Studio Commercialista Tributario Bassi

Studio Commercialista Tributario Bassi Lo studio Bassi è uno studio di dottori commercialisti iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Trapani.

Lo studio Bassi è uno studio di dottori commercialisti iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Trapani che ha iniziato ad operare nel 1969. Area fiscale
Consulenza ed assistenza nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta, a favore di imprese, enti e privati. Consulenza ed assistenza in sede di verifiche fiscali e nelle controversie tributarie a tutti i livelli

. Predisposizione di dichiarazioni fiscali. Redazione di pareri e perizie in materia tributaria. Area societaria e contrattuale
Consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipula di contratti e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci. Area bilancio e contabilità
Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati secondo le norme del Codice Civile, i Principi Contabili nazionali e internazionali e le norme fiscali. Area revisione legale dei conti
Attività di Sindaco e Revisore di società e di enti sia pubblici che privati. Area consulenza aziendale
Consulenza ed assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale ed assistenza nei rapporti con gli istituti di credito. Area consulenza del lavoro e paghe
Consulenza ed assistenza nella gestione del personale e nella risoluzione delle problematiche legate al rapporto di lavoro. Area procedure concorsuali e giudiziali
Consulenza ed assistenza nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e nella redazione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione del debito. Area rapporti con l’estero
Consulenza ed assistenza contabile e fiscale nei rapporti con l’estero, comunicazione delle operazioni con paesi Black List e redazione modelli Intrastat. Area operazione straordinarie
Consulenza e assistenza per operazioni di acquisizione e cessione di imprese, fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di complessi aziendali, trasformazioni di società e creazione di joint-ventures.

09/04/2024

Contributi a fondo perduto a rimborso deglinoneri bancari sostenuti nel 2023 su mutui e/o finanziamenti bando cpadc.

Nuova iniziativa di welfare per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, questa volta finalizzata a contrastare l'aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse. Dopo i contributi per aggregazioni e acquisto di beni, i fondi a sostegno di paternità e maternità e le borse di studio per i figli degli iscritti, arriva, infatti, il rimborso degli interessi passivi sostenuti nel 2023 su mutui e finanziamenti .

“L'aumento del costo della vita – ha commentato il Presidente dell'ente, Stefano Distilli – e la conseguente crescita dei tassi di interesse, che hanno caratterizzato l'economia italiana in questi anni post pandemia, ci ha portato ad attuare politiche di welfare finalizzate ad assicurare un sostegno agli iscritti non solo a livello professionale, ma anche familiare”.

Gli iscritti potranno ricevere una cifra pari al 100% degli interessi passivi (così come attestati da istituto di credito o finanziamento) fino a un massimo di mille euro . Per accedere alla misura, su cui l'ente ha stanziato 1,5 milioni di euro, si dovrà però rispettare una serie di requisiti.

Innanzitutto, bisognerà non risultare titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività. Ci sono poi i requisiti reddituali (dichiarazioni 2023, reddito 2022), che variano a seconda della composizione del nucleo familiare: si va da un reddito massimo di 41.400 euro per richiedente unico componente del nucleo familiare a 78.800 euro per nucleo familiare con 7 o più componenti.

Nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia cointestato , ai fini dell'ammissione al contributo, rileva la quota pari alla ripartizione dell'importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2023 sulla base del numero degli intestatari. In ogni caso, l'istanza, che dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSF entro il 31 gennaio 2025, non è accoglibile qualora l'importo complessivo degli interessi passivi sostenuto e documentato sia inferiore a 200 euro.

Se, invece, il contratto di finanziamento/mutuo è sottoscritto da uno studio associato o da una società tra professionisti, rileva l'importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2023 dal singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all'utile dello studio o della STP. L'istanza per la richiesta del contributo, infatti, non può essere presentata dallo studio associato o dalla STP ma solo dal singolo iscritto alla Cassa.

Nel comunicato stampa diffuso di ieri, l'ente di previdenza fa sapere che le domande degli iscritti non saranno più gestite tramite “bando”. Questo permetterà di gestire singolarmente le richieste liquidandole senza dover attendere la formazione di una graduatoria finale e, di conseguenza, riducendo il tempo necessario all'erogazione del contributo, che verrà liquidato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

05/04/2024
27/10/2023

Corsa ad ostacoli per il pagamento della rottamazione

Il 31 ottobre scade il pagamento della prima rata della rottamazione. Ottima occasione per quei contribuenti, gravati da debiti fiscali già iscritti a ruolo, per regolarizzare la loro posizione.
Aderendo, quindi, a quella che appariva una svolta per ripartire con un piano di rateazione non eccessivamente dilazionato ma sicuramente sostenibile, senza sanzioni e interessi.

Due criticità rimangono però legate a questa buona opportunità, che rischiano di vanificare la buona volontà dei contribuenti e quella della Pubblica Amministrazione che ha impiegato risorse e tempo per attuarla: la prima l’eccessiva onerosità delle prime due rate, che rappresentano il 20 per cento dell’intero debito, la seconda la loro scadenza troppo ravvicinata.

Ancor più grave è la farraginosità dei sistemi di pagamento concepiti per la rottamazione.

I contribuenti possono onorare le rate direttamente dai loro conti correnti mediante vari sistemi di pagamento: tramite “PagoPA”, tramite il bollettino allegato alla rottamazione recandosi presso gli sportelli Postali, tramite i tabaccai o ancora recandosi presso le Agenzie Entrate Riscossione e pagando direttamente allo sportello.

Purtroppo, però, gli uffici di “Agenzie Entrate Riscossione” presenti sul territorio risultano inaccessibili poiché il numero di appuntamenti messi a disposizione non è adeguato ad affrontare le richieste dell’utenza.

A ciò si aggiunga il fatto che non tutti gli Istituti di credito hanno aderito al sistema Pago PA rendendo pertanto impossibile il pagamento on line dai conti correnti le rottamazioni.

E come se non bastasse anche il pagamento presso il sistema dei Monopoli (Tabaccai) risulta complesso per il semplice fatto che le prime due rate, alcune volte, superano il limite che è possibile corrispondere in una
stessa giornata.

Ebbene si... la burocrazia dell’Agenzia Entrate Riscossione ha vinto sia sulla volontà politica sia sulla volontà dei cittadini di regolarizzare le loro posizioni.

Ma quale Paese può essere artefice di una trappola burocratica anche verso i pagamenti a lui destinati?

Forse quel Paese dove le regole dell’Agenzia travalicano addirittura la volontà di un Governo.

Forse quel Paese dove la ‘Burocrazia’ viene artatamente eretta a strumento volto ad una spasmodica ricerca di generare gettito non da una vera attività di compliance con i cittadini, ma da attività repressiva e di controllo, a valle, al solo scopo di dimostrare quanto efficienti siano gli Uffici dell’Agenzia.

Con buona pace dei contribuenti onesti.

Non possiamo che rivolgerci al Ministro perché garantisca il pagamento puntuale di quanto dovuto dai contribuenti italiani per la rottamazione, prevedendo, ad esempio, un semplice bonifico diretto ai conti di Agenzia Entrate Riscossione o rendendo possibile la domiciliazione bancaria attraverso l’accesso telematico al sito Ader per inserire iban; consentendo ai professionisti intermediari di svolgere tutte queste funzioni non recandosi presso gli uffici ma intervenendo da remoto.

Cogliamo l’occasione per insistere sulla necessità di riaprire, come vero aiuto alle imprese, la possibilità di rateizzare i debiti scaduti anche se decaduti da una rateazione e/o una rottamazione precedente alla quater.

Questo consentirà di conseguire una regolarità fiscale senza la quale moltissime imprese si ritroveranno dentro una crisi difficile da superare.

19/10/2023

Entro fine mese bisogna pagare i 200 euro per le violazioni formali

Le irregolarità vanno invece rimosse entro il 31 marzo 2024

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

La definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall’art. 9 del DL 119/2018.
Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre.

L’originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto “Bollette”).
Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo “TF44”, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.
Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l’anno in cui la violazione è stata commessa.
Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel modello F24 è corretto indicare l’anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.
La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.
Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).
Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere (si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.
È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:
- l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
- l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

Importante l’elenco della circolare
Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:
- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.

12/10/2023

Registro dei Titolari effettivi countdown al 11.12.2023 per la comunicazione obbligatoria.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 236 del 9.10.2023 del Decreto MIMIT 29.9.2023 (attestante l’operatività del sistema di comunicazione) inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. Poiché il termine di 60 giorni scade l’8.12.2023 che è un giorno festivo (che precede il sabato e la domenica), consegue che entro il prossimo lunedì 11.12.2023, le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, nonché i trust (e gli istituti giuridici affini) dovranno provvedere ad inviare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva esclusivamente in via telematica.

Il Registro dei Titolari effettivi – istituito presso il Registro delle Imprese di ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente – è formato da due Sezioni:

la sezione autonoma, dove confluiranno i dati e le informazioni dei titolari effettivi:
delle imprese dotate di personalità giuridica (Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società Cooperative);
delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ex D.P.R. 361/2000);
la sezione speciale, dove confluiranno i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi di:
Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;
istituti giuridici affini al trust, ovvero gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi.
I soggetti obbligati a tale comunicazione sono:

gli amministratori, per le società dotate di personalità giuridica;
il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per le persone giuridiche private;
il fiduciario del trust (o di istituti giuridici affini).
Tali soggetti dovranno provvedere a sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica.

Dovranno, inoltre, attestare che “i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione della titolarità effettiva sono veritieri e corrispondenti a quanto personalmente accertato” (Tabella CTE, codici S (per gli amministratori/sindaci), U (fondatore/rappresentante e amministratore dell’ente) e Z (fiduciario di cui all’articolo 1, comma 2, lett. d), D.M 55/2022)).

Tali dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000.

Oltre ai dati e alle informazioni relative alle persone fisiche indicate come titolari effettivi (dati identificativi e cittadinanza), le imprese dotate di personalità giuridica dovranno indicare, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 55/2022, i criteri di individuazione della titolarità effettiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 20, D.Lgs. 231/2007. (Per il dettaglio delle informazioni si rinvia ad un precedente contributo).

Le persone giuridiche private dovranno comunicare, oltre ai dati identificativi e alla cittadinanza delle persone fisiche indicate come Titolari effettivi ai sensi dell’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007(fondatori, ove in vita; dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; dei titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione), anche gli altri dati indicati dall’articolo 4, comma 1, lett. C), D.M. 55/2022. (Per il dettaglio delle informazioni si rinvia ad un precedente contributo).

Ulteriormente i trust e gli istituti giuridici affini dovranno comunicare, oltre ai dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come Titolari effettivi ai sensi dell’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 231/2007), anche gli altri dati indicati dall’articolo 4, comma 1, lett. D), D.M. 55/2022. (Per il dettaglio delle informazioni si rinvia ad un precedente contributo).

Il termine perentorio dei 60 giorni vale per i soggetti già esistenti al momento della pubblicazione del Decreto ministeriale.

Per tutti i soggetti, la cui costituzione sia successiva alla data di pubblicazione del Decreto MIMIT, ovvero per tutti i soggetti (imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private) costituiti successivamente all’10.10.2023, la comunicazione telematica della propria titolarità effettiva deve essere effettuata entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

Trust e istituti giuridici affini devono provvedere alla comunicazione telematica entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Pertanto, in questi ultimi casi, la comunicazione dovrà essere effettuata ben prima del termine dell’11.12.2023, previsto per i soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto MIMIT 29.9.2023.

Tali dati saranno, poi, soggetti a comunicazioni di variazione (entro 30 giorni dalla data dell’atto che determina la variazione) e a conferma annuale (entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma).

L’invio delle comunicazioni (iscrizione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni) saranno soggette ad un pagamento di 30 euro per diritti di segreteria di cui al Decreto MIMIT 20.4.2023.

La mancata effettuazione della comunicazione telematica da parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione, da parte delle Camere di Commercio competenti, della relativa sanzione amministrativa che graverà su ciascun amministratore.

06/10/2023

📅dal 18 al 20 ottobre 2023 al Lingotto di Torino.

📌 Sessione plenaria “PNRR, una sfida da vincere. Italia, Europa, Mondo: le prospettive macroeconomiche tra tensioni globali e nuove opportunità”.

Ne parleranno il 20 ottobre alle ore 10 ⏰ Marina Calderone, Ministra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Con loro sul palco il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano De Nuccio, e il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Torino, Luca Asvisio.

Programma e iscrizioni 👉 https://shorturl.at/bJX04

05/10/2023

Rottamazione quater countdown

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo della medesima, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Entro il 30 giugno i contribuenti che intendono aderire all’istituto hanno presentato telematicamente l’istanza per l’adesione alla definizione nella quale dovevano essere specificate le modalità di pagamento delle somme dovute prescelte.

Il pagamento infatti può essere eseguito:
in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
A seguito della presentazione dell’istanza, entro lo scorso 30 settembre Agenzia delle entrate Riscossione ha inviato ai richiedenti una “Comunicazione” contenente:
l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
i moduli di pagamento precompilati;
le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Tuttavia, come puntualizzato dalla stessa Agenzia delle entrate Riscossione sul suo sito istituzionale nella sezione dedicate alla rottamazione quater, qualora venga riscontrato che nella "Comunicazione" ricevuta non sono presenti tutti i carichi contenuti nella “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione” (rilasciata dopo la presentazione dell’istanza tramite i servizi telematici), ovvero altre incongruenze, è possibile effettuare una segnalazione attraverso il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti” presente nell’area pubblica del portale, selezionando la voce “Informazioni su pagamento della Definizione Agevolata” e allegando, oltre alla documentazione di riconoscimento, la Comunicazione delle somme dovute interessata.

Inoltre, sempre tramite il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”, è possibile altresì segnalare eventuali errori commessi dal contribuente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione.

In particolare, mediante il suddetto servizio, sempre allegando la Comunicazione delle somme dovute unitamente alla documentazione di riconoscimento, è possibile segnalare errori relativi alla selezione del campo afferente alla richiesta di adempiere al pagamento in "unica soluzione" anziché nel “numero massimo previsto dalla norma.

Le segnalazioni dunque potranno essere eseguite solo online non sono infatti previsti altri e diversi canali.

Inoltre, in questo caso, al fine di rispettare i tempi tecnici necessari per la rielaborazione e la trasmissione/consegna del nuovo piano di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza della prima rata del 31 ottobre 2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala che saranno prese in considerazione solo le segnalazioni che perverranno all’ente entro e non oltre il 10 ottobre 2023.

Restano dunque solo pochi giorni per rimediare a eventuali errori o per cambiare il piano di pagamento della rottamazione quater delle cartelle. Ad esempio chi aveva ipotizzato di poter pagare in un’unica soluzione le somme dovute ma si è reso conto dell’eccessiva onerosità di tale scelta a oggi è ancora in tempo per optare per un piano di dilazione fino a 18 rate per adempiere ai pagamenti dovuti.

Trascorso infatti il termine sopra citato la situazione si cristallizzerà definitivamente e i richiedenti non potranno più modificare le modalità di pagamento prescelte.

03/10/2023

Il DNA dell'impresa nel Registro delle Camere di Commercio
Leggi l'articolo su "Unioncamere Economia & Imprese", il magazine delle Camere di Commercio 👉 https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/magazine/2023/08/ =4

Unioncamere PID - Punto Impresa Digitale Ministero delle Imprese e del Made in Italy Innovazione & Startup - Idee Innovative ed oltre Diario Innovazione Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese di Pistoia Associazione Imprenditori Italia

03/10/2023
12/09/2023

“Il ruolo determinante dei commercialisti negli iter del Pnrr”. Sul Il Sole 24 ORE di oggi un intervento del presidente Elbano De Nuccio: “Le nostre competenze di supporto in un percorso di certificazione dei progetti”.

27/04/2023

È attiva la piattaforma web per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive. Il nuovo...

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