Pierluigi Puddu Assicurazioni Trasporti Verona

Pierluigi Puddu Assicurazioni Trasporti Verona INSURANCE AND ADVISORY SERVICES

13/02/2026

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19/04/2023

Ogni attività umana, per quanto svolta con diligenza e con la massima professionalità, ha in sé il rischio di commettere degli errori che possono causare involontariamente dei danni a soggetti estranei all’azienda, ovverossia a soggetti Terzi.

Sono molti i casi in cui l’azienda è chiamata a rispondere con il proprio patrimonio per risarcire i danni; pen- siamo, ad esempio, all’attività di scarico della merce: un pallet viene movimentato male dall’autista e cade dalla pedana del camion, danneggiando il portone del magazzino. La società dovrà risarcire i danni così causati.

Le società che svolgono attività di trasporto o di gestione di deposito utilizzano i carrelli elevatori per movi- mentare i carichi. La circolazione all’interno delle aree di pertinenza aziendali non è affatto priva di rischi, il pericolo principale è quello di investire delle persone, nonostante tutte le accortezze. La società, in caso di danni a persone, sarà chiamata a rispondere civilmente corrispondendo risarcimenti di importi anche molto elevati.

Ma non solo: nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, l’INAIL potrà esercitare la rivalsa sul datore di lavoro quando il fatto commesso dall’imprenditore, o dai suoi dirigenti o respon- sabili della sorveglianza dell’attività lavorativa, costituisce un reato perseguibile d’ufficio.

L’azione di regresso dell’INAIL può essere esercitata nei confronti dei soggetti ritenuti civilmente respon- sabili anche senza attendere l’esito o addirittura l’instaurazione del procedimento penale. Quindi, è sufficiente che il fatto costituisca, come detto, un reato perseguibile d’ufficio

È facile intuire che, tanto più grave è il grado di invalidità permanente accertato dall’assicuratore sociale, tanto più elevato sarà l’importo che verrà richiesto al datore di lavoro

La polizza RCT – RCO tutela il patrimonio aziendale dalle richieste di risarcimento dei terzi per danni a cose o a persone involontariamente causati, e protegge l’azienda dalla rivalsa dell’INAIL e dell’INPS e dalla richiesta del danneggiato o dei suoi eredi, per il danno differenziale.

20/03/2023

Superbonus, il 24 marzo tagliola Enea per le cessioni

ProductIl Sole 24 Ore|18 marzo 2023|NORME E TRIBUTI|p. 29|di Giovanni Parente, Giuseppe Latour

Asseverazione all’Enea entro il 24 marzo prossimo. Cioè, tra meno di una settimana. Per poi effettuare la comunicazione dell’opzione di cessione e sconto in fattura, relativa alle spese 2022 o alle rate residue del 2020 o del 2021, entro il prossimo 31 marzo. Nel complicato intreccio di scadenze e possibili modifiche in arrivo, come quella che dovrebbe permettere di cedere il credito anche senza un contratto firmato con un acquirente, i contribuenti che vogliano trasferire i crediti fiscali relativi a lavori di super ecobonus effettuati lo scorso anno devono considerare anche un altro termine, oltre alla tagliola di fine mese. Dipende dalle regole delle Entrate, ribadite in diversi provvedimenti, in base alle quali la comunicazione delle cessioni deve essere inviata «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione». Le opzioni, quindi, devono tenere conto di questo passaggio. Una volta ricevuta l’asseverazione, infatti, l’Enea, trasmette alle Entrate i relativi dati di sintesi (su congruità delle spese e rispetto dei requisiti tecnici); l’Agenzia, a sua volta, verifica in maniera incrociata la corrispondenza dell’asseverazione con la comunicazione, pena il suo scarto. Andando a ritroso dalla data del 31 marzo, allora, l’asseverazione andrà presentata al massimo entro il 24 marzo. La prossima settimana, insomma, si chiuderà con una deadline importante e, dal lato delle possibili modifiche, si aprirà con diversi appuntamenti di grande rilievo (mercoledì dovrebbe partire il voto in commissione Finanze). Proprio sulle opzioni relative alle spese 2022 si potrebbe arrivare a una soluzione sul filo di lana. Se infatti l’asseverazione Enea andrà chiusa entro il 24 e la comunicazione entro il 31 marzo, l’emendamento su cui farà una sintesi il relatore Andrea de Bertoldi (FdI) potrebbe arrivare a ridosso di queste scadenze, lasciando pochissimi margini di manovra ai contribuenti interessati e ai professionisti che li assistono. La soluzione, comunque, resta quella di consentire la comunicazione delle opzioni anche a chi non abbia ancora un contratto sottoscritto, ma solo un impegno della banca ad avviare la procedura. Da valutare se questo correttivo consentirà di aprire la strada della remissione in bonis, entro il 30 novembre, anche a chi per fine marzo non aveva ancora un accordo di cessione firmato. Appare, invece, completamente definita la soluzione dedicata agli interventi di edilizia libera (infissi, caldaie, pompe di calore, fotovoltaico). La data alla quale agganciarsi, per rientrare nel regime pre-decreto 11/2023, non sarà più provata dall’avvio dei lavori ma dal momento di effettuazione di un bonifico parlante. In alternativa, in assenza di un pagamento, servirà una doppia dichiarazione sostitutiva (con relativa responsabilità penale), sia del committente che del fornitore. In un quadro che appare sempre più definito, la questione dei circa 20 miliardi di crediti incagliati resta il principale problema irrisolto. La maggioranza continua a fare pressing per portare avanti la soluzione proposta da Abi e Ance (l’utilizzo della leva degli F24 “esterni”, intermediati dalle banche), ma sul punto resta la contrarietà del ministero dell’Economia. Il rischio che questo tema diventi il caso politico della prossima settima è altissimo: la conversione del decreto, senza una soluzione su questo capitolo, potrebbe avere un percorso molto più travagliato. Così, nelle prossime ore si cercherà una strada alternativa.



Cassazione: l’ecobonus decade se manca la comunicazione Enea

ProductIl Sole 24 Ore|22 novembre 2022|NORME E TRIBUTI|p. 38|di Giorgio Gavelli, Giuseppe Latour

Comunicazione Enea essenziale per l’ecobonus. La Cassazione (ordinanza 34151) sposa la linea più restrittiva sulle detrazioni per l’efficientamento energetico. La comunicazione (attualmente prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti”) non è, pertanto, un elemento formale della procedura, ma un suo aspetto fondante. A pochi giorni dalla scadenza per la remissione in bonis (il 30 novembre), entro la quale è possibile sanare le comunicazioni Enea non inviate entro il termine di 90 giorni, arriva una decisione che è un promemoria, anche in previsione futura, considerata l’estensione della comunicazione Enea al sismabonus, ancora in attesa di attuazione. Il caso riguarda un’asseverazione depositata a distanza di anni: la contribuente si era, di fatto, disinteressata all’adempimento, salvo poi provare a rimediare una volta che era stata avviata la contestazione, con una documentazione tardiva. In base alle indicazioni dell’Agenzia, il contribuente può arrivare in ritardo rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma comunque deve agire entro i termini per la dichiarazione attraverso la “remissione in bonis” dell’articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro (circolare 13/E/2013). Per la Cassazione questo comportamento non può portare al mantenimento del bonus. Secondo i giudici, «l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica». La norma, infatti, ha come obiettivo il controllo della «effettiva spettanza» dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi, consentendo anche di effettuare i controlli. In qualche modo, poi, queste comunicazioni hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, perché servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni. La Cassazione si allinea alle indicazioni più restrittive sul tema. La Ctr Toscana (decisione 790/05/2020), invece, nell’esaminare la vicenda al passaggio precedente, aveva spiegato che l’invio della documentazione all’Enea non ha natura di controllo, ma «meramente ricognitiva». Sarebbe, quindi, un semplice adempimento formale, che non porta decadenza. Nello stesso senso, mostrando un approccio meno rigido, aveva concluso a favore del contribuente la Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018, oltre a Ctp Milano 5287/02/2017 e Ctp Lecce 1709/01/2018. Più rigide, invece, con un orientamento simile a quello della Cassazione, erano state la Ctp Novara 24/02/2017 e Ct I° grado Trento 20/01/2021. Va ricordato che, per il semplice “bonus casa”, con risparmio energetico ma senza i requisiti “ecobonus”, l’omissione della comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (risoluzione 46/E/2019).

21/10/2020

Il Decreto Rilancio n.34 del 19 maggio 2020, convertito il legge n.77 del 17 luglio 2020, prevede l'incremento delle agevolazioni fiscali per chi effettua interveti di efficientamento energetico e/o antisismico

COME USUFRUIRE DEL SUPERBONUS?

DETRAZIONE FISCALE:
Paghi i lavori, acquisisci le attestazioni tecniche necessarie previste dalla normativa, e ottieni la detrazione del 110%, distribuita in 5 anni, nella tua dichiarazione dei redditi.
SCONTO IN FATTURA:
Opti per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta all'impresa che effettua i lavori. L'impresa potrà ottenere la liquidità necessaria per effettuare i lavori chiedendo un finanziamento e potrà cedere il credito d'imposta.
CESSIONE DEL CREDITO:
Paghi i lavori e cedi il credito d'imposta.


ACQUISTO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Due opzioni alternative per i beneficiari della detrazione fiscale del 110%

OPZIONE A
Trasformazione dell'importo corrispondente alla spesa (maggiorato del 10%) in credito d'impoSta detraibile i 5 anni dal privato, con facoltà Successiva cessione ad altri Soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.

Chi sono i beneficiari?

IL SUPERBONUS SI APPLICA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA:
Condomìni Persone fisiche
Istituti autonomi case popolari
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa Onlus e associazioni di volontariato Associazioni e società sportive dilettantistiche

Attestazioni

TECNICHE: Asseverazione congruità spese e requisiti tecnici, rilasciata da tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute.
Attestazione prestazione energetica (APE) FISCALI: Visto di conformità su dichiarazione del professionista di conformità dei dati relativi alla documentazione nonché della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate.

Pagamento diretto della spesa

Ottenimento del credito d'imposta

OPZIONE B

Possibilità di cessione del credito a terzi

Ottenimento da parte del cliente finale di un contributo sotto forma di Sconto in fattura pari ad un massimo del 100% del costo dei lavori con conSeguente generazione di un credito d'impoSta pari al 110% per il fornitore.

Sconto in fattura del 100% al cliente

Ottenimento del credito d'imposta da parte dell'impresa

Possibilità di cessione del credito a terzi


L'OFFERTA ASSICURATIVA

Le polizza del Settore engineering che possono essere rilasciate: polizze CAR/EAR

polizza POSTUMA RIMPIAZZO OPERE polizza GARANZIA DI FORNITURA

polizza DECENNALE POSTUMA polizza FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

polizza FIDEIUSSORIA DI MANUTENZIONE polizza FIDEIUSSORIA DI PERFORMANCE

A seconda del tipo di intervento vengono proposte le polizze adatte. Il contraente delle polizze normalmente è l'impresa che esegue i lavori o il General Contractor
Sul fronte assicurativo queste proposte promuovono l'operazione di acquisto del credito d'imposta in un ottica di security package che renda, di fatto, più sicura l'intera operazione

CAR/EAR POSTUMA RIMPIAZZO GARANZIA DI
Polizze All Risk DELLE OPERE FORNITURA
sottoscritte a inizio lavori copre i danni materiali e copre i danni materiali e coprono i danni materiali e diretti alle opere edili diretti agli diretti durante i lavori causati da errata posa - impianti(elettrico, idrico,
compresi eventi naturali, sottoscritta a inizio lavori - ascensori) - sottoscritta a
eventi sociopolitici, incendio durata della garanzia 5 anni inizio lavori - durata della e furto (estendibile fino a 10 anni) garanzia 24 mesi
DECENNALE POSTUMA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
indennizza il committente nel caso in cui debba rivolgersi ad altro operatore per inadempimento dell'appaltatore - sottoscritta a inizio lavori - max 15% importo lavori FIDEIUSSORIA DI MANUTENZIONE
garantisce il committente a fronte degli obblighi contrattuali dell'appaltatore di corretta e regolare esecuzione dei lavori - sottoscritta a inizio lavori - max 10% importo lavori
copre i danni materiali e
diretti all'opera causati da
rovina e gravi difetti -
sottoscritta a inizio lavori -
durata della copertura 10
anni - esclusiva per opere di
tipo strutturale
FIDEIUSSORIA DI
PERFORMANCE
indennizza il committente
in caso di mancato
raggiungimento delle condizioni previste per
l'Ecobonus - sottoscritta a inizio lavori - max 20% importo lavori

24/09/2020

Chiarimenti dell’ispettorato Nazionale del Lavoro sulle disposizioni del Decreto Agosto
23 Settembre 2020
CCNL autotrasportatori, autotrasporti, autotrasporto, Logistica, merci, Trasporti
Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Agosto.

Con la nota n.713 del 16 settembre, infatti, l’INL ha trattato il tema dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, specificando che ai datori di lavoro privati che non richiedono cassa integrazione aggiuntiva (le ulteriori 18 settimane previste dal decreto) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo non può procedere a licenziamenti: in caso di violazione di tale divieto verrà disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.

L’INL fornisce indicazioni anche sull’esonero dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato: il DL Agosto prevede che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro che, successivamente all’entrata in vigore del decreto, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato – con esclusione dei contratti di apprendistato – sarà riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.L’esonero sarà riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.Del beneficio non potranno godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione, mentre sarà possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i contratti a termini l’INL chiarisce che fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi e senza necessità di specificare le causali per il rinnovo. Questa disposizione permette la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015 e quindi, se il rapporto è stato già oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi.La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

L’INL affronta anche il tema dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ricordando che il DL Agosto proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso DL;• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso DL.La nota chiarisce poi la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.

Infine, l’INL si concentra sulla proroga della riscossione coattiva: la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione è prorogato al 15 ottobre 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.

31/07/2020

Esempio :News per PMI Autotrasportatori:
Primo Pacchetto Mobilità, in Gazzetta Ufficiale dell’UE gli Atti Legislativi. Partito il count-down per l'entrata in vigore

Oggetto dei provvedimenti gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, accesso alla professione e al mercato internazionale dei trasporti merci su strada e distacco dei conducenti

31 Luglio 2020 | Pubblicato in NEWS
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - L 249 del 31 luglio 2020, gli Atti legislativi che costituiscono il cosiddetto “Primo Pacchetto Mobilità”.

Nello specifico, si tratta:

del REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi, che entrerà in vigore in tutti gli Stati della U.E - senza necessità di un recepimento da parte dei medesimi - dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE (quindi a partire dal prossimo 20 agosto 2020), ad eccezione dell'art.1 - punto 15 e dell'articolo 2 - punto 12, la cui entrata in vigore è fissata per il 31 dicembre 2024. Questi ultimi due punti riguardano, rispettivamente, il possesso a bordo del mezzo, da parte dell'autista, delle registrazioni dei 56 giorni precedenti, in luogo degli attuali 28, oltre alla giornata in corso);
del REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada, concernenti, rispettivamente, l’accesso alla professione e l’accesso al mercato internazionale dei trasporti merci su strada. Questo regolamento sarà in vigore dal 21 febbraio 2022;
della DIRETTIVA (UE) 2020/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. Disposizioni che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 2 febbraio 2022.
Sulla medesima Gazzetta anche il REGOLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (Testo rilevante ai fini del SEE)

22/07/2020

entro la fine del 2020 vedrà la luce la riforma del CdS. Vediamo tutte le modifiche che porteranno al nuovo Codice della Strada 2020, dall’inasprimento delle multe per chi usa il cellulare alla guida alle norme dedicate ai ciclisti.

Cos’è il nuovo Codice della Strada 2020?
Nuovi cambiamenti in vista per il Codice della Strada, l’insieme di norme che regolano la circolazione stradale nel nostro Paese.
La riforma è stata approvata in Commissione Trasporti alla Camera e dovrà affrontare il passaggio in Senato per poi entrare in vigore presumibilmente entro la fine del 2020.
Il nuovo CdS prevede una serie di novità che impatteranno su:
• comportamenti tenuti all’interno dell’abitacolo della propria auto;
• parcheggi;
• circolazione cittadina e extracittadina;
• circolazione autostradale;
• ciclisti;
• multe;
• neopatentati;
• assicurazioni.
Ecco tutte le modifiche al Codice della Strada
Vediamo nel dettaglio tutte le novità che verranno introdotte con il nuovo Codice della Strada 2020.
Comportamenti all’interno dell’abitacolo:
• divieto di fumo anche all’interno dell’auto;
• inasprimento delle sanzioni per l’uso del cellulare alla guida (ma anche di altri dispositivi elettronici ad esempio tablet), con multe fino a 1.700 euro e sospensione della patente da 7 a 30 giorni, che salgono anche a 3 mesi in caso di recidiva (se la violazione avviene cioè entro 2 anni dalla prima multa);
• obbligo per i conducenti di accertarsi che tutti i passeggeri indossino correttamente le cinture di sicurezza, infrazione punita con una multa comminata a chi è al volante; identico trattamento se il passeggero della moto non indossa il casco.
Parcheggio:
• per chi parcheggia o sosta negli spazi dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici, prevista una multa e la decurtazione di 2 punti dalla patente;
• introduzione di parcheggio rosa dedicati alle donne in stato di gravidanza o accompagnate da minori con età inferiore ai 2 anni;
• sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, provvisti di contrassegno;
• innalzamento delle sanzioni per chi occupa il parcheggio dei disabili o si ferma in corrispondenza degli scivoli.
Circolazione:
• accesso sulle strade cittadine per i veicoli di micromobilità elettrica come hoverboard e monopattini;
• abolizione dell’obbligo di uso diurno degli anabbaglianti fuori dai centri abitati;
• raddoppio delle multe per chi circola senza assicurazione, che attualmente va da 849 a 3.396 euro;
• estensione a 12 mesi della durata del foglio rosa;
• abolizione del bollo per i veicoli storici;
• abolizione dell’obbligo di presentazione di patente e libretto durante un controllo, poiché tali documenti possono ora essere controllati per telematicamente.
Autostrade:
• innalzamento del limite di velocità a 150 km/h su alcuni tratti autostradali;
• libera circolazione in autostrada per le moto elettriche;
• libera circolazione su tangenziali e autostrade dei maggiorenni a bordo di ciclomotori 125 cc.
Ciclisti:
• obbligo di casco per i minori di 12 anni;
• obbligo di distanza laterale di 1,5 metri per i veicolo che sorpassano le biciclette;
• possibilità per i Comuni di applicare strisce di arresto per i ciclisti in corrispondenza degli stop e dei semafori;
• possibilità per i Comuni di concedere ai ciclisti anche l’uso di corsie preferenziale e strade con segnalazione di doppio senso ciclabile.
Multe:
• chi contesta una multa e si vede respingere il ricorso, dovrà pagare il 50% dell’importo in più;
• i Comuni potranno affidare agli ausiliari del traffico la possibilità di effettuare multe nelle zone con strisce blu;
• introduzione dell’invio delle multe a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata);
• fine delle multe a strascico, ripristinato l’obbligo di notifica per poter pagare immediatamente la sanzione senza ulteriori spese.
Neopatentati:
• per i primi 3 anni dal conseguimento della patente non è permesso superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h nelle strade extraurbane principali;
• il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
Assicurazioni:
• L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni) dovrà redigere un documento con la rilevazione della storia assicurativa e l’assegnazione della classe di merito, anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula a franchigia e a tariffa fissa, e su questo si baseranno anche le polizze temporanee;
• per le aziende in caso di cambio nella titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una società ad un socio, la classe di merito maturata sul veicolo, viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche se viene sostituita l’auto;
• permesso il passaggio di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente;
• se si subisce il furto dell’auto, il proprietario può conservare la relativa classe di merito;
• per le auto acquistate in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di merito anche nel caso in cui non dovesse poi riscattare l’auto e acquistarne una nuova;
• per i veicoli intestati a disabili, la classe di merito maturata sul veicolo potrà essere riconosciuta anche sui veicoli acquistati dal coniuge o familiare.

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16/07/2020

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26/03/2020

Buongiorno a tutti,
tra le varie coperture per il CORONVIRUS Vi sottopongo anche quella di Nobis - Filo DIretto



Rispetto ad altre offerte circolanti, la Compagnia anticipa al 5° giorno di ricovero e non al 7° la diaria ed è previsto tutto il nucleo familiare.

Due periodi di copertura fino a dicembre 2020 o dicembre 2021. Premi 25 (9 mesi) euro e 48 (21 mesi).



Sotto riportato lo schema ed il criterio di distribuzione.

Sono a disposizione per chiarimenti

Buona giornata!









Le condizioni della copertura

La copertura è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa con conseguente ricovero.

La copertura è rivolta al dipendente e al nucleo famigliare (inteso come moglie e figli); i dipendenti sono rilevabili dal libro paga dell’azienda , con rilevazione al 20 marzo 2020 .

La copertura è attivabile solo per la totalità dei dipendenti dell’aziende , che ha minimo 15 dipendenti , e solo per dipendenti che lavorano in siti situati all’interno del territorio nazionale. Dalla copertura sono esclusi soci e amministratori.

Durata della copertura dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 PREMIO 25 EURO

Durata della copertura dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 PREMIO 48 EURO



Le garanzie proposte



Indennità da Ricovero

€ 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 5°causato da infezione da COVID-19 ( coronavirus ) per un massimo di ulteriori 10 giorni.



Indennità da Convalescenza

€ 3.000 corrisposta alla dimissione da istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19



Assistenza post Ricovero (nei 14 giorni successivi alle dimissioni)

• Invio medico generico

• Trasporto in autoambulanza

• Trasporto dal pronto soccorso al domicilio

• Trasferimento e rientro dall' istituto di cura specialistico

• Invio collaboratrice familiare: 5 ore

• Invio Baby sitter domicilio: 5 ore

• Accompagnamento figlio minore a scuola

• Consegna spesa a domicilio

• Invio Petsitter: 5 ore max 1 ora al gg



Le prestazioni di assistenza sono subordinate al rispetto delle normative emanate dalle autorità competenti.

Indirizzo

Via Sommacampagna 63 H Interporto Verona
Verona
37138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 16:00
Sabato 00:00 - 00:15
Domenica 00:00 - 00:15

Telefono

+393939225454

Sito Web

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