Studio Russo Commercialisti

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22/03/2022

Intorno alla metà di dicembre dello scorso anno, in Italia si è diffuso un brivido: era stato eliminato l'ultimo ostacolo per estendere l'obbligo di fattura elettronica anche alle imprese e ai professionisti in regime forfettario, che finora ne erano esentati (tranne se dovevano fatturare alla pub...

24/02/2022

Negli anni del boom economico trainato dalla ricostruzione edilizia del secondo dopoguerra, la progettazione edilizio-architettonica degli edifici spesso veniva effettuata da un singolo professionista, geometra ingegnere o architetto che fosse, che provvedeva ad ogni attività progettuale e di direz...

10/02/2022

Il Superbonus 110% ha scatenato la fantasia di tanti, ma i nodi sono venuti al pettine. Chi li scioglierà?

14/01/2022

FATTURE FALSE? NO, GRAZIE

Qualche giorno fa, un mio cliente che ha una sua partita IVA come artigiano, mi ha telefonato per chiedermi se, dovendo pagare un altro professionista per una consulenza relativa a un alloggio di proprietà di sua moglie, poteva farsi fare la fattura come “consulenza contrattuale” per poter dedurre il costo e detrarre l’IVA nell’ambito della sua attività imprenditoriale.

Gli ho subito risposto di NO, che non solo non può far intestare alla sua “ditta” una prestazione che non riguardava lui ed era relativa ad un immobile al di fuori della sua attività imprenditoriale. Di più, gli ho spiegato che farlo sarebbe un reato, anzi due: un reato di emissione di fatture false lo commette quel professionista, un reato di utilizzo di fatture false lo commette il cliente che usa quel documento per dichiarare un reddito inferiore a quello reale.

Mi è toccato spiegare a quel cliente che, se per entrare nel campo del diritto penale in caso di evasione fiscale occorre superare i 100mila euro di imposta evasa (e sotto quella soglia ci sono solo sanzioni amministrative), nel campo delle “fatture false” non esiste franchigia e basta una fattura da 10 euro per mettersi nei guai.

“Ma non si tratta di una fattura falsa!”, mi ha obiettato il cliente. “Quel professionista ci ha fatto una consulenza e la fattura corrisponde esattamente all’importo che dobbiamo pagargli…”

Non è così, naturalmente: il concetto di fattura falsa si è velocemente evoluto ed oggi abbraccia diverse tipologie di irregolarità:
- Una fattura può essere falsa nell’ammontare, indicando un importo diverso (tipicamente: molto maggiore) rispetto a quello effettivamente dovuto.
- Oppure può essere falsa sotto il profilo oggettivo, quando descrive oggetti o prestazioni diversi da quelli venduti o eseguiti, per non dire di quelle fatture che descrivono operazioni inesistenti (prestazioni mai effettuate, oggetti mai venduti).
- Oppure ancora, una fattura può essere falsa in senso soggettivo, ovvero indica come cliente qualcuno che non è il beneficiario o il committente della prestazione, o che non viene emessa da chi la prestazione l’ha svolta (mi viene in mente il caso di un giovane collaboratore di uno studio professionale, costretto a prendersi una partita IVA per fatturare non al suo “datore di lavoro” ma ad alcuni suoi clienti, consentendo fra l’altro a quel datore di non superare certe soglie di ricavi e restare indebitamente in regime forfettario).
In tutti questi casi, si ricade in un reato tributario specifico, con sanzioni che non sono soltanto in denaro ma vanno da sei mesi a otto anni di reclusione (non entro qui nel dettaglio delle fattispecie e delle pene).

Tanto per valutare il rischio, mancando un importo minimo di franchigia, facciamo l’esempio estremo di una fatturina da 50 euro: è sufficiente che qualunque controllore in qualunque sede (dal vigile urbano al funzionario dell’Agenzia Entrate, della Guardia di Finanza e perfino della SIAE) abbia un piccolo dubbio circa gli importi, la descrizione o le due parti. Per evitare di incorrere lui in un reato specifico (l’omissione di atti d’ufficio, che “vale” anch’essa da 6 mesi a 2 anni di carcere), quel controllore non si prenderà il rischio e farà denuncia all’autorità giudiziaria.

Siccome in Italia vige l’obbligatorietà dell’azione penale, il Pubblico Ministero sulla cui scrivania arriverà la denuncia, dopo aver giustamente sbuffato per la perdita di tempo a fronte di un “reato bagatellare” (che tale non è perché, quando si è provato a depenalizzarlo qualche anno fa, si sono levate alte grida di scandalo), aprirà il fascicolo e manderà ai due birbanti un avviso di garanzia. Il professionista e il cliente dovranno quindi correre da un avvocato penalista e, anche se la pratica rimarrà magari giacente per anni sotto tante altre sulla scrivania di quel P.M. fino a prescriversi, cominceranno a lasciargli un congruo fondo spese per avviare le pratiche di difesa.

Al di là della violazione di una legge, la domanda minima che occorrerebbe farsi è: ne vale la pena?

Il mio parere è assolutamente negativo e continuerò a fare terrorismo psicologico con i miei clienti che mi chiedano cosa ne penso.

07/01/2022

BARRIERE ARCHITETTONICHE: UNA NUOVA DETRAZIONE

Se pensavate di poter perdere la testa fra le varie detrazioni fiscali per le spese su case e altri immobili, tenete duro!

Oltre a prorogare le più gettonate (prima fra tutte il mitico "superbonus 110%") e strizzarne una (il bonus facciate che è sceso dal 90% al 60%), il Nostro Amato Legislatore ne ha aggiunta una nuova di zecca.

Si tratta del bonus per eliminare le barriere architettoniche, che con il suo 75% detraibile supera di slancio il 36% del bonus giardini, il 50% dei vari bonus (recupero edilizio, mobili e arredi, eco-bonus e sisma-bonus non qualificati), il 65% dell'eco-bonus qualificato, perfino il 70% del sisma-bonus con salto di una classe.

Danno diritto alla nuova detrazione le spese sostenute nel corso del 2022 allo scopo di superare o eliminare le barriere architettoniche o per automatizzare alcuni impianti.

La spesa massima su cui calcolare la detrazione cambia a seconda del tipo di unità immobiliare:

- 50mila euro se si tratta di edifici unifamiliari (le "villette" autonome o semi-autonome purché con accessi separati);

- 40mila euro per ciascun appartamento all'interno di mini-condomini (quelli composti da non più di otto unità immobiliari);

- 30mila euro per ciascun appartamento che fa parte di un condominio composto da più di otto unità immobiliari.

La detrazione è utilizzabile in soli 5 anni e può essere trasformata in un credito cedibile o in uno sconto in fattura da parte del fornitore.

Ci sono poi eccezioni, condizioni e modalità operative specifiche, da valutare con attenzione e competenza.

04/01/2022

BYE BYE IRAP, MA NON PER TUTTI

Uno dei regali contenuti nella legge di bilancio approvata di corsa a fine anno riguarda un gran numero di professionisti e di piccole imprese: l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a partire dal 2022.
L'imposta regionale è ormai sostanzialmente un'addizionale del 3,9% sull'IRPEF o sull'IRES, in quanto dopo varie modifiche la sua base imponibile è andata sempre più avvicinandosi a quella dell'imposta statale sul reddito.
Dopo non poche vicissitudini e sentenze, erano già stati esonerati i piccoli professionisti (a grandi linee: quelli senza dipendenti e con pochi beni strumentali) ma non i piccoli imprenditori.
Erano poi esenti da IRAP tutti i contribuenti (professionisti o imprese) in regime forfettario, per i quali nulla cambia.
La nuova norma invece estende l'esonero a TUTTI gli imprenditori individuali e ai professionisti, indipendentemente dal loro volume d'affari, dalla presenza e dal numero di dipendenti, dalla presenza e quantità di beni strumentali.
E' una grande novità, che coinvolge oltre 800mila contribuenti con partita IVA individuale.
Restano però fuori dall'esonero le società (grandi o piccole che siano) e gli studi professionali associati. Soprattutto per i professionisti, questa esclusione comporterà una pesante discriminazione fra chi svolge l'attività in forma solitaria e chi invece si è associato ad altri colleghi.
Pagare o non pagare il 4% circa del proprio reddito diventa una scelta immediata per molti medici, avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri e consulenti di ogni tipo, che negli anni passati hanno scelto di svolgere la professione sotto forma di associazione professionale, con un'unica partita IVA comune. Non pochi di loro stanno pensando di sciogliere quegli studi associati, mantenendo altre forme di collaborazione con gli attuali "colleghi", anche se il cambiamento avrà tutta una serie di implicazioni e complicazioni (es. cambiano la partita IVA, il conto bancario, il domicilio fiscale) da valutare e soppesare con attenzione.
Il paradosso è che l'esonero andrà a penalizzare proprio l'integrazione che da più parti in questi anni è stata ed è sollecitata e incoraggiata, per modernizzare le attività professionali migliorandone efficienza ed economicità.
Una precisa scelta politica (anche se in controtendenza) oppure un semplice (e purtroppo frequente) caso di eterogenesi dei fini?

11/12/2021

La portata del rinnovo della classe energetica dovrà essere proporzionata allo stato di partenza dell’immobile, dovrà cioè essere fattibile rispetto alla categoria energetica di partenza. Saranno esclusi gli edifici storici

L'ufficio complicazione affari semplici non dorme mai... anche se ogni tanto viene rallentato dalle reazioni degli utent...
01/10/2021

L'ufficio complicazione affari semplici non dorme mai... anche se ogni tanto viene rallentato dalle reazioni degli utenti:

Disposta la proroga, eccezionale e temporanea, ma non oltre fine anno

13/07/2021
Ma chi le scrive, certe norme, sa cosa sta scrivendo? In ambito del diritto le parole (quelle dette e quelle non dette) ...
02/07/2021

Ma chi le scrive, certe norme, sa cosa sta scrivendo?

In ambito del diritto le parole (quelle dette e quelle non dette) sono pietre...

Come ammoniva quel poeta: «Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!»

Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non prevede il differimento dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%

SOLDI, SOLDI, SOLDI..... apparentemente in arrivo per molti (ma non per tutti), sulla base di tre distinte modalità di c...
21/05/2021

SOLDI, SOLDI, SOLDI...
.. apparentemente in arrivo per molti (ma non per tutti), sulla base di tre distinte modalità di calcolo, comunque basate su perdite (di fatturato o di utile) superiori al 30% rispetto all'anno precedente.
Come sempre, aspettiamo di vedere il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prima di farci illusioni.
E come sempre aspetteremo i decreti applicativi o le istruzioni che dovranno essere emanate con le modalità e i termini per le domande.

Contributo «automatico» o «alternativo» su istanza calcolato su un periodo differente

06/05/2021

L a scelta di collaborare insieme, di fare in modo che le nostre diverse competenze si fondessero in un’unica esperienza professionale, non è casuale. Ci conosciamo e stimiamo da anni, più e più volte ci siamo confrontati sui nostri singoli fascicoli aperti. Consigli, suggerimenti, strategie: o...

Indirizzo

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Martedì 08:30 - 17:30
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