Antonelli & Associati

Antonelli & Associati Consulenza di Direzione

Antonelli & Associati eroga formazione e servizi di Consulenza di Direzione con particolare riferimento ai temi della Qualità, della Gestione Ambientale, della Sicurezza, del Controllo di Gestione, della Responsabilità Sociale e della Organizzazione in generale.

18/11/2013

Il Presidente della Repubblica ha emanato lo schema di Regolamento, ora all'esame del Consiglio dei Ministri, per definire le modalità di funzionamento della patente a punti e di attribuzione di un punteggio iniziale per imprese e lavoratori autonomi operanti in vari settori, tra cui quello edile.

La patente a punti è uno strumento teso a favorire le aziende che investono in prevenzione e sicurezza e consiste in un punteggio iniziale, inserito in un apposito riquadro del DURC, che attesta l'idoneità a svolgere l'attività edilizia, di cui le Amministrazioni giudicatrici devono tener conto nell'affidamento di lavori o incarichi.

Per l'iscrizione, le aziende dovranno possedere i seguenti requisiti:

iscrizione alla Camera di Commercio e DURC in regola;
nomina di un responsabile tecnico in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
possesso delle idonee competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi;
assenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione né condanne definitive per aver commesso reati quali riciclaggio, insolvenza fraudolenza o usura;
possesso di adeguata attrezzatura tecnica e formazione sull'utilizzo;
valore minimo dell'attrezzatura tecnica pari a 30.000 € per le imprese e 15.000 € per i lavoratori autonomi.
La Sezione Speciale per l'edilizia, istituita presso le Camere di Commercio, verificherà i requisiti e rilascerà la patente a punti, già comprensiva del punteggio iniziale, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o comunicherà il diniego.

Il punteggio diminuisce nel caso di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le sanzioni riguarderanno la mancanza, per esempio, di:

elaborazione del piano di emergenza;
dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto;
elaborazione del piano operativo di sicurezza;
servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
documento di valutazione dei rischi;
infortuni all'interno del cantiere.
Il funzionamento della patente permetterà di recuperare i punti persi, a causa di violazioni tecniche ed infortuni dei dipendenti, mediante corsi di formazione.

In caso di revoca della patente, non sarà più possibile per l'impresa partecipare a gare d'appalto e ottenere finanziamenti pubblici nei 24 mesi successivi.

30/10/2013

VERSO UNA NUOVA NORMA ISO PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
L'ISO ha recentemente approvato la creazione del nuovo Project committee ISO/PC 283 "Occupational health and safety management systems - Requirements" per elaborare una norma internazionale relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che fornirà delle linee guida efficaci e concrete per migliorare la sicurezza dei lavoratori a livello mondiale.

Secondo le statistiche ILO (International Labour Organization), 6.300 persone perdono la vita ogni giorno a causa di un incidente sul lavoro o di una malattia legata all'attività professionale. Sono più di 2,3 milioni i decessi in un anno e sono 317 milioni gli incidenti che si verificano e che comportano una assenza prolungata dal lavoro. Molti di questi incidenti possono essere evitati: la futura norma ISO si propone di stabilire, per la prima volta, un quadro internazionale di riferimento per le migliori pratiche in materia di OH&S (Occupational Health & Safety) e, così facendo, ridurre il numero degli incidenti, infortuni e malattie legati all'attività lavorativa nel mondo.

Il Project Committee 283 avrà il compito di trasformare lo standard OHSAS 18001, che definisce i requisiti di un sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in una norma internazionale ISO. Allo scopo di monitorare i lavori parteciperanno ai tavoli anche alcuni esperti nazionali nominati dalla Commissione Sicurezza dell'UNI.
La segreteria dell'ISO/PC 283 è stata assegnata all'ente britannico di normazione BSI-British Standards Institution.

Il segretario dell'ISO/PC 283 Charles Corrie precisa che "secondo i dati ILO, l'onere economico di cattive pratiche legate alla sicurezza e alla salute sul lavoro rappresenta, ogni anno, il 4% del PIL. I datori di lavoro devono affrontare costi elevati per pensionamenti anticipati, perdita di personale qualificato, assenteismo e premi assicurativi dovuti a infortuni e malattie professionali. La futura norma ISO ha il potenziale per migliorare la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro a livello globale".

Riunendo esperti e stakeholders in OH&S management, il comitato ha il compito di elaborare una norma generica sul sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro seguendo l'approccio inaugurato da norme come la ISO 9001 per la gestione per la qualità e la ISO 14001 per la gestione ambientale. [Articolo tratto dal sito www.uni.it]

17/10/2013

Le Regioni Toscana, Emilia - Romagna e Lombardia, hanno pubblicato la bozza dell'aggiornamento del documento "MoVaRisCh", ovvero il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, aggiornata a settembre 2013.

Il documento, "Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese", costituisce un valido sistema a supporto delle aziende per la valutazione del rischio chimico.

Il modello proposto è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall'articolo 223 comma 1. del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I "Protezione da agenti chimici"): nel modello è infatti prevista l'identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall'articolo di legge e dai quali non è possibile prescindere.

Il modello individua un percorso semplice, il più semplice possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle piccole imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell'agente chimico.

15/10/2013

Il Ministro Giovannini, oggi a Bruxelles, aderisce alla proposta della Commissione Europea di sviluppare nuovi indicatori sulla situazione sociale

E' entrata in vigore il 12 luglio 2013 la nuova revisione (rev. 01) del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 "Prescrizioni...
15/10/2013

E' entrata in vigore il 12 luglio 2013 la nuova revisione (rev. 01) del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)".

Il documento recepisce una serie di modifiche finalizzate ad allinearne i requisiti all'ultima edizione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e a rispondere con maggiore efficacia alle richieste del mercato e di tutti gli stakeholder coinvolti nella filiera delle costruzioni (ANCE, Pubblica Amministrazione, Associazioni degli Organismi di certificazione, ecc.).

In particolare, sono state riviste le definizioni relative a:

Attività oggetto di valutazione: intesa come tipologia di intervento associato a una o più opere (progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, ecc.);
Tipologia di opera: oggetto della verifica ispettiva, da inserire nello scopo di certificazione (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc.).
Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti alle edizioni di norma attualmente applicabili ed esplicitati alcuni passaggi, compresi esempi di processi/prodotti critici tipici del settore delle costruzioni.

Infine, si segnala - al Paragrafo 6.3 - l'inserimento di un requisito specifico in considerazione del momento contingente di crisi: "In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (rif. Par. 6.5)". [Articolo tratto dal sito www.accredia.it]

21/07/2013

Il 27 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 74 del 16/04/2013.
Il Decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari.
Nello specifico è il regolamento atteso dall'articolo 12 del D. Lgs 192/2005 e va a riprendere e a perfezionare le attività finora regolate dal DPR 412 del 26 agosto 1993.
Diamo evidenza in particolare dei seguenti aspetti:
• Nell'articolo 3 viene specificato il limite massimo della temperatura ambiente, che deve essere rispettato nell’esercizio degli impianti, integrando anche il valore nella climatizzazione estiva.
• L'articolo 6 riprende alcuni aspetti del DPR 412 relativamente alla gestione degli impianti affidata al responsabile dell’impianto (proprietario o terzo responsabile). Vengono modificati i termini temporali con cui il terzo responsabile deve dare comunicazione dell’incarico all’ente competente (entro 10gg contro i 60gg di prima). Viene precisato che con l’impianto non a norma decade o non può essere accettato l'incarico di terzo responsabile. L'abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 del DPR 412/1993 lascia la responsabilità della conduzione al proprietario e non all’occupante dell'immobile con impianto termico individuale.
• L'articolo 7 indica che gli installatori e i manutentori devono definire per iscritto le operazioni di manutenzione. Inoltre viene citato il "Libretto di impianto di climatizzazione" lasciando dedurre la sostituzione del vecchi libretti di impianto e di centrale. Il nuovo modello di libretto e il nuovo modello di rapporti di efficienza energetica dell’impianto dovrebbe essere pubblicato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 01 luglio 2013.
• L'articolo 8 prevede che nell’attività di manutenzione per gli impianti termici (>10 kW per la climatizzazione invernale e > 12kW per la climatizzazione estiva) venga effettuato un controllo dell’efficienza energetica dell'impianto.
• L'articolo 9 porta indicazione di una pianificazione delle attività di ispezione degli enti competenti, prevista in particolare per gli impianti che hanno delle criticità, per gli impianti alimentati da combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kW, per le macchine vetuste, per macchine frigorifere con potenza termica nominale superiore a 100kW ed alcune altre casistiche.
• L'articolo 11 correla le sanzioni per inadempimenti al presente decreto a quelle previste dall'articolo 15 del DLgs 152/2005 ai commi 5 e 6 (per il proprietario o terzo responsabile da 500 a 3000€; per il manutentore da 1000 a 6000€).
È importante notare che il presente Decreto va a modificare l’allegato L del D.Lgs 195/2005 "Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici". L'allegato A specifica la periodicità dei controlli di efficienza energetica ripartita per le varie tipologie di alimentazione e per la taglia di potenza degli impianti termici.
Ad esempio un impianto alimentato a gas con potenza di 50kW secondo il D.Lgs 192/05 aveva l’obbligo di controllo annuale; secondo l’allegato A del nuovo Decreto la frequenza diventa quadriennale.
Merita una nota l’osservazione che la potenza considerata nel D.Lgs 192/2005 è quella nominale al focolare; mentre nel DPR 74/2013 viene considerata la potenza utile nominale.

15/05/2013

Novità riguardante il pagamento dovuto per l’iscrizione come centro di trasformazione
(fonte www.cslp.it)


TARIFFE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.267 del 26 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, S.G., n.80 del 5 aprile 2013, è stato adottato il Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vigore dal 20 aprile 2013.
Tale regolamento elenca, all’articolo 1, tutte le attività di natura autorizzatoria, concessoria, di certificazione e di qualificazione di prodotti svolte dal Servizio tecnico centrale e pone in capo ai richiedenti il pagamento dei relativi oneri, sulla base delle tariffe indicate nell’Allegato I.
Si fa presente che a partire dal 20 aprile 2013: “L'inizio dell'attivita' istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e' subordinato alla acquisizione dell'attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti” (Articolo 4, comma 1).
Ne consegue che dopo tale data il STC non potrà avviare alcuna delle attività indicate senza l’acquisizione dell’attestazione dell’avvenuto versamento delle tariffe stesse.
Inoltre, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento., i titolari i degli atti amministrativi di cui all'articolo 1, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento, dovranno versare una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I,corrispondente ai giorni restanti di validita' dell'atto amministrativo stesso.
Le modalità di versamento degli importi dovuti sono riportati all’articolo 4 del regolamento.
Roma 18.4.2013

06/05/2013

Sulla G.U. del 29 dicembre 2012 è stato pubblicato il D.P.C.M. 20 dicembre 2012 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013".

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012.

Le novità più rilevanti rispetto al MUD dello scorso anno sono:
• i soggetti obbligati alla presentazione tornano ad essere quelli del 2010, compresi i trasportatori di rifiuti professionali e gli intermediari;
• i dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (e non più 3 come in passato) possono presentare il MUD su supporto cartaceo con la dichiarazione semplificata;
• è stata introdotta una nuova comunicazione per gli impianti che trattano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• produttori e gestori di rifiuti dovranno indicare i rifiuti prodotti e non avviati a smaltimento (giacenza);
• i dichiaranti dovranno utilizzare la classificazione ATECO 2007 per indicare l'attività svolta.

06/05/2013

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra [GU n. 74 del 28/03/2013]. Il provvedimento entrerà in vigore il 12 aprile 2013.

Il Decreto ha introdotto nuove e pesanti sanzioni sugli adempimenti relativi a impianti e attrezzature contenenti gas serra. L'elenco delle sanzioni previste è disponibile nel file in allegato.

Alcune sanzioni introdotte riguardano:

• l'operatore che non esegue i controlli previsti o che non tiene il Registro Attrezzatura dove annotare le manutenzioni, è esposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €;
• l'operatore è esposto a sanzioni da 10.000 € a 100.000 € se per le manutenzioni si rivolge a persone o imprese prive dei previsti certificati/attestazioni.

Come chiarito dall'art. 14 del Decreto, salvo poche eccezioni alle sanzioni, non si applica il pagamento in misura ridotta.

06/05/2013

Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le buone prassi, pubblicate dal Ministero del Lavoro, sono finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.

Nella seduta del 17 aprile 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi:
Emergenza su postazione di lavoro nascosta
Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili
Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro

Per consultare le buone prassi vai alla sezione dedicata. (Fonte : www.lavoro.gov.it)

17/01/2013

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell'edizione gennaio 2013

http://www.apconsulenze.com/pdf/FB3.pdf

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Tra le novità di questa edizione di gennaio 2013 (elencate nella seconda pagina del manuale) si possono evidenziare l'inserimento del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e la modifica dell’art. 29 comma 5 prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n.212.

Il testo non riveste carattere di ufficialità ma costituisce solo un supporto conoscitivo per gli operatori.

(fonte : http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/ )

Indirizzo

Via PInelli, 29
Treviso
31030

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