18/02/2026
⚖️ REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI COME PROVA DELL’ADULTERIO: quando il silenzio vale ammissione.
Con l’ordinanza n. 2409/2026, la Corte di Cassazione torna su un tema delicato nei giudizi di separazione:
📌 l’efficacia probatoria delle registrazioni audio e delle loro trascrizioni.
Nel caso esaminato, la separazione era stata addebitata al marito sulla base della trascrizione di una conversazione telefonica con una presunta amante.
Il ricorrente contestava l’utilizzabilità della prova, sostenendo che fosse stata depositata solo la trascrizione, senza il supporto audio originale.
La Suprema Corte ha però ribadito un principio consolidato:
👉 Le registrazioni costituiscono prova ex art. 2712 c.c.
👉 Se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta in modo chiaro, esplicito e circostanziato il contenuto, la prova è utilizzabile.
Non basta una contestazione formale.
Non è sufficiente eccepire l’assenza del supporto audio.
È necessario un disconoscimento specifico del contenuto, allegando elementi concreti che dimostrino la non corrispondenza tra realtà e trascrizione.
📌 In mancanza di una contestazione puntuale, il silenzio processuale può valere come ammissione.
Una pronuncia che offre un’importante indicazione operativa per gli avvocati nei giudizi di separazione e conferma l’orientamento giurisprudenziale in materia probatoria.
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