27/06/2024
NONOSTANTE TUTTO C’E ANCORA CHI NON LO VUOLE CAPIRE
“ ..NON SI POSSONO EFFETTUARE REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEORIPRESE NELLA PROPRIA ABITAZIONE SE….”
…SE NON SI E’ PRESENTI. In caso contrario, quando queste avvengono, le persone che occupano le abitazioni, siano essi conviventi e/o ospiti, devono essere espressamente informate.
Questo controverso argomento, sempre più alla ribalta delle cronache giudiziarie è stato ampiamente trattato dalla Cassazione con numerose sentenze mai difformi tra loro, ultima delle quali quella della Cassazione penale sez. V-07/12/2023 n.12713.
Anche in questa circostanza la Cassazione definisce ampiamente il reato d’interferenze illecite nella vita privata, chiarendo ancora una volta che chi, all’interno della propria abitazione, attraverso strumentazioni audio/video carpisce conversazioni e/o immagini di soggetti stabilmente conviventi e/o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe, ricade nel reato contemplato nell’Art. 615-bis Codice Penale.
Non commette tale reato l’autore delle registrazioni audio e/o delle riprese video che sia anch’esso partecipe e presente alle conversazioni o ai fatti ripresi in qualità di convivente stabile e/o ospite con il consenso di tutti coloro che partecipano alla scena ritratta o alla conversazione captata (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone). In altri termini, chi è presente, ma nascosto e non visibile al soggetto filmato e/o registrato commette comunque il reato. La sentenza, infatti, spiega bene quanto peraltro già deciso con la precedenza la sentenza della Cassazione n. 36109 del 2018, secondo cui non risulta decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia l'autore, giacché ciò che rileva è che il soggetto non sia estraneo al momento di riservatezza captato.
Di conseguenza, risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva e sonora nella propria dimora, carpendo immagini e conversazioni o notizie attinenti alla vita privata di chi in tale abitazione si trovi, siano essi stabili conviventi oppure occasionali ospiti, quando l'autore della condotta non sia partecipe dell'atto della vita privata captato. Viceversa, non risponde del reato colui che condivide con i medesimi soggetti l'atto della vita privata.