11/04/2025
CIRCOLARE N. 90 – 13/04/2025
Concordato preventivo biennale 2025-2026
Con la presente circolare vengono illustrate le modalità per l’adesione al “concordato preventivo biennale”, per il biennio 2025-2026.
* Concordato preventivo biennale
Già dallo scorso anno, è stato introdotto il c.d. “Concordato Preventivo Biennale” (di seguito anche “CPB”), che riguarda imprese e lavoratori autonomi, i quali concordano in via preventiva il proprio reddito d’impresa o professionale e il valore della produzione IRAP da dichiarare nel periodo oggetto di concordato (quest’anno per i periodi di imposta 2025 e 2026); su detto reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.
L’Agenzia Entrate, sulla base del reddito dichiarato nell’esercizio 2024, elabora una proposta di reddito che può essere accettata o meno dal contribuente; la proposta dell’Agenzia Entrate viene fornita per i seguenti soggetti:
1. titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo residenti in Italia (esclusi coloro che si trovano nel regime forfettario)
2. con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569 i quali applicano gli ISA
Tale opzione è preclusa per tutti coloro che già nel 2024 hanno aderito al CPB, in quanto per costoro è già stato stabilito il reddito da dichiarare per gli anni 2024-2025; per tutti questi soggetti, nel 2026 sarà possibile accedere nuovamente al CPB per il biennio 2026-2027.
Non possono accedere al concordato preventivo biennale:
1. Soggetti con cause di esclusione ISA nel corso dell’esercizio 2024
2. Soggetti che si trovano nel c.d. “Regime forfettario”
3. Soggetti con debiti tributari/contributivi di importo superiore a € 5.000 entro il 31/07/2025
4. Omessa dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti ovvero 2022/2023/2024
5. Condanna per reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti
6. Inizio attività nel corso del 2024 o 2025
7. Attività cessata alla data di richiesta
8. Conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
9. Adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
10. Realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società di persone (sas o snc).
Gli effetti del CPB cesseranno per i seguenti soggetti:
1. Contribuente che modifica l’attività esercitata nel biennio concordato rispetto a quella del periodo precedente
2. Contribuente cessa l’attività
3. Contribuente che, durante il biennio oggetto di CPB, aderisce al regime forfettario
Decadenza del CPB:
1. Cessano gli effetti per entrambi i periodi concordati allorché scattino accertamenti dai quali risultino attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati o in quello precedente
2. Commissione di violazioni gravi
3. A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o valore della produzione IRAP diverso rispetto a quello sul quale si è fondata la proposta di concordato
4. Vengano meno i requisiti
Il CPB non produce effetti ai fini IVA mentre ha effetti ai fini previdenziali (INPS), fermo restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.
Per i soggetti iscritti a casse previdenziali autonome (ad es. avvocati, geometri, ingegneri, medici), ciascuna cassa può autonomamente stabilire se gli effetti del concordato avranno o meno valore ai fini previdenziali (in pratica, le casse previdenziali potranno stabilire se i contributi saranno dovuti sul reddito concordato o sul reddito effettivamente prodotto; la quasi totalità delle casse autonome ha stabilito che i contributi previdenziali vanno versati sul reddito effettivo, non tenendo quindi in considerazione l’applicazione del concordato).
La proposta da parte del Fisco avviene sulla base di una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati nonché dei dati relativi al 2024 presenti nel modello ISA e nella dichiarazione dei redditi.
Una volta pervenuta la proposta, il contribuente ha facoltà di accettare o meno.
I soci delle società di persone (snc e sas) aderenti al concordato saranno automaticamente obbligati al rispetto dello stesso.
I redditi proposti non potranno mai essere inferiori all’importo di € 2.000 e andranno, eventualmente, variati aggiungendo o sottraendo eventuali plusvalenze/minusvalenze realizzate negli anni oggetto di concordato.
L’acconto 2025 verrà calcolato in base al reddito (IRPEF/IRES ed IRAP) concordato in sede di pagamento della seconda rata dell’acconto, previsto per il 30 novembre 2025.
Per informazioni relative a tale istituto, si prega di contattare il Rag. Andrea Quattrini, il quale fornirà tutte le informazioni del caso e si occuperà degli adempimenti richiesti.
Dal momento che sono stati notevolmente anticipati i tempi per aderire al “Concordato Preventivo Biennale”, nel caso si fosse interessati a questo adempimento, si raccomanda il rispetto categorico delle seguenti tempistiche:
- Entro il 13 giugno 2025 è necessario comunicare la propria intenzione di richiedere la proposta di reddito all’Agenzia delle Entrate;
- Successivamente, ai soggetti richiedenti verrà comunicato il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate per il 2025 e 2026;
- Entro il 14 luglio 2025 sarà poi necessario comunicare al Rag. Quattrini la propria scelta (accettazione o non accettazione della proposta); eventuali accettazioni oltre tale data, non permetteranno la possibilità di effettuare l’adempimento nei termini.