutive.

Se il quadro I non viene compilato, il credito segue il canale “ordinario”: rimborso in busta paga o nel cedolino della pensione, ovvero rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate in assenza di sostituto.

Con la compilazione del quadro I, invece, il contribuente manifesta la volontà di utilizzare il credito in compensazione. È possibile indicare solo una parte del credito, destinando la quota residua al rimborso, oppure optare per l’utilizzo integrale in F24. Se il credito effettivo risulta inferiore all’importo indicato per la compensazione, la differenza deve essere comunque versata; se, al contrario, il credito è maggiore, l’eccedenza segue il normale iter di rimborso.

Dal punto di vista operativo, per poter compensare il credito da 730 è necessario che il Modello F24 sia presentato esclusivamente in via telematica, mediante i servizi dell’Agenzia delle Entrate o gli intermediari abilitati. Infatti, la presenza di compensazioni nel modello di pagamento esclude, di fatto, l’utilizzo dei canali cartacei.

Si innesta qui la disciplina generale sulle compensazioni “orizzontali” o “esterne”: la presenza di carichi affidati all’agente della riscossione, scaduti e superiori a 1.500 euro, impedisce l’utilizzo di crediti tributari in compensazione fino a concorrenza degli stessi. Il controllo della posizione debitoria del contribuente presso la riscossione diventa, quindi, un passaggio preliminare indispensabile.

Un punto particolarmente delicato è la soglia dei 5.000 euro; infatti, per importi complessivamente superiori a tale limite, utilizzati in compensazione nel corso dell’anno, la normativa richiede che il credito sia “asseverato” mediante visto di conformità apposto sulla dichiarazione dalla quale il credito emerge.

Nel caso del 730/2026, ciò significa che, per poter utilizzare in F24 un credito superiore ai 5.000 euro, il modello deve essere munito di visto rilasciato da CAF o professionista abilitato. In assenza di visto, l’Amministrazione finanziaria può recuperare il credito indebitamente compensato, con interessi e sanzioni.

Accanto all’obbligo di visto, la disciplina introduce anche un vincolo temporale: l’utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro può avvenire solo a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per i crediti da 730/2026, ciò implica che la prima delega F24 con compensazione oltre soglia non può essere trasmessa prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di invio del 730 munito di visto di conformità. Il coordinamento tra la data di presentazione del 730 e le scadenze dei versamenti (si pensi, ad esempio, alle rate IMU) diventa quindi un aspetto organizzativo da presidiare con attenzione.

Nella pratica, la posizione del contribuente varia anche in funzione del canale di presentazione del 730. Nei casi in cui il modello sia presentato tramite CAF o professionista abilitato, il visto di conformità fa parte ordinaria dell’attività di assistenza fiscale e consente l’utilizzo in compensazione di crediti anche oltre il limite dei 5.000 euro, nel rispetto del vincolo dei 10 giorni. Quando, invece, il 730 è presentato direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, in assenza di un soggetto abilitato al rilascio del visto, l’utilizzo del credito in F24 è generalmente confinato entro la soglia dei 5.000 euro, secondo gli indirizzi di prassi.

Un’ulteriore fattispecie è quella del 730 senza sostituto d’imposta: in questo scenario, infatti, il quadro I assume, se possibile, un ruolo ancora più rilevante, poiché è attraverso di esso che il contribuente può scegliere di destinare il credito alla compensazione in F24, in mancanza di un datore di lavoro o ente pensionistico che esegua materialmente il rimborso. Restano naturalmente fermi i medesimi limiti: canale telematico obbligatorio, soglia dei 5.000 euro con visto di conformità e regola dei dieci giorni, oltre al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro.

Non va trascurato, infine, il tema dei crediti di modesto importo; nel dettaglio, i crediti di ammontare non superiore a 12 euro non vengono rimborsati automaticamente, ma possono comunque essere gestiti dal contribuente tramite compensazione in F24 o riportati nella dichiarazione dell’anno successivo.

Tutto ciò premesso, risulta di fondamentale importanza verificare la formazione del credito, presidiare gli adempimenti connessi al visto di conformità, pianificare le scadenze dei modelli F24 compresi i vincoli temporali di utilizzo, monitorare la posizione del contribuente verso la riscossione e curare la corretta imputazione dei crediti nelle deleghe di pagamento.

Una gestione attenta di questi profili consente di sfruttare in modo efficiente il credito del 730/2026, riducendo il rischio di indebite compensazioni, scarti dei modelli F24 e successive contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

26/06/2026
18/06/2026
10/06/2026

Deducibilità delle perdite su crediti

9 Giugno 2026
di Alessandro Bonuzzi


Le perdite su crediti rappresentano un tema rilevante nella determinazione del reddito d’impresa, poiché richiedono un’attenta valutazione dei presupposti di deducibilità e del coordinamento con la disciplina delle svalutazioni.

La tematica delle perdite su crediti rappresenta da sempre un aspetto delicato da valutare con attenzione anche nel calcolo reddito d’impresa nonché nell’esposizione dei numeri nella dichiarazione dei redditi.

La relativa disciplina fiscale ha subito rilevanti modifiche ad opera della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di bilancio 2014) e del D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ed è stata oggetto di molteplici interventi di prassi tra cui si ricordano la circolare n. 26/E/2013 e la circolare n. 14/E/2014.

Le perdite su crediti sono deducibili, ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR:

se risultano da elementi certi e precisi e sono definitive. Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando:
il credito è di modesta entità (c.d. mini crediti) e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento. Il credito è di modesta entità se non è superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ex art. 27, comma 10, D.L. n. 185/2008, ossia quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, oppure 2.500 euro, per le altre imprese;
il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
il credito è cancellato dal bilancio in base ai Principi contabili;
se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942, ha concluso un piano attestato in base all’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942 (c.d. perdite automatiche) oppure è assoggettato a procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 101, TUIR, trovano applicazione in combinato con quanto stabilito dall’art. 106, TUIR, in materia di svalutazione crediti, secondo cui:

in ciascun esercizio è ammessa in deduzione una svalutazione pari allo 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa e che derivano da operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che hanno originato ricavi per l’impresa (compresi i crediti derivanti da cessioni di azioni o partecipazioni in società);
la deduzione della svalutazione non è più ammessa quando il fondo esistente alla fine del periodo d’imposta ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti. L’accantonamento effettuato in un esercizio, eccedente tale limite, concorre a formare il reddito con conseguente obbligo di operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Le perdite su crediti devono essere preliminarmente imputate al fondo fiscalmente riconosciuto e dedotte limitatamente alla parte che non trova copertura in esso. Ciò significa che la perdita su crediti risulta deducibile nel limite della parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (c.d. fondo dedotto).

Qualora, dopo la rilevazione della perdita, sia incassata una somma superiore rispetto al credito residuo, si determina una sopravvenienza attiva tassabile.

Nell’apposito prospetto del quadro RS del Modello Redditi dedicato ai crediti, viene monitorata la corretta applicazione della normativa, con raffronto della situazione contabile con quella fiscale.

Invece, nel rigo RF19, colonna 2, vanno indicate le perdite su crediti indeducibili e nel rigo RF25 va indicato, in colonna 2, l’eventuale ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio che devono essere sterilizzate ai fini fiscali.

Infine, nel rigo RF31, con il codice 41, va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all’importo deducibile calcolato avendo riguardo alla doppia soglia dello 0,50% e del 5% prevista nell’art. 106, comma 1, TUIR.

16/05/2026

Servizio SMS dell’Agenzia delle Entrate: dal 14 maggio attivo il nuovo numero dedicato

A partire dal 14 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate introduce un aggiornamento operativo rilevante nell’ambito dei servizi di assistenza digitale: cambia il numero telefonico dedicato al servizio SMS, utilizzato dai contribuenti per ottenere informazioni sintetiche in tempi rapidi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei canali di contatto semplificati, volto a favorire un accesso immediato alle informazioni di carattere generale senza necessità di interazione diretta con gli uffici.

Nuovo numero operativo dal 14 maggio 2026

Dal 14 maggio il servizio sarà attivo tramite il nuovo numero 342 4110872, che sostituisce integralmente il contatto precedente, destinato alla dismissione.

Gli utenti che hanno utilizzato il servizio nell’ultimo anno riceveranno una comunicazione informativa tramite SMS, finalizzata a garantire la continuità nell’utilizzo del canale.

Funzionamento e limiti del servizio SMS

Il servizio SMS consente di inoltrare richieste informative in qualsiasi momento della giornata, con costi determinati dal piano tariffario del proprio operatore telefonico.

Ai fini del corretto utilizzo, si evidenziano alcune condizioni operative:

* sono accettati esclusivamente messaggi inviati da numeri di telefonia mobile visibili;
* vengono automaticamente scartate le richieste provenienti da numeri anonimi, rete fissa o piattaforme web;
* è necessario formulare quesiti brevi e puntuali, preferibilmente entro 160 caratteri (fino a un massimo di 320);
* i tempi di risposta sono generalmente contenuti entro quattro giorni lavorativi, a condizione che la richiesta sia chiara e sintetica.

Tipologia di informazioni ottenibili

Il canale SMS è destinato esclusivamente a richieste di natura generale e non complessa. In particolare, è possibile ottenere informazioni relative a:

* scadenze fiscali e tributarie;
* date di pubblicazione di atti e provvedimenti;
* codici tributo;
* chiarimenti di carattere generale.

Per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, il servizio non consente l’accesso a dati personali o a informazioni relative alla posizione fiscale del contribuente (quali rimborsi, cartelle di pagamento o pratiche individuali).

Canali alternativi: il servizio web mail

Tra gli strumenti digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate rientra anche il servizio di assistenza tramite web mail, accessibile dall’area riservata del portale istituzionale mediante credenziali SPID, CIE o CNS.

Il servizio è riservato alle persone fisiche che operano direttamente, senza il tramite di intermediari, e consente l’invio di quesiti più articolati rispetto al canale SMS, con un limite massimo di 1.500 caratteri per richiesta.

Ogni comunicazione deve riguardare un solo quesito. In caso di risposta non esaustiva, è prevista la possibilità di un’unica replica entro 48 ore, mediante apposita funzione di feedback.

Resta fermo che anche questo canale non consente di ottenere informazioni su pratiche personali o posizioni fiscali specifiche, per le quali sono previsti strumenti dedicati.

L’App Agenzia Entrate e i servizi integrati

Completa il quadro dei servizi digitali l’applicazione mobile AgenziaEntrate, disponibile per dispositivi iOS e Android.

L’app rappresenta uno strumento operativo particolarmente utile per:

* la gestione degli appuntamenti presso gli uffici territoriali;
* la prenotazione degli accessi e l’emissione del web ticket giornaliero;
* il monitoraggio in tempo reale delle code agli sportelli;
* la funzione di check-in da remoto;
* la consultazione del cassetto fiscale, della dichiarazione precompilata, delle ricevute e delle principali scadenze.

Considerazioni operative

L’aggiornamento del numero SMS non incide sulle funzionalità del servizio, ma conferma l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria verso modelli di assistenza sempre più rapidi e digitalizzati.

Resta tuttavia essenziale, soprattutto per i professionisti, indirizzare correttamente i contribuenti verso il canale più adeguato in funzione della complessità della richiesta: il servizio SMS si conferma utile per informazioni standardizzate, mentre per esigenze più articolate continuano a risultare preferibili i canali strutturati o l’intermediazione professionale.

16/05/2026

Soggetti che possono presentare il Modello 730/2026

14 Maggio 2026
di Laura Mazzola


Il Modello 730/2026 precompilato è disponibile dal 30 aprile e potrà essere trasmesso dal 14 maggio, anche senza utilizzare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate. Possono presentarlo, in generale, pensionati, lavoratori dipendenti e altri soggetti che nel 2025 hanno percepito redditi dichiarabili con tale modello, purché non rientrino in ipotesi di esonero.

Le dichiarazioni precompilate sono online dal 30 aprile e già dal 14 maggio sarà possibile trasmettere la dichiarazione con o senza modifiche.

Anche se si sceglie di non utilizzare i dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate, la data di inizio per la trasmissione del Modello 730/2026 rimane il prossimo 14 maggio.

In via generale, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione reddituale tutti i contribuenti che, nel corso del periodo d’imposta 2025, hanno conseguito redditi, purché non rientranti nelle ipotesi di esonero.

In particolare, possono presentare il 730/2026:

i pensionati;
i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori italiani che operano all’estero;
i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
i sacerdoti della Chiesa cattolica;
i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
le persone impegnate in lavori socialmente utili;
i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA;
le persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché di rivalutazione del valore dei terreni;
le persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.
Inoltre, tali contribuenti possono utilizzare il Modello 730/2026 se, nel periodo d’imposta 2025, hanno percepito:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
redditi diversi;
alcuni dei redditi assoggettati a tassazione separata e a imposta sostitutiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro “M” e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro “T”.
I contribuenti sopra elencati, che hanno percepito i redditi indicati, possono presentare il Modello 730/2026 precompilato o ordinario, anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In particolare, in questo ultimo caso, nelle informazioni relative al contribuente deve essere indicata la lettera “A” nella casella denominata “730 senza sostituto”. Tale indicazione deve essere effettuata anche nell’ipotesi di contribuente che non intende avvalersi dell’intermediazione del sostituto di imposta.

Inoltre, all’interno del riquadro denominato “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, deve essere barrata la casella denominata “MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”.

La medesima casella deve essere barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per conto del contribuente deceduto che ha percepito, nel corso del 2025, redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si evidenzia che il modello senza sostituto d’imposta deve essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un CAF o a un professionista abilitato.

24/01/2026

Indirizzo

Piazza Municipio N. 6
Torrazza

Telefono

+393314859455

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