15/01/2025
Riduzione cuneo fiscale dipendenti anno 2025
La Legge di bilancio per il 2025 ha previsto, a decorre dal 1° gennaio 2025, l’introduzione di nuovi strumenti di sostegno al reddito e di riduzione della relativa pressione fiscale (art.1 commi 4-9 legge 207/2024).
Di contro, dalla stessa data non trova più applicazione l’esonero 6/7% della contribuzione IVS a carico del dipendente, previsto dall’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) fino al 31.12.2024.
Ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, i commi da 4 a 9 dell’art. 1 della L. n. 207/2024 prevedono:
una somma, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (comma 4);
una ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro (comma 6).
Tali misure spettano ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui art. 49 del TUIR; sulla base di tale disposizione, pertanto, sono esclusi da tali misure i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 del TUIR), quali ad esempio i lavoratori con rapporto di collaborazione.
L’art. 1, comma 4 della L n. 207/2024 prevede, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la corrispondente percentuale di seguito indicata:
7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai sensi del successivo comma 5, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente (imp.fiscale) è rapportato all’intero anno.
L’art. 1, comma 6 della L n. 207/2024 prevede che, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, 1000 euro;
in caso di reddito complessivo superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro, 1.000 euro moltiplicato per il valore corrispondente al seguente rapporto
( 40.000 – Reddito ) / 8.000
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente (per la determinazione della percentuale utile per il calcolo della somma) rileva anche la quota esente del reddito agevolato previsto per docenti e ricercatori rientrati in Italia e a lavoratori impatriati.
Applicazione
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma e l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
Il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 4, potrà essere recuperato mediante compensazione in F24 (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).
In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza della somma e dell’ulteriore detrazione e provvedono al recupero dell’importo riconosciuto qualora si riveli non spettante.
Nel caso in cui tale importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Con riferimento a tale ultima previsione (da riferirsi necessariamente alle operazioni di conguaglio di fine anno) si attendono istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate,