30/12/2024
CIRCOLARE N. 85 – 30/12/2024
Legge di bilancio 2025 e altre novità
Con la presente circolare vengono riassunte le principali novità fiscali previste per l’anno 2025 e viene inviato un promemoria in merito agli adempimenti a cui prestare sempre la massima attenzione.
L’approvazione della “Legge di Bilancio 2025” e di alcuni provvedimenti collegati prevedono diverse novità con decorrenza 01/01/2025; qui di seguito vengono riassunte le principali novità in ambito fiscale.
* Adempimenti da ricordare
Si ricorda ai sigg. Clienti di avvisare tempestivamente lo Studio GM ogniqualvolta viene effettuata una variazione di residenza, una variazione di sede dell’attività o vengono acquistati/venduti/ereditati degli immobili.
Al fine di evitare sanzioni per comunicazioni tardive, si richiede di comunicare le suddette variazioni entro sette giorni dall’avvenimento.
Si ricorda anche di consultare sempre con regolarità la propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata); la consultazione ogni 10-15 giorni è sufficiente; lo Studio GM non può assumersi responsabilità in merito alla mancata consultazione della PEC.
* Pagamento stipendi mese di dicembre
Si ricorda ai sigg. Clienti con lavoratori dipendenti in forza alla propria ditta, che vige sempre l’obbligo di pagare lo stipendio del mese di dicembre tassativamente entro il 12 gennaio 2025.
Per la precisione, il lavoratore dipendente dovrà essere materialmente in possesso delle predette somme entro la data del 12 gennaio, pertanto:
- In caso di pagamento con assegno bancario, lo stesso deve riportare una data non successiva al 12 gennaio (l’assegno potrà poi essere versato anche successivamente);
- In caso di pagamento a mezzo bonifico, la valuta del beneficiario deve riportare una data non successiva al 12 gennaio (ATTENZIONE: dal momento che il 12 gennaio cade di domenica, il beneficiario deve ricevere l’accredito entro il 10 gennaio 2025).
Eventuali pagamenti successivi alla data sopra indicata andranno tempestivamente comunicati al consulente del lavoro.
Quanto sopra è da ritenersi valido anche per i compensi erogati agli amministratori di srl.
Si ricorda infine che vige l’assoluto divieto di pagare in contanti qualsiasi somma ai lavoratori dipendenti; la violazione di tale obbligo comporta una sanzione da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni mensilità in cui la stessa viene commessa.
* Scontrini telematici
Per coloro che utilizzano il registratore di cassa, si ricorda la procedura corretta da effettuare quando, a fronte di uno scontrino emesso, viene anche emessa la fattura riepilogativa.
In fase di emissione dello scontrino, obbligatorio per far sì che il cliente possa uscire dall’esercizio con un documento fiscale, è preferibile selezionare l’opzione “scontrino non riscosso” nel registratore di cassa.
Successivamente, al momento dell’emissione della fattura riepilogativa, sarà necessario richiamare nella stessa i riferimenti a tutti gli scontrini collegati; in caso contrario, si corre il forte rischio che l’Agenzia delle Entrate consideri gli incassi doppi e, di conseguenza, risulterebbe complesso dimostrare la correttezza del proprio operato.
Si consiglia di rivolgersi al proprio fornitore del registratore di cassa per istruzioni sulla procedura da effettuare per “richiamare” gli scontrini nella fattura riepilogativa.
* Interessi legali
A partire dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse legale che, tra le altre cose, viene preso come riferimento per il conteggio del ravvedimento operoso (sui versamenti tardivi di IVA ed imposte in generale) passa dall’attuale 2,5% al 2% annuo.
* Nuove aliquote IRPEF
Le nuove aliquote IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), inizialmente previste per il solo anno 2024, diventano definitive anche per gli anni successivi; le aliquote presentano i seguenti scaglioni:
Fascia da 0 a 28.000 euro --> 23%
Fascia da 28.000 a 50.000 euro --> 35%
Oltre i 50.000 euro --> 43%
* Regime forfettario
Per coloro che aderiscono al c.d. “Regime forfettario” e che sono contestualmente dipendenti/pensionati, viene innalzato a 35.000 euro (rispetto ai precedenti 30.000 euro) il limite di reddito lordo dipendente/pensionato al di sopra del quale si fuoriesce dal suddetto regime.
Rimane invece invariato a 85.000 euro il limite di incassi da non superare nell’anno per non uscire dal regime forfettario.
* Acconto imposte novembre
La disposizione che prevedeva la rateizzazione dell’acconto imposte dovuto entro il 30 novembre, prevista per alcune tipologie di contribuenti (partite IVA individuali con ricavi annui inferiori ai 170.000 euro) per gli anni 2023-2024, NON è stata prorogata per gli annui successivi; pertanto, per l’acconto in scadenza a fine novembre di ogni anno, non è possibile procedere con la rateizzazione dei pagamenti.
* Nuovi limiti detrazioni fiscali
Per le spese sostenute dal 2025 in avanti, vengono stabiliti dei limiti di detraibilità riguardo a tutte le spese detraibili (ad esempio: mutuo prima casa, assicurazione vita, spese di istruzione, spese veterinarie, spese di ristrutturazione, ecobonus, bonus mobili ecc).
- Per i soggetti con redditi inferiori a 75.000 euro non vi sarà alcun limite di detraibilità;
- Per i soggetti con redditi compresi tra 75.001 euro e 100.000 euro, il limite di spese detraibili è calcolato moltiplicando un importo base di 14.000 euro per un coefficiente che è diverso in relazione del numero di figli a carico (0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; 0,70 se è presente un figlio a carico; 0,85 se sono presenti due figli a carico; 1 se sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio disabile). Per le spese di ristrutturazione da sottoporre a tale limite, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
- Per i soggetti con redditi superiori a 100.000 euro, il limite di spese detraibili è calcolato moltiplicando un importo base di 8.000 euro per un coefficiente che è diverso in relazione del numero di figli a carico (0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico; 0,70 se è presente un figlio a carico; 0,85 se sono presenti due figli a carico; 1 se sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio disabile). Per le spese di ristrutturazione da sottoporre a tale limite, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Restano escluse da questi limiti e non avranno alcun limite di detraibilità, le spese sanitarie gli interessi su mutui prima casa stipulati entro il 31/12/2024 e le spese per detrazioni edilizie sostenute entro il 31/12/2024.
Ad esempio, per un soggetto che nel 2025 ha percepito un reddito complessivo di 80.000 euro ed ha un figlio a carico, il limite di spese detraibili sarà così calcolato:
14.000 * 0,70 = 9.800 euro
Un ulteriore esempio, per un soggetto che nel 2025 ha percepito un reddito complessivo di 120.000 euro e non ha figli a carico, il limite di spese detraibili sarà così calcolato:
8.000 * 0,50 = 4.000 euro
L’ultimo esempio riportato significa che un soggetto che in quelle condizioni nel 2025 sostiene spese potenzialmente detraibili per 7.000 euro, potrà usufruire di detrazioni solo per 4.000 euro, di fatto “perdendo” la detrazione sugli altri 3.000 euro.
Viene inoltre eliminata la possibilità di usufruire di detrazioni per figli a carico di età superiore ai 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.
* Contributi previdenziali nuove attività
Per tutti coloro che nell’anno 2025 inizieranno un’attività per la quale sono dovuti i contributi INPS artigiani o commercianti, sarà possibile usufruire di una riduzione del 50% dei contributi dovuti per i primi 36 mesi di attività; la suddetta agevolazione viene riconosciuta anche a nuovi soci di società già esistenti, che entreranno in società nell’anno 2025.
L’agevolazione in oggetto non è invece prevista per i liberi professionisti.
Si ricorda inoltre che la suddetta agevolazione è facoltativa; l’eventuale adesione comporterà una riduzione del montante contributivo maturabile ai fini pensionistici e, soprattutto, una riduzione delle mensilità maturate ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità.
Lo Studio GM valuterà caso per caso, in accordo con il cliente, l’eventuale convenienza o meno dell’adesione all’agevolazione.
* Affitti brevi
Come già previsto per il 2024, per i c.d. “affitti brevi”, cioè le locazioni di durata non superiore a 30 giorni, sarà possibile usufruire della cedolare secca con tassazione al 21% solamente per chi affitta un’unità abitativa; chi affitterà più di un’unità con contratti non superiori a 30 giorni, sconterà un’imposta del 26% su tutti i contratti stessi (ad eccezione di un solo contratto a scelta del contribuente, su cui si potrà pagare il 21% di imposta).
Al fine di evitare fraintendimenti, si specifica che questa novità riguarda esclusivamente le locazioni di durata non superiore a 30 giorni; i classici contratti di locazione non subiscono alcuna variazione di tassazione.
* Rivalutazione quote societarie e terreni
Viene resa strutturale la possibilità di rideterminazione dei costi di titoli quotati e non quotati e dei terreni, alle seguenti condizioni:
- le partecipazioni/i terreni devono essere posseduti al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- predisposizione e asseverazione della perizia giurata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento.
La perizia giurata deve essere predisposta da un Dottore commercialista/Revisore Legale per le partecipazioni societarie e da un ingegnere/geometra/agronomo/architetto/perito industriale per i terreni.
L’operazione si perfeziona con il pagamento di una imposta sostitutiva del 18% (per ogni tipologia di bene) da versarsi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, eventualmente rateizzabile, con applicazione dell’interesse del 3%, in tre rate annuali uguali (30 novembre anno X, 30 novembre anno X+1 e 30 novembre anno X+2).
* Sistema Tessera Sanitaria
Restano confermate le tempistiche di trasmissione per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ottici, medici ecc), l’invio dei quali avrà cadenza semestrale.
Pertanto, le scadenze saranno sempre le seguenti:
- Entro il 30 settembre Invio dei dati relativi alle operazioni 1° gennaio-30 giugno
- Entro il 31 gennaio dell’anno successivo Invio dei dati relativi alle operazioni 1° luglio-31 dicembre
Per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene inoltre prorogato al 31/03/2025 il divieto di emettere fatture elettroniche; pertanto, fino a tale data sarà obbligatorio continuare ad emettere fatture esclusivamente in formato cartaceo per tutte le prestazioni effettuate verso soggetti privati da parte di medici, ottici ed esercenti professioni sanitarie in generale.
Sarà cura dello Studio GM, con successiva comunicazione, comunicare l’eventuale obbligo di fatturazione elettronica con decorrenza 01/04/2025 o l’eventuale ulteriore proroga del divieto.
* Aliquote Enasarco agenti di commercio
Si comunica che, per le provvigioni maturate dagli agenti di commercio a partire dal 1° gennaio 2025, l’aliquota contributiva Enasarco resterà invariata al 17,00% (8,50% a carico agente e 8,50% a carico dell’azienda mandante).
Inoltre, varieranno anche i massimali su cui calcolare il contributo dovuto (già dal 2016 vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dell’inflazione); i nuovi massimali verranno comunicati da Enasarco indicativamente dopo la metà di febbraio.
Seguirà quindi un’ulteriore circolare riguardante la comunicazione dei nuovi massimali provvigionali.
* Ristrutturazione edilizia
A partire dal 1° gennaio 2025, vengono modificate le percentuali di agevolazione relative agli interventi di ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria.
Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota è mantenuta al 50% soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la adibiscono ad abitazione principale; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è il 36%.
Per le spese sostenute negli anni di imposta 2026 e 2027, l’aliquota scenderà al 36% per le prime case e al 30% per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
Il massimale di spesa è confermato a quota 96.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Le detrazioni previste per il “sismabonus” seguono lo stesso schema e le stesse percentuali di quanto sopra riportato.
* Ecobonus (Risparmio energetico)
A partire dal 1° gennaio 2025, vengono modificate le percentuali di agevolazione, che saranno impostate con le medesime modalità del bonus “ristrutturazione edilizia”.
Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota è mantenuta al 50% soltanto per i possessori dell’unità immobiliare che la adibiscono ad abitazione principale; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è il 36%.
Per le spese sostenute negli anni di imposta 2026 e 2027, l’aliquota è al 36% per le prime case e al 30% per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
Il massimale di spesa è confermato a quota 96.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Viene definitivamente eliminata ogni agevolazione sull’acquisto di caldaie alimentate a combustibili fossili.
* Eliminazione barriere architettoniche
È confermata fino al 31/12/2025 la detrazione IRPEF del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche; il bonus viene ripartito in cinque quote annuali.
Rimangono invariati i limiti agevolabili che prevedono un tetto di spesa fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, mentre il tetto scende a 40.000 euro per le unità immobiliari condominiali che abbiano fino a 8 appartamenti e a 30.000 euro per quelle superiori a otto appartamenti; il bonus spetta anche per gli impianti di automazione (tipo ascensori) che servono ad abbattere le barriere architettoniche.
Per usufruire della detrazione, non è necessario che nell’immobile oggetto dell’intervento siano presenti persone con disabilità.
* Bonus mobili
Il “Bonus mobili” è confermato fino al 31 dicembre 2025; la detrazione per l’acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici, come sempre, spetta a condizione che nel relativo immobile siano iniziati interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili/elettrodomestici (esempio: per mobili acquistati nel 2025, devono essere stati fatti interventi di ristrutturazione in data successiva al 1° gennaio 2024).
Il bonus spetta sempre nella misura del 50% della spesa, recuperabile in 10 anni; il limite di spesa, per l’anno 2025, rimane a 5.000 euro.
Rimangono invariate le modalità di pagamento per usufruire del bonus in oggetto: bonifico ordinario, carta di credito, carta di debito; sono vietati pagamenti effettuati in contanti o a mezzo assegno bancario.
* Bonus verde
Il “Bonus verde” termina il 31 dicembre 2024; questa agevolazione non sarà più presente per gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.
* Superbonus (ex 110%)
Come già previsto da tempo, il campo di applicazione del c.d. “Superbonus 110%” viene sensibilmente ristretto, fino ad esaurirsi.
Per l’anno 2025, l’agevolazione rimane esclusivamente per gli interventi effettuati su:
- edifici posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più proprietari, composti da due a quattro unità immobiliari
- condomini (su parti comuni)
- singole unità situate all’interno di un condominio
La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 e non sarà più prorogata per gli anni successivi.
La detrazione è consentita per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024 e con presentazione entro tale data:
- della Cila se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni
- della Cila e delibera condominiale se gli interventi sono effettuati dai condomìni
- dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
* Bonus investimenti “industria 4.0”
Di seguito, si ricordano le modalità di concessione dei crediti di imposta relativi agli investimenti in beni strumentali
* Beni strumentali “ordinari”
Come già previsto da alcuni anni, non è più prevista alcuna agevolazione per l’acquisto di beni strumentali “ordinari”.
* Beni strumentali materiali 4.0 “Allegato A”
Per gli investimenti effettuati nell’anno 2025 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sia stato accettato da fornitore e sia stato pagato almeno il 20% di acconto), il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei “beni 4.0”.
Le agevolazioni riguardanti i beni strumentali materiali aventi le caratteristiche “4.0” sono usufruibili solamente dalle imprese, mentre i liberi professionisti non potranno godere delle suddette agevolazioni.
Si ricorda che, per poter usufruire delle suddette agevolazioni, è necessario effettuare una comunicazione preventiva al GSE (prima di sostenere la spesa) ed una successiva comunicazione di completamento lavori; all’effettuazione di tale adempimento provvederà sempre lo Studio GM; si raccomandano però i Sigg. Clienti di avvisare lo Studio prima di effettuare qualsiasi investimento, in quanto, il mancato rispetto delle tempistiche può comportare la decadenza da qualsiasi agevolazione.
Si precisa che, come sempre, sarà nostra cura provvedere all’eventuale utilizzo dei crediti di imposta maturati in seguito ad uno o più dei suddetti investimenti.
* Beni strumentali immateriali 4.0 “Allegato B”
Viene anticipato al 31/12/2024 il termine per usufruire di agevolazioni sull’acquisto di beni immateriali 4.0; pertanto, non è prevista alcuna agevolazione per le spese sostenute nel 2025 relative all’acquisto di “beni immateriali 4.0”.
* Adempimenti OBBLIGATORI per chi riceve dichiarazioni di intento
Come ogni anno, si ricordano tutte le procedure da effettuare OBBLIGATORIAMENTE da tutti coloro che ricevono dichiarazioni di intento dai propri clienti e che, sulla base di ciò, fattureranno in esenzione IVA.
Il cliente non è più obbligato ad inviare copia della dichiarazione di intento, ma può semplicemente comunicare al proprio fornitore di aver emesso una dichiarazione di intento e che la stessa è consultabile nel cassetto fiscale.
Il fornitore sarà poi sempre obbligato a visualizzare la dichiarazione di intento nel proprio cassetto fiscale, pena la non validità della fatturazione in esenzione IVA.
Vengono qui riportati tutti i passaggi da effettuare alla ricezione di ogni dichiarazione di intento:
- Comunicare ESCLUSIVAMENTE via mail a [email protected] che è stata ricevuta una dichiarazione di intento dal cliente X;
- Lo Studio GM, se non fosse già stato precedentemente effettuato, procederà alla richiesta delle credenziali per l’accesso al cassetto fiscale dell’azienda e lo comunicherà alla stessa;
- Entro 10-15 giorni verrà recapitata presso la sede dell’attività (via posta ordinaria, NON raccomandata) una lettera dell’Agenzia delle Entrate in cui ci saranno le credenziali di accesso al cassetto fiscale; questa lettera andrà immediatamente inviata via mail a [email protected]; questo consentirà allo Studio GM, per 4 anni, di scaricare tutti i dati delle dichiarazioni di intento che verranno ricevute;
- Ad ogni dichiarazione di intento comunicata allo Studio GM, lo stesso provvederà a trasmettere al proprio cliente la ricevuta di avvenuta verifica della dichiarazione stessa.
Si ricorda che, in assenza della suddetta procedura, su tutte le fatture emesse senza aver PRECEDENTEMENTE verificato la ricezione della dichiarazione di intento verrà applicata una sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.
In assenza di verifica della dichiarazione di intento e, inoltre, per eventuali documenti di trasporto emessi prima di aver effettuato la verifica di cui sopra, le relative fatture dovranno essere emesse con IVA; questo sarà l’unico modo per evitare le sanzioni sopra indicate.
Pertanto, si chiede di prestare la massima attenzione a quanto comunicato; lo Studio GM non può assumersi responsabilità per fatture emesse in esenzione IVA senza che allo stesso non sia stata precedentemente comunicata la richiesta di verifica della relativa dichiarazione di intento.
Si ricorda inoltre che su tutte le fatture emesse a seguito di dichiarazione di intento, andranno indicati in fattura gli estremi del protocollo di ricezione (non più il numero della dichiarazione di intento).
In merito a quanto sopra, si indica la dicitura da indicare OBBLIGATORIAMENTE in tutte le fatture emesse con dichiarazione di intento:
“Imposta non applicata come da dichiarazione di intento con protocollo di ricezione ###############XX-###### ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 e successive modificazioni”.