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Studio G.M. - studio commercialista Lo Studio GM vi dà il benvenuto sulla sua pagina ufficiale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità in questi tempi di continua evoluzione.

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30/07/2025

CIRCOLARE N. 95 – 30/07/2025

Spese di vitto-alloggio-viaggio sostenute da imprenditori e professionisti

Con la presente circolare vengono illustrate ulteriori novità in merito alla deducibilità delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute, nel proprio interesse, da imprenditori e liberi professionisti.

* Deducibilità spese di vitto, alloggio e viaggio
Ad integrazione di quanto comunicato con la Circolare n. 92 del 16 giugno 2025, con la conversione in Legge (avvenuta in data 29/07/2025) del DL 84/2025 riguardante la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e viaggio, viene chiarito che tutte le seguenti spese sono deducibili dal reddito professionale/reddito di impresa a condizione che vengano pagate con metodi tracciabili:
- Spese di ristorazione (vitto)
- Spese di alloggio
- Spese di viaggio mediante taxi o NCC

A partire dal 18 giugno 2025, tutte le sopracitate spese, anche se sostenute nel proprio interesse, dovranno essere pagate con modalità tracciabili; sarà pertanto necessario fornire allo Studio GM la prova del pagamento, in caso contrario tali costi non saranno deducibili dal reddito.

Restano escluse da tale obbligo tutte le spese sostenute all’estero e tutte le spese relative a trasporti con mezzi di linea (autobus, tram, treni, aerei, navi); le suddette spese possono essere pagate in contanti.

24/07/2025

CIRCOLARE N. 94 – 25/07/2025

Chiusura Studio – Ferie estive

Si comunica che lo Studio GM effettuerà la chiusura per ferie estive da lunedì 11 agosto 2025 a
venerdì 22 agosto 2025 compresi.
Lo Studio riaprirà regolarmente lunedì 25 agosto.

19/06/2025

CIRCOLARE N. 93 – 20/06/2025

Spese sanitarie – Divieto permanente di fatturazione elettronica

Con la presente circolare, si comunicano le novità previste dal D.Lgs. 81/2025 riguardanti l’emissione delle fatture da parte di tutti i soggetti operanti nell’ambito delle professioni sanitarie.

* Spese sanitarie – Divieto di fatturazione elettronica
Viene definitivamente confermato, per tutti i soggetti operanti nell’ambito delle professioni sanitarie, il divieto di emettere fatture elettroniche verso soggetti privati.

Tutti i professionisti operanti nel settore sanitario (ad esempio medici, dentisti, ottici, psicologi, fisioterapisti, infermieri) dovranno continuare ad emettere:
- esclusivamente fatture cartacee nei confronti dei soggetti privati;
- esclusivamente fatture elettroniche nei confronti dei soggetti aventi partita IVA.

In sostanza, nulla cambia rispetto all’operatività attuale; in precedenza, il divieto di fatturazione elettronica era previsto fino al 31/12/2025, ma ora diventa permanente.

Nulla cambia, infine, in merito alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, che continua a seguire le stesse modalità e tempistiche già in vigore (invio dati 1° gennaio -30 giugno entro il 30 settembre; invio dati 1° luglio-31 dicembre entro il 31 gennaio dell’anno successivo).

20/05/2025

CIRCOLARE N. 91 – 20/05/2025

Saldi estivi Regione Emilia-Romagna

Con la presente circolare, si comunicano le novità riguardanti le vendite di fine stagione (c.d. “saldi”) per la Regione Emilia Romagna.

* Saldi estivi Regione Emilia Romagna

Si comunica che le vendite di fine stagione (saldi estivi) avranno inizio sabato 5 luglio 2025; il termine è invece previsto per martedì 2 settembre 2025.
I settori coinvolti dalle vendite di fine stagione sono sempre i medesimi e, nello specifico: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Si ricorda che sui prodotti in vendita promozionale/sconto/saldo dovranno sempre essere indicati il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata ed il prezzo scontato.
Infine, in caso di vendite promozionali su parte della merce, quest’ultima deve essere ben distinta dalla merce in vendita a prezzo pieno.
Come già avviene da alcuni anni, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva in Comune per l’effettuazione dei saldi.
Si ricorda inoltre che una Delibera della Giunta Regionale (Emilia Romagna) del 9 novembre 2016 ha stabilito l’assoluto divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi; pertanto, dal giorno 5 giugno 2025 vigerà il divieto di effettuare vendite promozionali; non dovranno pertanto comparire cartelli indicanti sconti, svendite, offerte ecc.

11/04/2025

CIRCOLARE N. 90 – 13/04/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026

Con la presente circolare vengono illustrate le modalità per l’adesione al “concordato preventivo biennale”, per il biennio 2025-2026.

* Concordato preventivo biennale
Già dallo scorso anno, è stato introdotto il c.d. “Concordato Preventivo Biennale” (di seguito anche “CPB”), che riguarda imprese e lavoratori autonomi, i quali concordano in via preventiva il proprio reddito d’impresa o professionale e il valore della produzione IRAP da dichiarare nel periodo oggetto di concordato (quest’anno per i periodi di imposta 2025 e 2026); su detto reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

L’Agenzia Entrate, sulla base del reddito dichiarato nell’esercizio 2024, elabora una proposta di reddito che può essere accettata o meno dal contribuente; la proposta dell’Agenzia Entrate viene fornita per i seguenti soggetti:
1. titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo residenti in Italia (esclusi coloro che si trovano nel regime forfettario)
2. con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569 i quali applicano gli ISA

Tale opzione è preclusa per tutti coloro che già nel 2024 hanno aderito al CPB, in quanto per costoro è già stato stabilito il reddito da dichiarare per gli anni 2024-2025; per tutti questi soggetti, nel 2026 sarà possibile accedere nuovamente al CPB per il biennio 2026-2027.

Non possono accedere al concordato preventivo biennale:
1. Soggetti con cause di esclusione ISA nel corso dell’esercizio 2024
2. Soggetti che si trovano nel c.d. “Regime forfettario”
3. Soggetti con debiti tributari/contributivi di importo superiore a € 5.000 entro il 31/07/2025
4. Omessa dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti ovvero 2022/2023/2024
5. Condanna per reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti
6. Inizio attività nel corso del 2024 o 2025
7. Attività cessata alla data di richiesta
8. Conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
9. Adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
10. Realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società di persone (sas o snc).

Gli effetti del CPB cesseranno per i seguenti soggetti:
1. Contribuente che modifica l’attività esercitata nel biennio concordato rispetto a quella del periodo precedente
2. Contribuente cessa l’attività
3. Contribuente che, durante il biennio oggetto di CPB, aderisce al regime forfettario

Decadenza del CPB:
1. Cessano gli effetti per entrambi i periodi concordati allorché scattino accertamenti dai quali risultino attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati o in quello precedente
2. Commissione di violazioni gravi
3. A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o valore della produzione IRAP diverso rispetto a quello sul quale si è fondata la proposta di concordato
4. Vengano meno i requisiti

Il CPB non produce effetti ai fini IVA mentre ha effetti ai fini previdenziali (INPS), fermo restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.
Per i soggetti iscritti a casse previdenziali autonome (ad es. avvocati, geometri, ingegneri, medici), ciascuna cassa può autonomamente stabilire se gli effetti del concordato avranno o meno valore ai fini previdenziali (in pratica, le casse previdenziali potranno stabilire se i contributi saranno dovuti sul reddito concordato o sul reddito effettivamente prodotto; la quasi totalità delle casse autonome ha stabilito che i contributi previdenziali vanno versati sul reddito effettivo, non tenendo quindi in considerazione l’applicazione del concordato).
La proposta da parte del Fisco avviene sulla base di una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati nonché dei dati relativi al 2024 presenti nel modello ISA e nella dichiarazione dei redditi.

Una volta pervenuta la proposta, il contribuente ha facoltà di accettare o meno.
I soci delle società di persone (snc e sas) aderenti al concordato saranno automaticamente obbligati al rispetto dello stesso.
I redditi proposti non potranno mai essere inferiori all’importo di € 2.000 e andranno, eventualmente, variati aggiungendo o sottraendo eventuali plusvalenze/minusvalenze realizzate negli anni oggetto di concordato.
L’acconto 2025 verrà calcolato in base al reddito (IRPEF/IRES ed IRAP) concordato in sede di pagamento della seconda rata dell’acconto, previsto per il 30 novembre 2025.

Per informazioni relative a tale istituto, si prega di contattare il Rag. Andrea Quattrini, il quale fornirà tutte le informazioni del caso e si occuperà degli adempimenti richiesti.

Dal momento che sono stati notevolmente anticipati i tempi per aderire al “Concordato Preventivo Biennale”, nel caso si fosse interessati a questo adempimento, si raccomanda il rispetto categorico delle seguenti tempistiche:
- Entro il 13 giugno 2025 è necessario comunicare la propria intenzione di richiedere la proposta di reddito all’Agenzia delle Entrate;
- Successivamente, ai soggetti richiedenti verrà comunicato il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate per il 2025 e 2026;
- Entro il 14 luglio 2025 sarà poi necessario comunicare al Rag. Quattrini la propria scelta (accettazione o non accettazione della proposta); eventuali accettazioni oltre tale data, non permetteranno la possibilità di effettuare l’adempimento nei termini.

27/03/2025

CIRCOLARE N. 89-bis – 27/03/2025

Obbligo PEC per amministratori di società

Con la presente circolare, si comunicano importanti novità in merito all’obbligo di munirsi di un domicilio digitale (indirizzo PEC) per tutti gli amministratori di società.

* Obbligo indirizzo PEC

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo, per tutti gli amministratori di società, di dotarsi di un indirizzo PEC personale.

Tutti coloro che ricevono questa comunicazione sono obbligati all’adempimento in oggetto.

Le prime indicazioni operative sono arrivate solamente intorno alla metà di marzo, ma le varie Camere di Commercio stanno solo ora recependo la novità e fornendo le prime istruzioni.

Nello specifico, si invitano:
- Tutti i soci delle società costituite nella forma di SNC
- Tutti i soci accomandatari delle società costituite nella forma di SAS
- Tutti gli amministratori delle società costituite nella forma di SRL
a munirsi di un indirizzo PEC personale (che deve necessariamente essere diverso da quello utilizzato dalla società e diverso per ogni socio) e di comunicarlo tempestivamente allo Studio GM, esclusivamente al seguente indirizzo mail [email protected].

L’indirizzo PEC di ciascun socio/amministratore dovrà essere comunicato entro e non oltre il 30 aprile 2025, al fine di permettere allo Studio la gestione della grossa mole di lavoro che comporterà la comunicazione in Camera di Commercio di tutti gli indirizzi PEC.

La mancata comunicazione del domicilio digitale comporterà una sanzione fino a 1.032 euro per ciascun indirizzo PEC non comunicato.

Coloro che sono soci/amministratori in più società possono munirsi di un unico indirizzo PEC, che verrà utilizzato per tutte le società in cui il soggetto risulta socio/amministratore.

L’indirizzo PEC, che andrà poi monitorato regolarmente (si potranno ricevere comunicazioni ufficiali dai vari enti pubblici quali Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, multe stradali ecc), può essere richiesto presso gli esercizi specializzati (a titolo informativo Buffetti, Martinelli Modena, Database ecc) o in autonomia su piattaforme certificate (ad esempio Aruba).

Si specifica, infine, che non verranno inviati ulteriori solleciti e, per coloro che non rispetteranno l’adempimento, lo Studio GM si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità.

25/02/2025

CIRCOLARE N. 88 – 25/02/2025

Spese sanitarie – Proroga divieto di fatturazione elettronica

Con la presente circolare, si comunicano le novità riguardanti l’emissione delle fatture da parte di tutti i soggetti operanti nell’ambito delle professioni sanitarie.

* Spese sanitarie – Proroga divieto di fatturazione elettronica
La conversione in Legge del c.d. “Decreto Milleproroghe” ha posticipato al 31 dicembre 2025 il divieto, per i soggetti operanti nell’ambito delle professioni sanitarie, di emettere fatture elettroniche verso soggetti privati.
Pertanto, fino alla fine del 2025, nulla varierà rispetto all’attuale operatività.
Tutti i professionisti operanti nel settore sanitario (ad esempio medici, dentisti, ottici, psicologi, fisioterapisti, infermieri) dovranno continuare ad emettere esclusivamente fatture cartacee per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (e per le quali vige l’obbligo di trasmissione al “Sistema Tessera Sanitaria”).
Sarà nostra cura, prima della fine dell’anno in corso, comunicare eventuali novità che decorreranno dal 2026.
Nulla cambia in merito alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, che continua a seguire le stesse modalità e tempistiche già in vigore (invio dati 1° gennaio -30 giugno entro il 30 settembre; invio dati 1° luglio-31 dicembre entro il 31 gennaio dell’anno successivo).

06/02/2025

CIRCOLARE N. 87 – 07/02/2025

Nuovi massimali Enasarco

Con la presente circolare, si comunicano le novità riguardanti i massimali Enasarco previsti per l’anno 2025.

* Massimali Enasarco 2025
Si comunica che Enasarco ha pubblicato gli importi dei massimali provvigionali per l’anno 2025, che subiscono variazioni rispetto all’anno precedente.

Agenti plurimandatari
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.057,00 euro (a cui corrisponde un contributo annuale massimo di 5.109,69 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507,00 euro.

Agenti monomandatari
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.085,00 euro (a cui corrisponde un contributo annuale massimo di 7.664,45 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011,00 euro.

Gli importi sopra indicati sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si ricorda inoltre che, come da ns. Circolare n. 85 del 31/12/2024, l’aliquota contributiva per il 2025 rimane al 17,00% (8,50% a carico agente e 8,50% a carico dell’azienda mandante).

20/01/2025

CIRCOLARE N. 86 – 20/01/2025

Novità spese di rappresentanza, omaggi a clienti e rimborsi spese
Con la presente circolare vengono illustrate le novità, decorrenti dal 1° gennaio 2025, in merito alla deducibilità delle spese di rappresentanza, omaggi e spese sostenuti dai lavoratori dipendenti/autonomi.

* Spese di rappresentanza e omaggi
Con l’approvazione della “Legge di Bilancio 2025”, viene stabilito che le spese di rappresentanza e le spese per omaggi (valore unitario non superiore a 50 euro) sono deducibili solamente se il pagamento è eseguito con modalità di pagamento tracciabili.
Le modalità tracciabili sono bonifico bancario, carta di credito/debito, assegno bancario o assegno circolare, app digitali; non sono accettati i pagamenti in contanti.
Questa disposizione non trova applicazione per le spese di rappresentanza e spese per omaggi sostenute dai professionisti, i quali possono continuare a sostenere questa tipologia di spese anche con pagamento in contanti.
Si preme sottolineare che la novità NON riguarda le spese di ristorazione, viaggio e alloggio sostenute nel proprio interesse dal titolare/socio dell’impresa; questa tipologia di spese può tuttora essere pagata in contanti.

* Spese di trasferta sostenute dai lavoratori dipendenti
A partire dall’anno 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, sia all’interno che all’esterno del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e NCC), rimborsate dal datore di lavoro, solamente se i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti tracciabili come carte di credito/debito, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.
Di conseguenza, non basterà più compilare semplici moduli forniti dall’azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato; nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

* Riaddebito spese - Regole per i lavori autonomi (professionisti)
Dal 1° gennaio 2025, le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi chilometrici relativi a tali spese, saranno deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili.
Tali disposizioni si applicano:
- alle spese addebitate in modo analitico al committente (cliente)
- ai rimborsi corrisposti per le trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi.
Nel caso in cui i pagamenti non siano effettuati in conformità alle prescrizioni, gli importi erogati verranno considerati come reddito da lavoro autonomo.
Si sottolinea nuovamente che questa disposizione NON riguarda le spese di ristorazione, viaggio e alloggio sostenute dal titolare e che non vengono riaddebitate al cliente finale; questa tipologia di spese può tuttora essere pagata in contanti.

Indirizzo

Viale Mazzini, 8
Vignola
41058

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 12:30

Telefono

+39059763603

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