30/06/2026
Dal 1° luglio 2026 cambia la destinazione del TFR per chi entra nel mondo del lavoro
i dipendenti privati di prima assunzione aderiscono in automatico al fondo pensione salvo diversa indicazione (60gg). Trascorsi i 60 giorni il TFR conferito non torna in azienda (irreversibile) mentre il percorso inverso resta sempre aperto.
Senza una scelta il TFR confluisce nel fondo del contratto collettivo applicato
L’adesione automatica si estende a chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 che abbiano già un fondo già alimentato dal TFR, salvo diversa indicazione entro 60 giorni
LAVORATORE REGIME DAL 1° LUGLIO 2026
Dipendente privato di prima assunzione adesione automatica al fondo dalla data di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni
Ecco le tre opzioni disponibili entro i 60 giorni:
• Non fare nulla → l’adesione si perfeziona automaticamente al fondo contrattuale previsto dal CCNL applicato;
• Rinunciare espressamente → il TFR rimane in azienda secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c. (scelta sempre revocabile in futuro);
• Scegliere un fondo diverso → il lavoratore può indicare qualsiasi altra forma pensionistica complementare di propria scelta.
Già occupato che cambia lavoro con un fondo attivo alimentato dal TFR adesione automatica al nuovo rapporto, salvo indicazione di una forma diversa o preesistente entro 60 giorni.
Possibilità di continuare con il precedente fondo.
Già occupato senza un fondo attivo alimentato dal TFR nessuna adesione automatica, il TFR è gestito secondo l’art. 2120 del Codice civile con possibilità di aderire in seguito
Lavoratore già in forza senza nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026 nessuna novità, vale la disciplina precedente
Contratto a tempo determinato di breve durata adesione automatica solo se il rapporto dura abbastanza da far decorrere i 60 giorni, anche se il termine cade durante la prova
Per i lavoratori NON di prima assunzione, la disciplina è articolata in quattro scenari distinti, a seconda di cosa è successo nella loro storia previdenziale precedente. Il datore di lavoro deve sempre raccogliere una dichiarazione scritta del lavoratore che attesti la situazione pregressa.
Scenario Situazione pregressa Meccanismo Termine per scegliere Effetto se non si sceglie
1 Iscritto a un fondo, requisiti di partecipazione mantenuti Adesione automatica 60 giorni dall’assunzione TFR e contributi al fondo del nuovo CCNL, con effetto retroattivo
2 Iscritto a un fondo, ma posizione riscattata integralmente Silenzio-assenso (adesione tacita) 60 giorni (6 mesi se assunto entro il 1° luglio 2026) TFR destinato al fondo del CCNL per silenzio-assenso
3 Iscritto a fondo con perdita requisiti, senza riscatto integrale Scelta obbligatoria del fondo destinatario 6 mesi dall’assunzione Da definire con linee guida COVIP (no TFR in azienda)
4 TFR mantenuto in azienda nel rapporto precedente Prosecuzione automatica Nessuno TFR resta in azienda (revoca possibile in qualsiasi momento)
Il Scenario 4 merita un’attenzione speciale: se il lavoratore aveva già scelto di tenere il TFR in azienda nel lavoro precedente, il nuovo datore di lavoro continua semplicemente a trattenerlo in azienda, senza che serva alcuna nuova firma o dichiarazione. Il lavoratore può sempre cambiare idea in futuro compilando il modello TFR2.
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro dovrà fornire al neoassunto un modulo di destinazione del TFR, il modello TFR2, in corso di aggiornamento con un decreto interministeriale.
Nelle FAQ pubblicate sul portale della previdenza complementare il Ministero del Lavoro ha precisato che, fino alla disponibilità del nuovo modello, in via transitoria la scelta può essere messa per iscritto in forma libera.
Dal 31 ottobre 2026 non cambia il meccanismo iniziale di adesione dei neoassunti, che è già operativo dal 1° luglio, ma entra in vigore una regola molto importante sulla portabilità della posizione previdenziale. Da questa data, il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale o chiuso (fondo contrattuale) verso un fondo aperto o un PIP (piano individuale pensionistico) conserva il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, purché siano rispettate le condizioni normative e il termine minimo di permanenza di due anni.
Per le Aziende con numero superiore ai 50 dipendenti il TFR sarà versato al fondo tesoreria INPS salvo diversa indicazione per fondo assicurativo scelto.
Rag. Pasini
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