15/04/2021
Bonus baby-sitting: no alle prestazioni rese dai familiari
Con il comunicato stampa del 9 Aprile 2021 l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle relative domande.
Con la Circolare 14 aprile 2021, n. 58, l’Istituto previdenziale ha, invece, fornito le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 30/2021 ci si era chiesti se, stante il silenzio della norma – a differenza delle “versione precedente” introdotta dal decreto legge n. 147/2020 – fosse possibile utilizzare il bonus baby-sitting per remunerare le prestazioni rese dai familiari.
Con la Circolare n. 58/2021 l’Inps ha opportunamente chiarito che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Si rammenta che a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
Possono essere remunerate con il bonus baby-sitting - tramite il Libretto Famiglia - le prestazioni lavorative svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. Le prestazioni svolte in tale periodo potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.
In alternativa, il bonus potrà essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge n. 232/2016, e successive modificazioni.
Per quanto concerne il regime di incompatibilità, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, ad entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni: la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile; l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito; i genitori abbiano fruito del congedo Covid- 19 di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
In caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Autore: Alice Chinnici