06/05/2021
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
mediante
Organismo di certificazione CE – 0398 ORGANISMO DI ISPEZIONEDITIPO "A" Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive con decreto del 31 Luglio 2002 e successivi rinnovi ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti impianti di messa a terra
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462 - Art. 4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica PERIODICA OGNI CINQUE ANNI, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la PERIODICITÀ È BIENNALE.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge a ORGANISMI INDIVIDUATI DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE o ASL/ARPA, sulla base di criteri stabiliti dalla NORMATIVA TECNICA EUROPEA UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
estratto della Circolare del 25 febbraio 2005 - prot. n.10723
I condomini hanno l’obbligo della verifica periodica e straordinaria dell’impianto di messa a terra, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro. Infatti anche quando non ci sono rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di chi é chiamato a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa in un luogo in presenza di un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ascensori, ditta delle pulizie, etc). IN CASO DI INCIDENTI RICONDUCIBILI A MALFUNZIONAMENTI DELL’IMPIANTO, LA RESPONSABILITÀ È DEL PROPRIETARIO E/O AMMINISTRATORE.
NORMATIVA ITALIANA CEI 0 – 14
Requisiti tecnico-professionali e inadempienze
L'organismo abilitato ha il divieto di svolgere direttamente o tramite società collegate, attività di progettazione, installazione o manutenzione degli impianti elettrici e di utilizzare, in qualità di ispettori, tecnici che svolgono la suddetta attività (Norma UNI CEI EN 45004, Appendice A; Parere del Ministero delle Attività Produttive n° 182/2; Lettera-circolare del Ministero delle Attività Produttive n° 826303). ATTUALE UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
La mancata effettuazione delle verifiche periodiche comporta a carico del datore di lavoro sanzioni che potranno essere comminate dagli organi di vigilanza, aventi qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con le modalità indicate dal D.Lgs 758/94.
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