20/03/2023
Superbonus, il 24 marzo tagliola Enea per le cessioni
ProductIl Sole 24 Ore|18 marzo 2023|NORME E TRIBUTI|p. 29|di Giovanni Parente, Giuseppe Latour
Asseverazione all’Enea entro il 24 marzo prossimo. Cioè, tra meno di una settimana. Per poi effettuare la comunicazione dell’opzione di cessione e sconto in fattura, relativa alle spese 2022 o alle rate residue del 2020 o del 2021, entro il prossimo 31 marzo. Nel complicato intreccio di scadenze e possibili modifiche in arrivo, come quella che dovrebbe permettere di cedere il credito anche senza un contratto firmato con un acquirente, i contribuenti che vogliano trasferire i crediti fiscali relativi a lavori di super ecobonus effettuati lo scorso anno devono considerare anche un altro termine, oltre alla tagliola di fine mese. Dipende dalle regole delle Entrate, ribadite in diversi provvedimenti, in base alle quali la comunicazione delle cessioni deve essere inviata «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione». Le opzioni, quindi, devono tenere conto di questo passaggio. Una volta ricevuta l’asseverazione, infatti, l’Enea, trasmette alle Entrate i relativi dati di sintesi (su congruità delle spese e rispetto dei requisiti tecnici); l’Agenzia, a sua volta, verifica in maniera incrociata la corrispondenza dell’asseverazione con la comunicazione, pena il suo scarto. Andando a ritroso dalla data del 31 marzo, allora, l’asseverazione andrà presentata al massimo entro il 24 marzo. La prossima settimana, insomma, si chiuderà con una deadline importante e, dal lato delle possibili modifiche, si aprirà con diversi appuntamenti di grande rilievo (mercoledì dovrebbe partire il voto in commissione Finanze). Proprio sulle opzioni relative alle spese 2022 si potrebbe arrivare a una soluzione sul filo di lana. Se infatti l’asseverazione Enea andrà chiusa entro il 24 e la comunicazione entro il 31 marzo, l’emendamento su cui farà una sintesi il relatore Andrea de Bertoldi (FdI) potrebbe arrivare a ridosso di queste scadenze, lasciando pochissimi margini di manovra ai contribuenti interessati e ai professionisti che li assistono. La soluzione, comunque, resta quella di consentire la comunicazione delle opzioni anche a chi non abbia ancora un contratto sottoscritto, ma solo un impegno della banca ad avviare la procedura. Da valutare se questo correttivo consentirà di aprire la strada della remissione in bonis, entro il 30 novembre, anche a chi per fine marzo non aveva ancora un accordo di cessione firmato. Appare, invece, completamente definita la soluzione dedicata agli interventi di edilizia libera (infissi, caldaie, pompe di calore, fotovoltaico). La data alla quale agganciarsi, per rientrare nel regime pre-decreto 11/2023, non sarà più provata dall’avvio dei lavori ma dal momento di effettuazione di un bonifico parlante. In alternativa, in assenza di un pagamento, servirà una doppia dichiarazione sostitutiva (con relativa responsabilità penale), sia del committente che del fornitore. In un quadro che appare sempre più definito, la questione dei circa 20 miliardi di crediti incagliati resta il principale problema irrisolto. La maggioranza continua a fare pressing per portare avanti la soluzione proposta da Abi e Ance (l’utilizzo della leva degli F24 “esterni”, intermediati dalle banche), ma sul punto resta la contrarietà del ministero dell’Economia. Il rischio che questo tema diventi il caso politico della prossima settima è altissimo: la conversione del decreto, senza una soluzione su questo capitolo, potrebbe avere un percorso molto più travagliato. Così, nelle prossime ore si cercherà una strada alternativa.
Cassazione: l’ecobonus decade se manca la comunicazione Enea
ProductIl Sole 24 Ore|22 novembre 2022|NORME E TRIBUTI|p. 38|di Giorgio Gavelli, Giuseppe Latour
Comunicazione Enea essenziale per l’ecobonus. La Cassazione (ordinanza 34151) sposa la linea più restrittiva sulle detrazioni per l’efficientamento energetico. La comunicazione (attualmente prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 “Requisiti”) non è, pertanto, un elemento formale della procedura, ma un suo aspetto fondante. A pochi giorni dalla scadenza per la remissione in bonis (il 30 novembre), entro la quale è possibile sanare le comunicazioni Enea non inviate entro il termine di 90 giorni, arriva una decisione che è un promemoria, anche in previsione futura, considerata l’estensione della comunicazione Enea al sismabonus, ancora in attesa di attuazione. Il caso riguarda un’asseverazione depositata a distanza di anni: la contribuente si era, di fatto, disinteressata all’adempimento, salvo poi provare a rimediare una volta che era stata avviata la contestazione, con una documentazione tardiva. In base alle indicazioni dell’Agenzia, il contribuente può arrivare in ritardo rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma comunque deve agire entro i termini per la dichiarazione attraverso la “remissione in bonis” dell’articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro (circolare 13/E/2013). Per la Cassazione questo comportamento non può portare al mantenimento del bonus. Secondo i giudici, «l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica». La norma, infatti, ha come obiettivo il controllo della «effettiva spettanza» dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi, consentendo anche di effettuare i controlli. In qualche modo, poi, queste comunicazioni hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, perché servono ad accertarsi che ai lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni. La Cassazione si allinea alle indicazioni più restrittive sul tema. La Ctr Toscana (decisione 790/05/2020), invece, nell’esaminare la vicenda al passaggio precedente, aveva spiegato che l’invio della documentazione all’Enea non ha natura di controllo, ma «meramente ricognitiva». Sarebbe, quindi, un semplice adempimento formale, che non porta decadenza. Nello stesso senso, mostrando un approccio meno rigido, aveva concluso a favore del contribuente la Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e 5330/09/2018, oltre a Ctp Milano 5287/02/2017 e Ctp Lecce 1709/01/2018. Più rigide, invece, con un orientamento simile a quello della Cassazione, erano state la Ctp Novara 24/02/2017 e Ct I° grado Trento 20/01/2021. Va ricordato che, per il semplice “bonus casa”, con risparmio energetico ma senza i requisiti “ecobonus”, l’omissione della comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (risoluzione 46/E/2019).