CAF E Patronato

CAF E Patronato SERVIZI CAF: 730, UNICO, ISEE, RED, INVCIV

PATRONATO: INVALIDITA' PENSIONI, MALATTIE PROFESSIONALI,

15/12/2020

CONTRIBUTO PENSIONATI NON AUTOSUFFICENTI

E' una prestazione INPS riservata agli iscritti alla gestione ENAM.
Consiste in un contributo annuo compreso tra un minimo di Euro 1.550,00 ed un massimo di Euro 6.200,00.
Prevede che il beneficiario, ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento per l’assistenza degli iscritti in quiescenza non autosufficienti, sia stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche:
 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore;
 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età,
con livello di difficoltà grave pari al 100%;
 ciechi assoluti;
 ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

CASHBACK dall' 8 dicembre
28/11/2020

CASHBACK dall' 8 dicembre

Il regolamento del Mef ha ricevuto il via libera della Corte dei Conti

06/11/2020

CARTA AQUISTI - Requisiti
Età inferiore a 3 anni oppure 65 anni e più

essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.966,54 €;
non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
intestatario/i di più di due utenze del gas;
proprietario/i di più di due autoveicoli;
proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

04/11/2020

CONGEDO PARENTALE PER QUARANTENA SCOLASTICA.

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Si tratta di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

La circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 116 fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della misura.

31/10/2020
30/10/2020

MAGGIORAZIONE SOCIALE - ADEGUAMENTO AL MILIONE

L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa 651 euro al mese ai valori attuali). L'aumento in questione viene riconosciuto ai i titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
Per ottenere la maggiorazione è necessario, di regola, avere un'età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere al pensionato. Nell'ipotesi in cui l'ultimo quinquennio valutabile non sia completo, è sufficiente che la contribuzione sia pari o superiore alla metà del quinquennio medesimo. Per quanto riguarda i ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni dall'articolo 15 del DL 104/2020 in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale numero 152/2020. L'importo della maggiorazione è variabile in funzione del tipo di prestazione oggetto della maggiorazione. L'art. 39, comma 4 della legge 289/2002 ha precisato che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 651,51 euro (valore 2020) e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. Pertanto nel 2020 la maggiorazione sociale in parola è pari a 136,44 euro al mese per i titolari di prestazioni previdenziali; a 191,68 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 272,56 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale. L'incremento, al pari delle altre maggiorazioni, è corrisposto per 13^ mensilità.
.CHIEDICI COME FARE

Superbonus 110% e visto di conformità: dai commercialisti la check-list dei controlliÈ possibile scaricare il testo nel ...
24/10/2020

Superbonus 110% e visto di conformità: dai commercialisti la check-list dei controlli
È possibile scaricare il testo nel link seguente :

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto "Rilancio"), ha incrementato al 110% la detrazione d'imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di...

24/10/2020

Pensione di inabilità: come chiedere l’"aumento al milione" entro il 30 ottobre

I titolari di pensione di inabilità hanno ancora pochi giorni a disposizione per la presentazione della domanda per ottenere l’“aumento al milione” dell’assegno. Entro il 30 ottobre 2020, infatti, gli assicurati che vogliano ottenere il beneficio pensionistico retroattivamente dal 1° agosto 2020, possono presentare la richiesta all’INPS, direttamente o per mezzo degli intermediari autorizzati, tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Istituto. L’aumento spetta a coloro che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso di specifici requisiti reddituali. I chiarimenti per effettuare correttamente l’adempimento richiesto sono stati forniti nel messaggio n. 3647 del 2020.

Indirizzo

Via Casilina 96
Valmontone
00038

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