28/10/2018
Il Decreto fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.10.2018 e le sue disposizioni sono entrate in vigore.
Qui di seguito un pratico riepilogo.
Definizione agevolata di avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e atti di recupero – ART. 2
Tali atti, notificati entro il 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto fiscale), non impugnati e ancora impugnabili entro la stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni né interessi. Il versamento dovrà avvenire entro il 23.11.2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto fiscale), oppure se più ampio entro il termine di proposizione del ricorso, in un’unica soluzione o come prima rata. Sarà possibile rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La definizione agevolata si applica anche: agli inviti a comparire: entro il 23.11.2018 potranno essere definiti gli inviti a comparire notificati entro il 24.10.2018, con il versamento delle maggiori somme indicate in tali inviti; agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, non ancora perfezionati. I contribuenti potranno allora versare entro il 13.11.2018 (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale) le maggiori imposte definite negli accertamenti con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, e delle imposte indirette.
Rottamazione ter
Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. rottamazione-ter) ART. 3
I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, potranno essere estinti senza sanzioni né interessi purché il contribuenti: manifesti tale volontà di definizione presentando apposita istanza entro il 30.04.2019, secondo la modulistica che l’agente della riscossione renderà disponibile sul proprio sito internet entro il 13.11.2018 (20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale); versi l’importo dovuto (che sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.06.2019) entro il 31.07.2019. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Ai fini del pagamento potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. L’agente, pertanto, procederà al recupero coattivo del debito residuo. Le somme eventualmente già versate, che si riferiscono a debiti definibili attraverso la procedura agevolata, si intendono acquisite e non sono pertanto rimborsabili.
La rottamazione-ter potrà essere utilizzata anche da coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni.
Per quanto riguarda la rottamazione-bis (D.l. 148/2017) coloro che pagheranno, entro il 7.12.2018, le rate (non pagate) scadenti a luglio, settembre e ottobre 2018, potranno usufruire, per il debito residuo, della dilazione di pagamento in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza 31/7 e 30/11 di ciascun anno, a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti gli interessi dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019;
Per quanto riguarda la prima rottamazione (D.l. 193/2016), potranno accedere automaticamente alla rottamazione –ter sia i contribuenti che: sono in generale decaduti dalla prima rottamazione, essendosi visti rigettare l’istanza di adesione alla prima rottamazione, per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, se hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi – entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un’unica soluzione le rate scadute a fine 2016.
Stralcio dei debiti fino a mille Euro
Stralcio dei debiti fino a mille Euro – ART. 4
I debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, di valore residuo fino a mille Euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 24.10.2018 (di entrata in vigore del Decreto fiscale), saranno automaticamente annullati. L’annullamento sarà effettuato alla data del 31.12.2018.
Liti pendenti
Definizione agevolata liti pendenti – ART. 6
Le controversie con le Entrate che, alla data del 24.10.2018 (entrata in vigore del Decreto fiscale) risultano pendenti in ogni stato o grado di giudizio, potranno essere definite pagando un importo pari al valore della lite (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate). In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale, è previsto uno sconto in quanto il pagamento potrà avvenire nella misura del: 50% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado; 20% del valore della lite, in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.
La definizione si intende perfezionata con la presentazione della domanda entro il 31.05.2019, e con il versamento- entro la stessa data- degli importi dovuti, comune unica soluzione o prima rata. E’ ammesso il pagamento rateale per gli importi dovuti che superano i mille Euro, in un massimo di 20 rate trimestrali, scadenti (per quelle successive alla prima) il 31/8, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019.
Dichiarazione integrativa speciale
Dichiarazione integrativa speciale – ART.9
I contribuenti potranno correggere errori o omissioni delle dichiarazioni presentate entro il 31.12.2017 ai fini: delle imposte dirette e relative addizionali; delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; delle ritenute; dei contributi previdenziali; dell’ Irap; dell’ Iva.
L’integrazione degli imponibili avverrà presentando una dichiarazione integrativa speciale entro il 31.05.2019, e versando gli importi dovuti.
L’integrazione sarà possibile entro il limite di 100mila Euro di imponibile annuo, e purché non superi di oltre il 30% quello già dichiarato. Sul maggiore imponibile si applicheranno, per ciascun periodo d’imposta: un’imposta sostitutiva del 20%; un’aliquota media per l’IVA risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato. Nei casi in cui sia impossibile determinare l’aliquota media si potrà applicare l’aliquota ordinaria.
Le somme dovute dovranno essere versate, senza possibilità di compensazione, entro il 31.07.2019 in un’unica soluzione. In alternativa sarà possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali di pari importo, in tal caso la prima rata dovrà essere versata entro il 30.09.2019.
La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata se il contribuente: non ha presentato anche solo una delle dichiarazioni cui era tenuto per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016; presenta la dichiarazione integrativa dopo aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione di tale procedura agevolata.