Domus Sana

Domus Sana Domus Sana Studio - Risolviamo definitivamente problemi di muffe, infiltrazioni, condensa

Finita....arrivederci a tutti!...
11/05/2019

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Anche oggi in fiera!
11/05/2019

Anche oggi in fiera!

....nuove conoscenze per la salubrità interna dell'edificio....
28/04/2019

....nuove conoscenze per la salubrità interna dell'edificio....

A breve Inizierà in altra avventura... Domus Sana sarà presente alla fiera dell’ edilizia  di Lisbona!!
27/04/2019

A breve Inizierà in altra avventura... Domus Sana sarà presente alla fiera dell’ edilizia di Lisbona!!

17/12/2017

La muffa presente negli ambienti chiusi di solito colpisce le mucose per la mancanza di uno strato protettivo come si riscontra nella cute, i sintomi sono quelli di una irritazione in cui il sintomo prevalente è il prurito. Nelle mucose visibili come le congiuntive, si può notare anche il rossore. Un processo analogo può colpire le mucose nasali e l’intero albero respiratorio. I sintomi del tratto respiratorio distale sono però diversi: non più sensazione di prurito, ma l’infiammazione provoca un restringimento temporaneo delle vie respiratorie inferiori (ostruzione bronchiale) che ha come aspetto clinico la cosiddetta crisi asmatica. Anche la pelle può essere colpita, nei periodi più freddi dell’anno, da un eczema cutaneo definito dermatite atopica.
Negli appartamenti umidi si riscontrano anche irritazioni non specifiche delle mucose degli occhi, del naso, della gola, come pure della pelle, che non hanno un’origine allergica.

Nuove tipologie di finiture materiche della,Ivas con effetto cemento
29/03/2017

Nuove tipologie di finiture materiche della,Ivas con effetto cemento

05/02/2017

LA MUFFA CHE ROVINA L’ESISTENZA: IL CONDOMINIO E’ RESPONSABILE E PAGA ANCHE I DANNI NON PATRIMONIALI

Un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza vuole che in caso di infiltrazioni sussista la responsabilità del condominio di un edificio in quanto ritenuto custode dei beni e dei servizi comuni. Il condominio infatti è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie, affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde quindi in base all’art. 2051 del codice civile dei danni da queste cagionati, nonostante i danni siano imputabili a vizi di edificazione dello stabile (cfr. Tribunale di Salerno, Sezione II, Sentenza del 2 agosto 2011). Tale principio è stato ripreso e avvalorato da una recente pronuncia della Suprema Corte che stabilisce inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali...

La Cassazione ha osservato che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza del 29 novembre 2011, n. 25239). Pertanto quando non ricorre una circostanza autonoma che interrompa il nesso causale tra evento e danno (nel caso di cui si è occupata la citata pronuncia della Cassazione ad es. il mutamento d’uso del locale da magazzino ad esercizio commerciale ha comportato una diminuzione sensibile dell’areazione dei locali con comparsa di umidità e muffe) il condominio è ritenuto sempre responsabile dei danni alle parti private derivanti da umidità, muffe ed infiltrazioni in genere.

UN CASO INTERESSANTE sotto il profilo processuale, tuttavia, è quello di cui si è recentemente occupato il Tribunale di Monza (sentenza n. 1230 del 07.05.2013): una coppia di condomini, chiamava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle infiltrazioni all'interno del proprio appartamento a causa dell’erronea coibentazione delle pareti perimetrali comuni. Il condominio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiamava in causa l’impresa costruttrice ex art. 1669 del codice civile, ritenendola unica responsabile dei danni lamentati, riconducibili a vizi di costruzione dell’immobile condominiale. Nel corso del giudizio veniva provato che le infiltrazioni denunciate dai condomini derivavano dall’inidonea impermeabilizzazione del muro comune che divide il locale dal terrazzo sovrastante. Trattasi di vizi addebitabili, in prima battuta, all’impresa costruttrice ex art. 1669 del codice civile, la quale, nell’edificare l’intero fabbricato, non ha adeguatamente provveduto a un corretto isolamento delle pareti perimetrali.

CONDOMINIO O COSTRUTTORE? Poiché l’azione principale è stata promossa dai proprietari dell’appartamento contro il solo condominio per omessa custodia delle parti comuni, il Tribunale ha dovuto, in via preliminare, verificare se, nella fattispecie concreta, ricorressero i presupposti di tale azione. Nel motivare la propria decisione il Tribunale di Monza ha richiamato, invero, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l’umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza del 15 aprile 1999, n. 3753)”. Il Tribunale osserva quindi che al condominio può ascriversi una responsabilità diretta posto che lo stesso, pur successore a titolo particolare del costruttore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla specifica attività di quest’ultimo e fondata sull’art. 1669 del codice civile e che, peraltro, l’eventuale concorrente responsabilità del costruttore non può essere assimilata al caso fortuito idoneo a liberare il condominio da ogni responsabilità.

CHI E’ RESPONSABILE? In sintesi il Tribunale, espletata l’istruttoria, durante la quale sono stati acquisiti gli esiti di un accertamento tecnico preventivo (ATP) ed è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, ha deciso che il condominio è responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dei proprietari ex art. 2051 c.c. mentre l’impresa, a sua volta, è responsabile verso il condominio ai sensi dell’art. 1669 c.c.. La motivazione è interessante perché il Giudice afferma “che nell’ipotesi in esame non può in alcun modo ritenersi automaticamente estesa la domanda proposta dagli attori ai sensi degli art. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del solo condominio avendo quest’ultimo richiamato nei confronti della società costruttrice la diversa responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. che, sebbene pacificamente di natura extracontrattuale ,ha struttura e presupposti diversi da quelli di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.”

DANNI PATRIMONIALI E NON Il Tribunale ha accolto anche la richiesta avanzata dai proprietari per il ristoro dei danni non patrimoniali. Il Giudice, richiamando la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 26972 del 15.11.2008 sul danno esistenziale e facendo riferimento alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ha riconosciuto la proprietà quale diritto fondamentale che va tutelato da ogni forma di limitazione o aggressione illecita e ingiustificata. In altre parole il disagio conseguente alle infiltrazioni e alle muffe da queste prodotte, ha rappresentato per i proprietari un danno ingiusto nel godimento del loro bene aggravato dal fatto che questo ha cagionato un danno alla salute (in questo caso un certificato dell’ASL accertava l’invivibilità della casa) e una reale compressione del loro diritto di utilizzare appieno il loro immobile. Per tale motivo il Tribunale di Monza, una volta verificate la sussistenza di tali condizioni si è pronunciato accogliendo la richiesta dei condomini al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

LA SENTENZA è da accogliere con un plauso poiché rappresenta una delle poche e coraggiose decisioni in cui viene riconosciuta la sussistenza del danno non patrimoniale in termini esistenziali pur dipendente dalla tutela del diritto di proprietà

Indagine termografica per la verifica dei ponti termici, causa di muffe e condense
05/02/2017

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Dall'Arena di oggi....un'ulteriore conferma del mio percorso come Esperto Edificio Salubre
05/02/2017

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Intervento di deumidificazione muraria.
07/12/2016

Intervento di deumidificazione muraria.

7. dicembre 2016 17:51Domus Sana Studio Team Intervento di deumidificazione muraria. Situazione iniziale con evidente umidità di risalita Demolizione intonaco Lavoro finito con drenaggio perimetrale   Tags: | Permalink

Rifacimento scala in resina senza demolizione.
07/12/2016

Rifacimento scala in resina senza demolizione.

7. dicembre 2016 17:33Domus Sana Studio Team Rifacimento scala in resina senza demolizione. Prima dell'intervento      Dopo l'intervento       Tags: | Permalink

24/11/2016

Il nuovo mattone che filtra l'inquinamento

Quando pensiamo all’inquinamento, inconsciamente la mente proietta tutto all’esterno, alle strade trafficate, alle piazze, quasi a volersi difendere, credendo che le pareti delle nostre abitazioni, degli uffici o delle scuole, possano proteggerci dagli agenti inquinanti. Pensare che l’aria interna sia priva di contaminazioni è un grave errore, per questo una ricercatrice ha ideato un mattone capace di filtrare l'inquinamento e proteggerci passivamente tra le pareti domestiche.

Si tratta di un mattone in calcestruzzo poroso, dalla superficie sfaccettata, per indirizzare il flusso dell’aria nel sistema di ventilazione, con una cavità all’interno, per l’inserimento della struttura in acciaio.La parete di un edificio composta da questi mattoni speciali è formata da uno strato interno, realizzato secondo tecniche tradizionali o innovative, che fornisce l’isolamento standard, e da un doppio strato di breathe bricks, che crea una innovativa parete ventilata.

La presenza di accoppiatori di plastica riciclata, permette sia di apparecchiare correttamente i mattoni che di alloggiare la struttura di rinforzo. Al centro della doppia parete, si crea un circolo di filtrazione che separa le particelle inquinanti pesanti dell’aria, raccogliendole in una tramoggia rimovibile posta alla base del muro, da pulire regolarmente.L'aria così filtrata potrebbe alimentare un sistema HVAC o garantire solamente aria più pulita attraverso prese d’aria, nel caso in cui gli edifici siano sprovvisti di sistemi riscaldamento, ventilazione o condizionamento. Infatti, il breathe brick può funzionare sia con sistemi di ventilazione meccanica che passiva.

I test effettuati in galleria del vento, hanno dimostrato che, attraverso questi mattoni, è possibile filtrare il 30% di polveri sottili (come fumo o inquinanti atmosferici) e il 100% di particelle grossolane (come la polvere).

Indirizzo

Via Poerio 15
Verona
37124

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