29/06/2022
Dei reati, sino al 2001, rispondevano soltanto i loro autori - persone fisiche, mentre società e persone giuridiche potevano essere chiamate esclusivamente al risarcimento dei danni causati dall’autore del reato. Oggi invece, con l’entrata in vigore ed il progressivo ampliamento del D.Lgs 231/01, assieme al risarcimento dei danni, le società possono essere autonomamente coinvolte nel procedimento penale vedendosi attribuire una forma propria di responsabilità derivante dal reato, e condannate in modo indipendente, vedendosi comminate specifiche sanzioni di natura amministrativa in ragione di reato commessi da soggetti che operano all’interno dell’ente. Questo accade per una serie ben precisa di reati che sono state inserite in un catalogo previsto dal D.Lgs. 231/200 in costante aggiornamento; si assiste una sempre maggiore attenzione da parte delle Procure al fenomeno della responsabilità degli enti, che vengono chiamate a rispondere a fronte di illeciti penali commessi al loro interno.
E’ particolarmente recente, l’estensione ( modifiche al testo del Decreto Fiscale 124/2019 dalla Camera dei Deputati ) della responsabilità amministrativa degli Enti è stata ora estesa a tutti i più gravi reati fiscali previsti dalla normativa tributaria.
Tra le tipologie di reato che possono determinare una responsabilità diretta della Società è soprattutto per le Società che operano nel campo dell’edilizia e delle costruzioni - il tema dei reati connessi all’igiene e sicurezza sui posti di lavoro: nel caso in cui il dipendente subisca un infortunio grave in ambito lavorativo, con contestazione in capo al datore di lavoro dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose.
Invece, ai fini della specifica prevenzione dei reati legati alla sicurezza e salute sul lavoro, è utile guardare alla normative di dettaglio in materia. Infatti, quando la legge n. 123/2007 ha introdotto i reati connessi all’igiene e sicurezza sul lavoro tra gli addetti si è subito pensato ai sistemi di gestione della sicurezza come strumento per adempiere a quanto richiesto dal “nuovo” disposto normativo; indicando la BS OHSAS 18001:2007 (ad oggi ISO 45001:2018) e le linee-guida UNI-INAIL come modelli che si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D.lgs. n. 231/2001 per “rivendicare”, in occasione di un infortunio grave, “l’efficacia esimente”, cioè la non punibilità dell’ente in questione.
L’inserimento dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro tra quelli soggetti alla responsabilità amministrativa delle imprese avviene inizialmente con la legge n. 123/2007 ma è con il D.Lgs. 81/2008 che tale elemento entra a far parte a pieno titolo nella legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale riguardo è interessante rilevare come la definizione di “modello organizzativo e gestionale” di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2008 sia una definizione che, ovviamente, riguardi i “MOG” implementati per prevenire i reati relativi alla salute e sicurezza, e nel richiamare (art. 6 D.Lgs. 231/2001) ogni dubbio possibile sulla necessità che tali MOG rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso. I modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinati dall’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, annuncia inequivocabilmente la necessità di una sua interpretazione sistematica (D.lgs. 231 del 2001) ed in particolare con gli art. 6 e 7, che costituiscono il paradigma generale per l’implementazione di qualsiasi modello.
Il fatto che l’azienda già disponga di un modello ex art. 30 D.lgs. 81/2008 costituisce una base valida ed efficace nella predisposizione del più complesso modello 231 e ne agevola l’implementazione; allo stesso modo, nell’attuazione dei modelli 231 le aziende che risultino particolarmente esposte al rischio infortuni, possono prevedere procedure di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in linea con l’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 potendo così garantire una maggiore efficacia esimente del modello 231 nonchè favorire una più efficace “tenuta” processuale.
Si può concludere affermando che le società però possono, andare esenti da responsabilità nel momento in cui dimostrino di essersi affidate a professionisti per la redazione di modelli di organizzazione gestione e controllo. Si tratta di procedure interne che fotografano la realtà aziendale e che incentivano una organizzazione interna improntata alla trasparenza ed alla correttezza.