Studio Consulenza del Lavoro Rag. Samantha di Mango

Studio Consulenza del Lavoro Rag. Samantha di Mango Lo Studio si prefigge lo scopo di affiancare e consigliare le Imprese nelle scelte mirate alla gest

Lo Studio si prefigge lo scopo di affiancare e consigliare le Imprese nelle scelte mirate alla gestione del personale e curare per conto delle stesse tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. Tutto ciò nel pieno rispetto delle esigenze aziendali, poichè è necessario offrire al Cliente la giusta soluzione, adeguata alle proprie necessità e dei diritti dei lavoratori, co

n competenza e professionalità. Lo Studio offre ai Clienti la garanzia della serietà professionale ad un prezzo competitivo.

03/08/2021

Slittano al 15 settembre, e senza maggiorazione, i versamenti delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quelle in materia di Irap e...

22/03/2021

Nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro le FAQ in materia di prevenzione da Covid-19 in azienda

18/03/2021

L'Inps, con circolare n. 44 del 15 marzo 2021, specifica le modalità di rilascio della CU e i relativi adempimenti svolti in qualità di sostituto d’imposta.

06/01/2021

La legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede nuove assunzioni agevolate fino a 48 mesi in Puglia...
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere
l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari
a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della
prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi
da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il
trentaseiesimo anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le
condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un periodo massimo di
quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino
assunzioni in una sede o unita' produttiva ubicata nelle seguenti
regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.

30/04/2020

è stato pubblicato il DMPC 26 aprile 2020 contenente le nuove disposizioni di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento del COVID-19.
In considerazione di quanto previsto all’art. 2 comma 8 dove è previsto che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, così come già riportato nel nuovo Protocollo di sicurezza condiviso dalle Parti sociali del 24 aprile 2020, riteniamo opportuno fornire ogni indicazione operativa per attuare quanto disposto per consentire alle Aziende di lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme.

Sempre per completezza di informazione ricordiamo che:
- in data 14 aprile 2020 il Ministero dell’Interno con circolare 15350/117 ha stipulato apposito accordo con la Guardia di Finanza e l’Ispettorato del Lavoro affinchè si effettuino serrati controlli sulle Aziende che, pur non rientrando nei settori di attività che possono essere aperti, hanno fatto comunicazione alle Prefetture di svolgere lavorazioni essenziali alle filiere produttive e pertanto stanno lavorando in assenza di disposizioni contrarie della Prefettura stessa.
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con disposizione 149 del 20.04.2020 ha dato disposizioni operative per lo svolgimento dei controlli al fine di accertare durante l’ispezione se le Aziende attuano tutte le misure, in materia di sicurezza sul lavoro, di Prevenzione e protezione COVID in applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID negli ambienti di lavoro per cui si necessita di integrazione al Documento di valutazione dei rischi aziendale (si allega check list di controllo);
- In data 27 aprile 2020 Prefettura di bari e ASL SPESAL hanno condiviso un Protocollo di sicurezza sulle misure da attuare e verificare in fase ispettiva;
- Registriamo numerosi casi di ispezioni determinate da denunce da parte delle organizzazioni sindacali e dai lavoratori stessi che lamentano la mancata attuazione delle misure di sicurezza COVID;

Tutto ciò premesso vi riassumo i principali adempimenti da porre in essere tenendo conto della specifica attività svolta (il settore del commercio avrà obblighi in parte maggiori per esempio della produzione):

Per tutte le attività:

Rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione delle misure di contrasto COVID 19 del 24 aprile 2020 ed integrazione del DVR con le relative misure tecniche, organizzative e gestionali; (si ricorda altresì applicazione del Protocollo specifico per l’Edilizia del 24 aprile 2020 e Protocollo per il settore Logistica e Trasporti del 20 marzo 2020);
1. Attuare la rimodulazione degli spazi per garantire sempre il distanziamento sociale e, dove non è possibile, usare DPI, garantire accessi distanziati;
2. Privilegiare il lavoro agile e fornire informativa;
3. Obbligo di costituire in Azienda un Comitato di controllo e verifica del Protocollo;
4. Fornire a tutti i lavoratori una informativa sulle azioni intraprese, modalità di accesso (possibile controllo temperatura), disposizioni delle Autorità, distanza minima di 1 metro (anche con VIDEO);
5. Tutti i fornitori, trasportatori, utenti esterni devono essere controllati e contingentati all’ingresso, definite procedure di accesso, divieto ai fornitori e autisti di utilizzare i servizi destinati ai dipendenti.
6. Divieto per gli autisti di scendere dai mezzi ovvero, se necessario che scendano, adottare le procedure di sicurezza (distanza minima, mascherine, guanti);
7. Assicurare pulizia giornaliera e pulizia di fine turno annotandola su registro;
8. Obbligo di sanificazione periodica e, per ambienti sanitari o con soggetti positivi al COVID, con prodotti come da circolare Min. Salute del 22.02.2020; Si consiglia l’utilizzo di società iscritte alla CCIAA come imprese di sanificazione e la periodicità sarà maggiore per le attività aperte al pubblico;
9. Disponibilità di soluzioni detergenti per le mani ai varchi aziendali.
10. Divieto di riunioni in presenza, formazione in aula ed assembramenti;
11. L’uso dei DPI previsti dal DVR sui rischi specifici è obbligatorio (senza DPI non si possono svolgere quelle attività). Si raccomanda a fini preventivi l’utilizzo di mascherine anti contagio e guanti mono uso.
12. Art. 6 del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020: “E’ previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’uso della mascherina”;
13. Gestione dei lavoratori “fragili” a maggiore rischio (allontanamento dai luoghi di lavoro).

Con il DPCM del 26 aprile 2020 si sono forniti ulteriori obblighi e procedure. Vediamo i principali.
Partiamo innanzitutto dall’articolo 2 contenente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
1. Riguardo all’intero territorio nazionale si indica che sono sospese “tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3” a cui rimandiamo per la lettura dei vari codici. E nell’allegato 3 sono comprese diverse tipologie di imprese (manifattura, costruzioni, commercio all'ingrosso, …) che dal 4 maggio 2020 potranno riprendere l’attività.
2. Si ribadisce che le attività aperte o che riapriranno dal 4 maggio devono rispettare il Protocollo condiviso del 24 aprile e quindi integrazione della valutazione dei rischi;
3. Per le Aziende sospese è consentito, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso nei locali aziendali del solo personale aziendale o terzi delegati per fare attività di vigilanza, manutenzione, gestione pagamenti, pulizia e sanificazione ovvero la sola spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino o ricezione in magazzino di beni e forniture (Art. 2 comma 8).
4. Per le Aziende che devono riprendere le attività dal 4 maggio 2020 è possibile accedere in azienda e svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già dal 27 aprile (cartellonistica, posizionamento distributori gel, segnaletica a pavimento, informative, rimodulazione spazi, posizionamento barriere in plexiglass, ecc.);
5. Nota di particolare rilevanza per le Aziende che svolgono attività produttiva orientata in modo prevalente alle esportazioni: con nota del 26 aprile 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro della Salute e quello dei Trasporti hanno chiarito che le attività delle aziende che svolgono produzione orientata/finalizzata all’export sono da considerarsi di “rilevanza strategica” e pertanto ai senso dell’art. 2 comma 7 del DPCM 10 aprile 2020 (applicabile fino al 4 maggio) possono da subito iniziare la produzione con semplice comunicazione al Prefetto territorialmente competente. Il Ministero dell’Interno con nota del 27 aprile 2020 ha confermato tale contenuto. Si allegano le disposizioni.

Aziende Commerciali

Per le aziende che svolgono attività di commercio di qualunque tipo, ingrosso o dettaglio, dove c’è accesso di pubblico anche collegate ad altre di tipo produttivo, oltre a quanto previsto per “tutte le attività”, sono previste specifiche misure:
1. “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ….. ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;

Ai sensi dell’art. 1 lettera dd) del DPCM 26 aprile 2020 gli esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni o svolgimento delle attività. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’ allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.

Pertanto, per tutti gli esercizi commerciali e per le attività commerciali o ambienti in cui si svolge attività di tipo commerciale, è obbligatorio seguire le seguenti misure come previsto dall’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
2. Garantire la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno 2 volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura (si raccomanda 1 volta ogni 4 ore di apertura);
3. Garantire adeguata areazione naturale e ricambio d’aria (almeno 1 volta ogni 2 ore di apertura);
4. Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. Uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto e particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
7. Garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) Attraverso ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico;
b) Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
c) Per locali di dimensioni superiori a quelli di cui alla lettera b) l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e uscita (si suggerisce il rapporto di massimo 1 cliente e operatore ogni 10 mq della superficie netta calpestabile dedicata alla vendita salvo rapporto di minor favore);
d) Regolamentare il flusso di entrata e fornire informazioni anche con cartelli di avviso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Settore Edilizia (riapre il 4 maggio 2020)

Attuazione per le imprese le cui attività non sono sospese del:
• “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali” di cui all’allegato 7 del DPCM;

Settore Logistica e Trasporti (già aperti):

• “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”, di cui all’allegato 8 del DPCM

26/03/2019

Attenzione dal 01 aprile la richiesta ANF dovrà essere effettuata telematicamente dai lavoratori tramite patronati e/o intermediari all'INPS e non più direttamente ai datori di lavoro tramite la consegna del modello ANF/DIP SR16

25/03/2019

Le notizie del Quotidiano del Lavoro

Lo studio si è trasferito in piazza martiri di via Fani 4 a Trani
12/03/2019

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17/01/2019

la legge di bilancio 2019 ha aumentato del 20% le sanzioni in materia di lavoro. Ad esempio per un lavoratore irregolare fino a 30 gg. di lavoro effettivo, la sanzione passa da un minimo di 1.800 a un massimo di 10.800 anzichè da 1.500 a 9.000 come era in precedenza.

17/01/2019

il 28 febbraio 2019 scade la possibilità di richiedere all'inps il versamento alla gestione artigiani e commercianti dei contributi ridotti del 35% se si aderisce al regime contabile forfettario e si svolge attività d'impresa

31/01/2018

Bonus Sud e Bonus Garanzia giovani 2018: requisiti, tipi di contratto, cumulabilità degli incentivi rinnovati dalla legge di bilancio 2018 ecco i decreti ANPAL

Indirizzo

Piazza Martiri Di Via Fani, 4
Trani
76125

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Lunedì 09:00 - 12:00
Martedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Venerdì 09:00 - 12:00

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