NEC Network Commercialisti

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Network di Commercialisti accreditati all'Ordine distribuiti sul territorio nazionale ed interconnessi tra loro per garantire uno standard elevato di assistenza e tutela del cliente

01/03/2024

*Bonus ristorazione marzo 2024*

Ricordiamo che da oggi e fino a sino aprile sarà possibile presentare domanda per i contributi a fondo perduto per ristoranti, pasticcerie e gelaterie.

Può essere richiesto fino a un massimo di 30.000 euro *esclusivamente* per l’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali necessari all’attività commerciale, oppure per favorire l’assunzione di giovani under 30 con contratto di apprendistato di primo livello.

Sono *escluse* dall’agevolazione le imprese che non siano in regola con tributi e contributi

12/10/2023

AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA

Si tratta di agevolazioni riconosciute per l’acquisto della prima casa che consentono di pagare imposte ridotte sull’atto di compravendita dell’immobile.
In particolare:

1. riduzione dell’imposta di registro (del 2% anziché del 9%) se si acquista da privati;
2. riduzione dell’IVA (del 4% anziché del 10%) se si acquista da aziende;
3. esenzione da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
A differenza del bonus prima casa under 36, si tratta di un beneficio esteso a tutti i contribuenti, a prescindere dall’età (per questo viene chiamato anche “bonus prima casa over 36”) e dal reddito, purché siano rispettate determinate condizioni.

Ne parliamo in questa sede poiché grazie alla vittoria al cospetto della Suprema Corte di un contribuente, da questo mese l’ordinanza della Cassazione n. 27528 del 28 settembre 2023 ha ampliato le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, estendendole anche agli acquirenti di immobili in fase di costruzione, a condizione che questi immobili non siano destinati a fini di lusso.

Per poterne usufruire l’immobile non deve essere di lusso, deve trovarsi nel proprio Comune di residenza bisogna trasferire la residenza nella nuova abitazione entro 37 mesi (in passato erano 18)

11/10/2023
09/05/2023

29/03/2023

Sanatoria irregolarità

Prorogata al 31 ottobre 2023 la scadenza inizialmente prevista per il 31 marzo 2023 per la Definizione delle irregolarità formali

Le violazioni definibili sono:

1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
2. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
3. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
4. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
5. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
6. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
7. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
8. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
9. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
10. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
11. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
12. detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
13. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
14. omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
15. mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

23/11/2022

Consiglio dei Ministri n.5 del 22/11/2022

Comunicato Stampa

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a interve**re con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici.

15/11/2022

LE “NUOVE” SOCIETA’ BENEFIT ed i RESPONSABILI DI IMPATTO

La Società Benefit (Benefit Corporation) sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), entrata in vigore il 1 gennaio 2016.

Sono società che esercitano la propria attività economica perseguendo, oltre allo scopo di lucro, uno o più scopi che contribuiscono alla prosperità ambientale, sociale ed economica a lungo termine.

Rappresenta un modello d’impresa innovativo e virtuoso che si impegna a formalizzare il proprio contributo e i propri obiettivi, comunicandoli in maniera trasparente ai propri stakeholder.
L’Italia è il secondo paese al mondo (il primo sono gli USA) ad averle introdotte nel proprio ordinamento

Sebbene ancora poco note, stanno numericamente crescendo. E sono oltre duemila.

E’ molto probabile che avranno una crescita importante nei prossimi anni. Segnaliamo quindi che si stanno delineando nel mercato del lavoro figure professionali innovative tra le quali risalta quella del responsabile di impatto, che altro non è che il soggetto responsabile della realizzazione del “beneficio comune”, come previsto dai commi 380 e 381 dell’art. 1 della richiamata legge n. 208/2015.

Si tratta di una nuova figura di riferimento, complementare all’organo amministrativo, sulla quale vale la pena approfondire

03/11/2022

SOCIETA’ ED ENTI SPORTIVI

Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, che riordina la materia degli ENTI SPORTIVI
Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

• Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.

• Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a ve**re una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).

• L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).

• L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.

• Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.

• Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
o né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
o né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente

• Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.

• Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.

28/10/2022

IMPRESE AGRICOLE: è operativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre.

Cosa significa?

Significa che
1. Se eserciti esclusivamente l’attività agricola (ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile);
2. Se hai un’età compresa tra i 18 e i 41 anni;
3. oppure se sei una donna con attestato di coltivatrice diretta
4. E se sei in Italia

Puoi fare domanda per ottenere un contributo a supporto degli investimenti nella tua impresa.

Contributo che si riassume in:
a. mutui agevolati a tasso zero (della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile);
b. fondo perduto (che copra fino al 35 per cento delle spese sostenute).

Le domande per accedere alle agevolazioni vanno inviate all’ISMEA.
L’Istituto stabilirà e comunicherà a breve i criteri e le modalità di presentazione delle richieste.

27/10/2022

ECO-BONUS AUTO 2022

Segnaliamo che dalle ore 10 del 2 novembre 2022 (vedasi Circolare 19 ottobre 2022) sulle piattaforma dedicata all’Ecobonus, riaprono le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti (elettrici, ibridi, plug-in e vetture endotermiche)

Gli incentivi sono più appetibili di quelli previsti in passato, poiché i nuovi DPCM (pubblicati in GU n.232 del 04-10-2022) hanno previsto l’innalzamento di un 50% dei contributi se l’acquirente ha un reddito inferiore a 30.000 euro.

Il contributo statale ammonta ad una scontistica in fase di acquisto compresa tra 2000 e 7500 euro. Un bonus di diversi tagli insomma, il cui ammontare varia in base alle diverse variabili in sede di acquisto (costo del veicolo, classe di emissione, etc)

Potrà beneficiare dei nuovi incentivi un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare, mentre vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi

Come si richiede il bonus?
Basterà presentarsi in concessionaria e richiedere di avviare la pratica per ottenere il contributo statale, contestualmente all’acquisto di un veicolo delle tipologie indicate. Saranno poi i concessionari ad applicare direttamente lo sconto al momento dell’acquisto.

07/09/2022

D.L. AIUTI BIS E WELFARE AZIENDALE PER L'ANNO 2022 :

Con il “Decreto Aiuti Bis” il governo, in risposta all’emergenza rincari, ha confermato l’aumento a 600 euro della soglia Fringe Benefit, (il cui massimale annuo è solitamente fissato ad 258 euro) e a cui si aggiungono gli ulteriori 200 euro di Bonus Carburante (DL 21/2022).

Ricordiamo che i fringe benefit, sono delle erogazioni, non solo in denaro, ma anche in beni e servizi, che il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti e che a differenza dello stipendio, entro una determinata soglia vengono esentati dalla tassazione ai fini IRPEF.

Il totale di Benefit (esenti da imposte e contributi e totalmente deducibili dal reddito di impresa) per il 2022 sale quindi ad € 800,00 ( di cui 200,00 € obbligatoriamente elargiti sotto forma di bonus carburante).

Si tratta dunque di una misura ancora più incisiva rispetto alle deroghe applicate alla normativa negli anni 2020 e 2021 per far fronte all’emergenza Covid-19.

Inoltre, attraverso questo aumento di soglia di esenzione, sempre per il 2022 sarà possibile prevedere il rimborso delle spese sostenute per le bollette di acqua, gas e luce dei propri dipendenti.

Tuttavia per questo ultimo punto non sono stati ancora resi noti i dettagli operativi e fiscali.

Può essere opportuno valutare queste forme di erogazione, anche in virtù del vantaggio fiscale promosso.

07/09/2022

ATTENZIONE AL TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto, come è noto, è un elemento retributivo la cui corresponsione è differita ad un momento successivo rispetto alla prestazione lavorativa resa mensilmente, venendo corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, fatte salve le quote destinate alla previdenza complementare.

il TFR accantonato in azienda (corrispondente alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5 e riproporzionata in caso di assunzione occorsa in corso d’anno), al 31 Dicembre di ciascun anno, si rivaluta di:

· almeno l’1,5%, nel caso in cui l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’ISTAT rimanga immutato o sia negativo nel periodo annuale;

· oltre l’1,5% in caso di indice dei prezzi al consumo per le famiglie positivo.

Il TFR degli anni precedenti quindi non resta mai “fermo” e la sua rivalutazione costituisce un costo per l’azienda mitigato o superato solo con una corretta gestione della liquidità aziendale e/o con l’utilizzo della disponibilità per effettuare investimenti utili ad incrementare gli indici di redditività aziendali.

Nel 2021, a causa del innalzo dell’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertato dall’ISTAT per il periodo è stato del 3,8123%.

Conseguentemente il tasso al mese di dicembre 2021 per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) accantonati al 31 dicembre 2020 ha raggiunto la misura del 4,359238% (ben oltre al 1,50% di cui sopra).

Cos’è accaduto quindi al 31.12.2021 sul TFR accantonato in azienda?

Facciamo un semplice esempio:

Consideriamo un’azienda metalmeccanica con un solo dipendente in forza da diversi anni, il quale ha un TFR accantonato in azienda per euro 15.000,00 al 31.12.2020 e uno stipendio annuo lordo del 2021 pari ad euro 24.000,00.

Semplificando abbiamo che nel corso del 2021:

il TFR maturato nel 2021 è stato pari ad euro 1.657,77 ;
la rivalutazione del TFR accantonato al 31.12.2020 è stata di (15.000 x 4,359238%) euro 653,89;
complessivamente il TFR accantonato è cresciuto di oltre 2.311,66 euro, quota che rappresenta l’accantonamento del TFR dell’anno.
Totale tfr al 31.12.2021 diventa 17.311,66 (15.000 + 2.311,66).

L’innalzamento dell’inflazione non sembra riguardare in via isolata l’anno 2021. Il corrente anno 2022, infatti, si è già presentato con una proiezione di inflazione ancor peggiore.

Al di là della considerazione del costo aggiuntivo che proviene dalla rivalutazione annuale, è da considerare anche l’esigenza di gran liquidità che deriva dall’erogazione del tfr alla cessazione del rapporto (si pensi ad esempio alla cessazione di dipendenti in forza da oltre 20-30 anni).

È quindi evidente che, nella speranza che il fenomeno attuale possa rientrare nel breve termine, ogni datore di lavoro dovrebbe adottare una corretta gestione della liquidità aziendale.

Il TFR dei propri dipendenti accantonato in azienda, infatti, deve esser oggetto di valutazione. Considerando magari strade alternative al classico accantonamento aziendale del Tfr.

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