Studio Pasini

Studio Pasini Centro Elaborazione Dati. TFR, ratei, costi del personale, ecc.) Assistenza e rappresentanza del Cliente nelle vertenze extragiudiziarie

Servizi

Gli adempimenti operativi connessi all'mministrazione del personale (mensili ed annuali)

ADEMPIMENTI MENSILI
predisposizione prospetti paga mensili di lavoratori dipendenti, co.co.pro., amministratori, associati in partecipazione, occasionali, domestiche, badanti e lavoratori autonomi
predisposizione liste di pagamento, tabulati contabili eventualmente divisi per centri di costo e/o repa

rto, distinte relative alle trattenute sindacali, Modello UNIEMENS (trasmesso direttamente via internet all’INPS), tabulati di contabilità e distinte di versamento unificato (Modello F24) compreso l’eventuale invio diretto tramite Entratel
predisposizione L*L
elaborazione tabulati di riepilogo periodici (es. e tabulati personalizzati
pratiche di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, compreso la stesura delle relative comunicazioni ai lavoratori
predisposizione di denunce di infortunio
gestione dei rapporti con gli Uffici del Ministero del Lavoro e con gli Enti Previdenziali e assistenziali
gestione delle presenze
gestione dei contratti lavoratori parasubordinati

ADEMPIMENTI ANNUALI
predisposizione dichiarazione annuale INAIL (autoliquidazione)
predisposizione prospetto informativo annuale disabili
compilazione certificazioni annuali (CU) entro la scadenza di Legge o entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore dimesso
compilazione quadri Modello 770 sia su supporto cartaceo che digitale relativi al personale gestito e invio telematico all’Agenzia delle Entrate
dichiarazione biennale pari opportunità
predisposizione tabulati annuali TFR e fondi
predisposizione dati per calcolo IRAP per i dati di competenza
predisposizione dati per calcolo Studi di Settore e per dichiarazione dei redditi per i dati di competenza



Consulenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e legislazione sociale e previdenziale
Consulenza e assistenza nelle relazioni industriali: stipula contratti aziendali e contratti individuali
Consulenza in materia di costo del personale ed assunzioni agevolate
Consulenza e assistenza in sede sindacale per procedure di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

11/03/2026

Assunzioni Agevolate
1° aprile 2026 entra in vigore una novità importante per i datori di lavoro che vogliono usufruire di incentivi contributivi alle assunzioni.

Con l’art. 14 del decreto Sicurezza sarà necessario pubblicare preventivamente l’offerta di lavoro sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Il SIISL è la piattaforma digitale creata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e supportare le politiche attive.

Attenzione: la pubblicazione dell’offerta non è una semplice formalità, ma una condizione necessaria per poter accedere all’incentivo.

Se l’offerta non viene pubblicata sul SIISL:
• l’agevolazione contributiva non può essere riconosciuta
• se già fruita, può essere recuperata dagli enti competenti

Cosa dovranno fare i datori di lavoro?
Per ogni assunzione agevolata sarà necessario:
pubblicare preventivamente l’offerta sul portale SIISL
procedere con l’assunzione secondo le indicazioni fornite dall'INPS per ogni incentivo.

Il nuovo obbligo si aggiunge ai requisiti generali già previsti, tra cui:
rispetto del diritto di precedenza
assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni
assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza
regolarità contributiva

Le modalità operative saranno definite con futuro decreto ministeriale.

15/01/2025

Riduzione cuneo fiscale dipendenti anno 2025

La Legge di bilancio per il 2025 ha previsto, a decorre dal 1° gennaio 2025, l’introduzione di nuovi strumenti di sostegno al reddito e di riduzione della relativa pressione fiscale (art.1 commi 4-9 legge 207/2024).

Di contro, dalla stessa data non trova più applicazione l’esonero 6/7% della contribuzione IVS a carico del dipendente, previsto dall’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) fino al 31.12.2024.

Ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, i commi da 4 a 9 dell’art. 1 della L. n. 207/2024 prevedono:
una somma, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (comma 4);
una ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro (comma 6).

Tali misure spettano ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui art. 49 del TUIR; sulla base di tale disposizione, pertanto, sono esclusi da tali misure i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 del TUIR), quali ad esempio i lavoratori con rapporto di collaborazione.

L’art. 1, comma 4 della L n. 207/2024 prevede, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la corrispondente percentuale di seguito indicata:
7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 5, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente (imp.fiscale) è rapportato all’intero anno.

L’art. 1, comma 6 della L n. 207/2024 prevede che, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, 1000 euro;
in caso di reddito complessivo superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro, 1.000 euro moltiplicato per il valore corrispondente al seguente rapporto
( 40.000 – Reddito ) / 8.000

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente (per la determinazione della percentuale utile per il calcolo della somma) rileva anche la quota esente del reddito agevolato previsto per docenti e ricercatori rientrati in Italia e a lavoratori impatriati.
Applicazione
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma e l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
Il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 4, potrà essere recuperato mediante compensazione in F24 (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza della somma e dell’ulteriore detrazione e provvedono al recupero dell’importo riconosciuto qualora si riveli non spettante.
Nel caso in cui tale importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Con riferimento a tale ultima previsione (da riferirsi necessariamente alle operazioni di conguaglio di fine anno) si attendono istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate,

26/11/2024

Bonus Natale 2024.
Come stabilito nell’art. 2bis del DL 113 09/08/2024 e successive modifiche apportate nel art. 2 del DL 167 del 14/11/2024, per ottenere nel cedolino della 13ma 2024 il Bonus Natale, il dipendente deve obbligatoriamente farne richiesta scritta al Datore di lavoro.

Vi sono dei paletti in cui il dipendente deve rientrare per poter ottenere il bonus.
Il bonus è erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);
c) abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).
Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

In caso di erogazione ricevuta non spettante del bonus, in sede di conguaglio fiscale, verrà recuperato completamente l’importo.

04/07/2024

Con l’accordo di rinnovo del e , sottoscritto lo scorso mese di marzo, è stato riconosciuto un ulteriore importo, rispetto a quello già previsto dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022, a titolo di di importo pari a 350,00 euro al IV livello, da riparametrare sugli altri.
Tale importo verrà erogato in due momenti, 175 euro nel prossimo mese di luglio 2024 e ulteriori 175 euro a luglio 2025, ed è da riconoscere esclusivamente ai lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024.
Inoltre, l’importo va riproporzionato sulla base dell’effettivo servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. Ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di , si applica il criterio di computo che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni.
Agli l’importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025. Anche ai lavoratori l’importo sarà riproporzionato in virtù dell’art. 86 del CCNL. L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR.
Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di .

17/06/2024

CCNL Metalmeccanica Confapi: minimi retributivi dal 1° giugno 2024

In data 11 giugno 2024, Unionmeccanica Confapi e le Associazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale, in attuazione all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità, hanno definito i miniimi da riconoscere ai lavoratori.

Il verbale di accordo:

07/02/2024

Riforma IRPEF: prime istruzioni operative su scaglioni e detrazioni

Con Circ. 6 febbraio 2024 n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative a seguito della revisione della disciplina dell'IRPEF e dell'abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), di cui al D.Lgs. 216/2023 che attua il primo modulo di riforma dell'IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Con Circ. 6 febbraio 2024 n. 2/E vengono resi noti i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche contenuto nel D.Lgs. 216/2023: le disposizioni realizzano la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Viene precisato che la rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito ha effetti limitati al periodo d'imposta 2024, secondo lo schema seguente:
• 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
• 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
• 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
In sintesi:
• il primo scaglione di reddito con aliquota 23% è stato innalzato a 28.000 euro assorbendo il precedente secondo scaglione;
• l'aliquota al 25% è stata soppressa;
• il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.
Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
Con efficacia limitata al periodo d'imposta 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, viene aumentata a 1.955 euro (da 1.880) con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro: il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, tuttavia si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE.
La no tax area per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati viene aumentata a 8.500 euro analogamente a quanto già previsto per i pensionati.
Trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti
Per l'anno d'imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è rappresentato dall'imposta lorda (determinata sui redditi di lavoro dipendente) d'importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, c. 1, TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno: la riduzione mira a neutralizzare l'incremento dell'importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente.
Uno dei requisiti per l'attribuzione del trattamento integrativo, infatti, è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Sempre per l'anno 2024, i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro subiscono una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda in relazione a:
• gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie;
• le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici;
• i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
L'Agenzia precisa che la decurtazione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, va applicata alla detrazione dall'imposta lorda già ridotta dell'importo di 260 euro.
Anche in questa nuova fattispecie il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Adeguamento della disciplina delle Addizionali regionali e comunali all'IRPEF
Il termine ordinario del “31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce” entro cui ciascuna Regione/Provincia Autonoma può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024; entro lo stesso termine la Regione o Provincia Autonoma può determinare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF 2023: nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il 15 aprile 2024, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF.
I Comuni, per l'anno 2024, possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale entro il 15 aprile 2024 sulla base degli scaglioni IRPEF 2024: entro lo stesso termine possono determinare aliquote differenziate sulla base dei nuovi scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.
Abrogazione dell'ACE
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'ACE è abrogata mentre viene confermato che l'eccedenza di rendimento nozionale del reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Fonte: Circ. AE 6 febbraio 2024 n. 2/E

12/09/2023

Chiarimenti INPS sull’assegno per congedo matrimoniale

L’INPS, con messaggio 14 agosto 2023 n. 2951, fornisce interessanti chiarimenti relativi all’assegno per congedo matrimoniale.
L’assegno per congedo matrimoniale a carico INPS, inizialmente introdotto per gli impiegati del settore dell’industria, è stato poi riconosciuto ai lavoratori non impiegati dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative e attualmente, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, ne hanno diritto gli operai dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione ai fini previdenziali e assistenziali. Il periodo di congedo è pari a 8 giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Inps, pari a 7 giorni di retribuzione. La prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’Inail nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
Con il messaggio n. 2951/2023, l’Inps precisa che hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile, abbiano prestato attività lavorativa, per almeno 15 giorni con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti per il medesimo periodo. In presenza dei requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’Inps, entro 1 anno dalla data del matrimonio/unione civile. Con successivo messaggio saranno comunicati ulteriori aggiornamenti delle procedure per la gestione delle domande di assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto.

08/06/2023

Inps: esonero sulla quota di contributi a carico lavoratore
Incrementato del 4% l’esonero per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore - attualmente determinato nella misura del 2% per retribuzioni mensili non eccedenti l’importo di 2.692 euro e nella misura del 3% per retribuzioni mensili non eccedenti l’importo di 1.923 euro - è incrementato di 4 punti percentuali (passando rispettivamente al 6% e al 7%), senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo è riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Poiché la riduzione contributiva non opera con riferimento alla tredicesima, laddove nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore opera, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%)

29/11/2022

Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Estetica - Conflavoro

Firmato, il 2/11/2022, il rinnovo del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere del 31 agosto 2020 sottoscritto da CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL con l’assistenza della CONFSAL
Al fine di rilanciare l’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore di riferimento, le parti hanno reso necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL.
La Tabella retributiva viene così modificata:
Inquadramento retributivo Minimi dal 1° novembre 2022 Minimi dal 1° febbraio 2023
Primo livello € 1.478,00 € 1.513,00
Secondo livello € 1.351,00 € 1.382,00
Terzo livello € 1.280,00 € 1.311,00
Quarto livello € 1.207,00 € 1.236,00
Al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte a far data dal 1° novembre 2022. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
-primo anno: 7,5%
-secondo anno: 5%
Proporzione numerica - Contratto a termine
In merito alla Proporzione numerica, a decorrere dal 1/11/2022, nel contratto a termine, le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra

26/10/2022

Bonus 150 euro dipendenti - fac-simile per la dichiarazione

Disponibile il fac-simile di dichiarazione per richiedere l’indennità una tantum di 150 euro prevista in favore dei lavoratori dipendenti dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022. l'Istituto ha fornito con l'allegato al messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022 un modello di dichiarazione, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13968

Indirizzo

Via Dei Carantani, 1b
Varese
21100

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:00
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:00
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:00
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:00

Telefono

+390332242772

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