Dott. Biagio Ancona - Commercialista e Revisore Legale

Dott. Biagio Ancona - Commercialista e Revisore Legale Consulenza contabile, fiscale e amministrativa, redazione di Business plan, consulenza direzionale d'impresa.

30/12/2023

Manovra 2024 approvata definitivamente

Autore: Serena Pastore

La Camera nella seduta di ieri ha approvato definitivamente la Legge di bilancio 2024. Di seguito un riepilogo delle principali novità.

Mutui prima casa – Prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia statale dell'80% sulla quota capitale dei mutui per l’acquisto della prima casa destinati alle categorie prioritarie. Inoltre, tra le categorie prioritarie vengono incluse le famiglie numerose con:
tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui (garanzia 80%);
quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui (garanzia 85%);
cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui (garanzia 90%).
Infine, per l’anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario.

Bonus sociale elettrico – Il testo prevede il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario, crescente in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Canone RAI - Limitatamente al 2024 l’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro.
Plastic e sugar tax - Posticipata al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax, di cui ai commi 634-658 e 661-676 della legge di bilancio 2020 n.160/2019.

IVA prodotti igiene femminile e infanzia –Innalzata dal 5% al 10% l’Iva relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini; mentre l’Iva per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli ritorna al 22%.

Pellet – Per gennaio e febbraio 2024 la cessione del pellet è assoggettata all’aliquota Iva del 10%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni - Le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola viene estesa anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

Cedolare secca - Il provvedimento aumenta l’aliquota della cedolare secca sugli affitti dal 21 al 26% per chi concede in locazione per brevi periodi più di un appartamento all’anno. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta viene mantenuta al 21%, prevedendo, però, che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto.

Cessione immobili su cui sono stati effettuati interventi superbonus - Dal 1° gennaio 2024, in caso di vendita dell’immobile in cui sono stati effettuati interventi Superbonus la plusvalenza realizzata sarà tassata al 26% se non sono trascorsi 10 anni dal termine degli interventi. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Ritenuta bonifici parlanti - Dal 1° marzo 2024, la ritenuta alla fonte, operata da banche e poste sui bonifici parlanti per l’accesso alle agevolazioni casa, aumenterà dall’8 all’11%.

Modifiche all’IVIE e all’IVAFE - Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie, ossia Imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota ordinaria IVIE sarà elevata dallo 0,76 all’1,06%; così facendo l’aliquota sarà equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia. Inoltre, il testo eleva dal 1° gennaio 2024 l’aliquota dell’IVAFE al 2 al 4 per mille annuo.

Calcolo dell’ISEE - In materia di ISEE, il testo prevede l’esclusione dal calcolo del predetto indicatore i titoli di Stato, oltre che i prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di 50.000 euro.
ZES unica - Il credito di imposta per investimenti nella Zes unica sarà riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabilite con un successivo decreto.

Prestiti cambiari PMI agricole - Per assicurare continuità aziendale delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, l'ISMEA è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle stesse, per un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, la cui disciplina si applica fino al 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto disposto dal regolamento n. 2019/316/UE.

Nova Sabatini - Viene rifinanziata con 100 milioni di euro per il 2024 la “Nuova Sabatini”, ossia la misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Garanzia Archimede SACE - Il provvedimento autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Garanzia green SACE - Per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

Tax credit acquisto carta giornali – Previsto fino al 2025 un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Esenzione IMU Comune di Umbertide – Viene prevista l’esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
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13/11/2023

Forfettari, ultimo passaggio verso la fattura elettronica

Autore: Sandra Pennacini

Anche per i contribuenti in regime forfettario di minori dimensioni, così come per i contribuenti in regime di vantaggio, è tempo di obbligo di fatturazione elettronica. A partire da 1° gennaio 2024, infatti, verranno meno gli ultimi residui esoneri dagli obblighi di e-fattura e, più in generale, di gestione del “fisco elettronico”; al fine di farsi trovare pronti è necessario attuare alcuni passaggi preliminari, resi più semplici dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 373040 del 17 ottobre 2023.

In premessa ricordiamo che con il decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36, articolo 18, era stato modificato l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dando il via agli obblighi di fatturazione elettronica anche in capo ai cd. “contribuenti minori”. Secondo quanto disposto, forfettari e contribuenti di vantaggio sono stati chiamati agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, nel caso in cui si trattasse di soggetti che avevano conseguito nel 2021 ricavi o compensi di ammontare superiore a 25.000 euro. Coloro i quali hanno potuto giovarsi ulteriormente dell’esonero dagli obblighi qui richiamati, dispongono ancora di poco meno di due mesi per farsi trovare pronti, posto che dal 1° gennaio 2024 tutti gli esoneri verranno meno, senza più alcuna eccezione.

L’attrazione negli obblighi di fatturazione elettronica implica una serie di passaggi preliminari, primo su tutti la possibilità materiale di emettere e ricevere fatture in formato elettronico. Quanto sopra, come noto, può essere gestito tramite software commerciali, oppure ricorrendo ai servizi offerti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, e disponendo - per quanto riguarda l’aspetto della ricezione delle fatture passive - di una PEC.

Vi sono poi ulteriori aspetti da non trascurare, quali la possibilità di memorizzare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate il proprio recapito “elettronico” per la ricezione delle fatture passive, in modo tale da far sì che i documenti elettronici pervengano correttamente anche in caso di errata o mancata indicazione del codice destinatario da parte del fornitore, l’aspetto della “consultazione” e l’aspetto della “conservazione”.

Per “consultazione” si intende la possibilità di visionare (o scaricare) il file XML relativo alle fatture emesse e, soprattutto, ricevute, integralmente, potendo così visionare tutto il contenuto della fattura. A tal fine è necessario avvalersi di un software commerciale per il tramite del quale emettere e ricevere, nonché consultare le fatture, oppure (o, in abbinamento) sottoscrivere il servizio gratuito “Consultazione” messo a disposizione in piattaforma Fatture e Corrispettivi. Tale servizio si attiva a partire dal momento in cui viene sottoscritto il relativo accordo.

Ancora più importante è l’aspetto della “conservazione”, ovvero gli obblighi di conservazione a norma CAD dei file fattura. Anche in questo caso è possibile avvalersi di servizi a pagamento e/o ricorrere ai servizi gratuiti ADE, sottoscrivendo anche in questo caso un’apposita convenzione (aderendo alla quale è anche possibile dare effetto retroattivo, fino alla data documento per la quale non sono scaduti i termini di conservazione, potendo così rimediare ad eventuali dimenticanze).

A parere di chi scrive, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di conservazione, è consigliabile avvalersi in ogni caso anche dei servizi AdE, in modo tale da avere un archivio di backup dei documenti da conservare a norma, oltre tutto con una copertura temporale di ben 15 anni, mentre normalmente i contratti sottoscritti con fornitori privati coprono un arco temporale di 10 anni.

Indipendentemente dalle scelte effettuate in merito all’utilizzo di un software commerciale, valutazione che è rimessa esclusivamente al contribuente e che tiene in considerazione aspetti che vanno oltre gli obblighi fiscali, prima su tutti la semplicità di utilizzo, è comunque più che opportuno, o quanto meno disporre della “chiave” di accesso a tali servizi. Ciò si traduce nella disponibilità delle credenziali di autenticazione all’area riservata di Fatture e Corrispettivi, ovvero carta CNS, CIE, SPID di secondo livello, codici Entratel/Fisconline.

L’accesso può essere effettuato, per conto dal contribuente, anche dai soggetti da questi delegati (tipicamente, il consulente fiscale). Alla luce di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 373040 del 17 ottobre 2023, intervenuto in modifica al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, il conferimento di delega per l’accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio risulta essere semplificato rispetto al passato.

Prima di tutto si ricorda, e si pone nella massima evidenza, il fatto che la delega può esser conferita elettronicamente: si tratta della procedura più semplice, tramite la quale il contribuente – in possesso di credenziali valide – accede alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e conferisce delega all’intermediario, evitando i numerosi passaggi (di seguito brevemente ricordati) che deve effettuare l’intermediario delegato se la delega viene conferita mediante modello di delega.

In alternativa, è possibile procedere con il conferimento di delega mediante il modello “conferimento/revoca della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”; la delega deve essere sottoscritta e consegnata all’intermediario cui viene conferita, e da questi annotata su un apposito registro, da conservare unitamente alla delega ed al documento del soggetto delegante, per 10 anni. Effettuato questo passaggio preliminare, la delega deve essere portata a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto delegato, procedura che può essere effettuata tramite i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in modo massivo o puntuale.

In ogni caso, il soggetto delegato è tenuto a comunicare non solo l’avvenuto conferimento della delega, ma anche gli elementi di riscontro richiesti da parte dell’Agenzia, al fine di “dimostrare” il rapporto intercorrente con il soggetto delegante.

Qui si innesta il Provvedimento citato, che amplia gli elementi di riscontro che è possibile fornire, includendo informazioni tipiche dei soggetti in regime forfettario o di vantaggio.

I dati di riscontro inizialmente previsti, infatti, si riferivano a campi del dichiarativo IVA, chiaramente non disponibili per minimi e forfettari. Ora è prevista anche l’indicazione, con riferimento ai dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, dei seguenti elementi di riscontro:
importo del reddito lordo complessivo (RN1, colonna 5)
importo del reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicato nel quadro LM (LM6-LM10; LM34 colonna 3, LM38)
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09/11/2023

La proroga del secondo acconto 2023.

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti:
• in possesso di partita IVA,
• che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti),
• e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro,
potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.
Le scadenze di versamento potranno quindi essere:
• 16 gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;
• 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile).

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:
• le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
• le persone fisiche non titolari di partita IVA individuale;
• i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA. La norma, nella sua formulazione attuale, non prevede però che l’esercizio dell’attività individuale debba essere “esclusivo” e pertanto si ritiene che possano beneficiare della proroga i contribuenti che, pur essendo soci di società di persone o associazioni professionali o società di capitali “trasparenti”, rispettino i requisiti indicati in premessa (e quindi siano titolari di partita IVA individuale con ricavi 2022 non superiori a 170.000 euro).

La nuova modalità deve ritenersi transitoria e vale per il solo periodo d’imposta 2023.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

Nonostante la scadenza del 30 novembre sia ormai prossima, restano però ancora diversi dubbi aperti:
• l’art. 4 del D.L. n. 145/2023 fa riferimento alle persone fisiche “titolari di partita IVA” lasciando perplessità aperte per i contribuenti che avessero aperto o cessato la propria partita IVA nel 2022/2023;
• non è inoltre chiaro cosa si intenda esattamente per “ricavi o compensi” del 2022, mancando un riferimento alla rilevanza di un eventuale adeguamento spontaneo finalizzato a migliorare il punteggio ISA;
• poiché la norma fa riferimento al “secondo acconto” e non al “secondo o unico acconto”, sembrerebbe inoltre doversi dedurre che il rinvio a gennaio non sia consentito nel caso in cui il primo acconto non risultasse dovuto in quanto inferiore al minimo versabile.

Come traspare da questa circolare informativa, la proroga degli acconti si presenta come un’operazione piuttosto complicata da gestire.

31/07/2023

TITOLARITA' EFFETTIVA - IN ARRIVO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE - IN ATTESA DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO

🔸 All’articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “Decreto Antiriciclaggio”), viene previsto che il Registro imprese sia destinatario anche della comunicazione del “titolare effettivo”, cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività in una persona giuridica o trust.

♦️ In attuazione di quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, sono stati emanati una serie di provvedimenti che riportiamo di seguito:
- D.M. 11 marzo 2022, n. 55 (G.U. n. 121 del 25 maggio 2022), che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
- D.M. 12 aprile 2023 (G.U. n. 93 del 20 aprile 2023), che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- D.M. 16 marzo 2023 e relativo allegato, che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- D.M. 20 aprile 2023, che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

📣 Si resta in attesa dell’ultimo provvedimento - che dovrà essere emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 55/2022 - che attesti l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

🔷 Emanato tale decreto, i soggetti obbligati saranno tenuti - entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione - all’invio dei dati relativi alla loto titolarità effettiva, utilizzando il modello TE, approvato con il D.M. 12 aprile 2023 e provvedendo al pagamenti dei diritti di segreteria previsti dalla tabella allegata l D.M. 20 aprile 2023.

🟣 Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:
• dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
• dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
• dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

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02/05/2023

➡Taglio del cuneo, fino a 100 euro in più in busta⬅

Il Governo è al lavoro per approvare, tra le altre misure previste dal decreto in materia, un taglio del cuneo contributivo sulle retribuzioni medio-basse, così da contrastare il calo del potere d’acquisto causato dall’aumento dell’inflazione. Sarà effettivo da luglio e durerà fino a dicembre, senza però incidenza sulla tredicesima o sulla pensione. Il taglio previsto arriva a 4 punti percentuali per le retribuzioni fino a 35mila euro lordi, che si somma a un ulteriore taglio di 3 punti per quelle fino a 25mila e di 2 per quelle tra 25 e 35mila. Lo sconto arriva così a 7 punti totali per chi percepisce fino a 25mila euro all’anno e di 6 per chi guadagna dai 25 ai 35mila, con un aumento in busta paga che potrà così arrivare a sfiorare i 100 euro.

05/04/2023

➡Riaperta la cessione dei crediti⬅

Più soggetti privati sono al lavoro per la costruzione delle piattaforme che permetteranno la ripartenza della cessione dei crediti fiscali, attraverso la gestione di diverse piattaforme. Unicredit ha già annunciato l’avvio dell’attività di acquisto e cessione crediti, mentre è arrivato il via libera alla camera alla legge di conversione del decreto in materia. Gli interventi puntano proprio a smaltire i crediti bloccati, che potrebbero arrivare a quota 25 miliardi, superando l’ultima rendicontazione dell’Agenzia delle Entrate, ferma a gennaio con 19 miliardi.

21/03/2023

Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro

Chi non riesce a presentare la comunicazione entro il 31 marzo ha tempo fino a tale data applicando la remissione in bonis

Martedì 21 marzo 2023

Entro il 31 marzo 2023 deve essere presentata la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta relativa alla detrazione spettante, ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (il termine è stato da ultimo prorogato dall' art. 3 comma 10 - octies del DL 198/2022, cd decreto “Milleproroghe”).
A norma dell'art . 121comma 7 del DL 34/2020, le modalità di esercizio delle opzioni sono attualmente recate dal provv. dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (come modificato da ultimo dal provv. 10 giugno 2022 n. 202205 ).

È bene ricordare che non impattano sulle comunicazioni che devono essere presentate entro il 31 marzo 2023, in quanto riferite a spese sostenute nel 2022 per interventi che sono per lo meno iniziati nel corso del 2022, le novità introdotte dal DL 11/2023 in corso di conversione in legge. L'art. 2 comma 1 del detto decreto, infatti, ha precluso la possibilità di esercitare l'opzione ex art. 121 del DL 34/2020, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), prevedendo una clausola di salvaguardia che consente di esercitare l'opzione anche dopo tale data se i titoli abilitativi sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023 (si veda “ Stop a cessioni e sconto con clausola di salvaguardia ” del 18 febbraio 2023).

Coloro che non riusciranno a presentare la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi relativi a spese 2022 entro il 31 marzo, tuttavia, potranno farlo entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.

Con la circ. 6 ottobre 2022 n. 33 , infatti, l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione di opzione, ha confermato che anche per detto adempimento può trovare applicazione l'istituto della cd “ remissione in bonis ” di cui all ' arte. 2 comma 1 del DL 16/2012 (si veda “ Possibile correggere le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie ” del 7 ottobre 2022).

Con specifico riguardo alla comunicazione di cui all'art. 121 del DL 34/2020, la circ. N. 33/2022 precisa che la remissione in bonis applicazione si trova qualora al contempo:
- il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiari della detrazione fiscale per cui intende esercitare l'opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
- il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (ciò, in particolare, se l'esercizio dell'opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
- non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
- sia versata contestualmentela misura minima della sanzione di cui all'art . 11 del DLgs. 471/97 (pari a 250 euro ) tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), indicando il codice tributo “8114” e osservando le indicazioni di compilazione recate dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022 n. 58 .

In presenza di tutti questi requisiti, è consentito l'invio telematico della comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell'opzione.

Per le spese sostenute nel 2022, quindi, il termine entro cui deve essere presentata la comunicazione ex art. 121 aderendo alla remissione in bonis coincide con il 30 novembre 2023 sia per i soggetti “solari”, sia per le persone fisiche che presentano non soltanto il modello REDDITI PF 2023, ma anche il 730/2023.
Come precisato dalla circ. dell'Agenzia delle Entrate 28 settembre 2012 n. 38 (§ 1.2), infatti, per “termine di presentazione si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO”.

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14/03/2023

La Srls unipersonale: criticità civilistiche e fiscali

Il massimo esempio di tutela del patrimonio personale “a basso prezzo”, per chi svolge attività economiche che presentano un certo margine di rischio, è rappresentato dalla costituzione di Srl semplificate unipersonali il cui amministratore unico è lo stesso socio.

In tal modo, infatti, a fronte di una gestione di fatto individuale della impresa, si può fruire dello schermo societario per far fronte alle eventuali azioni riscossive dei creditori insoddisfatti, schermo che rappresenta il tipico plus delle società di capitali rispetto alle imprese individuali ed alle società di persone.

Tutto ciò viene ottenuto con un investimento di capitale praticamente inesistente o quantomeno simbolico, e con costi costitutivi ridotti al minimo, data la nota gratuità con la quale (obtorto collo) i notai procedono a redigere l’atto costitutivo.

Il tema, tuttavia, presenta indubbie criticità se collocato nell’ottica del creditore il quale si chiede se possa davvero essere legittimo che una società si costituisca con unico socio, in forma di responsabilità limitata, investendo qualche euro di capitale sociale e potendo operare nel mercato fruendo di un difesa invalicabile del patrimonio personale.

Ma la situazione è veramente questa o ci sono rischi di attrazione del patrimonio personale del socio a tutela delle obbligazioni assunte?

Questo argomento è stato in tempi abbastanza recenti esaminato in un contenzioso (Tribunale di Milano sentenza n. 11105 del 03.12.2019), nel quale un creditore ha tentato di coinvolgere nella insolvenza il socio persona fisica di una Srl semplificata unipersonale di cui lo stesso socio era anche amministratore unico.

L’azione giudiziale del creditore è stata una sorta di manovra “a tenaglia” nel senso che in primis veniva richiesto il coinvolgimento del socio nella responsabilità sulle obbligazioni sociali in forza degli articoli 2043 e 2476 cod. civ., laddove la prima norma sancisce l’obbligo di risarcimento da parte di chi per fatto doloso o colposo cagiona danno ad altri, e la seconda statuisce la responsabilità del socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o per i terzi.

In tal caso il fatto doloso o colposo consisterebbe proprio nell’aver costituito una società con un capitale simbolico, avendo assunto obbligazioni economiche decisamente più elevate di quel capitale (nel caso in questione la sottoscrizione di contratti di locazione e di fornitura di materiale per somme di decine di migliaia di euro di fronte ad un capitale sociale di qualche euro).

Tale sproporzione tra capitale iniziale ed obbligazioni assunte è stata ritenuta sintomo di un agire in mala fede già sapendo che non si potrà far fronte a quei debiti.

In secundis viene coinvolto lo stesso socio, ma questa volta in qualità di amministratore, con una azione di responsabilità poiché egli ha continuato a svolgere l’attività pur consapevole che essa era solo foriera di perdite e rimandando di qualche mese la messa in liquidazione dopo l’approvazione del bilancio.

Ebbene in questo contesto, in cui ragionando con il mero buon senso si direbbe che non sia possibile fruire di responsabilità limitata con una società priva di soci e di capitale, invece occorre rimarcare che l’aspetto per così dire “formale” prevale su quello “sostanziale”.

Infatti, con l’autorevole sentenza del Tribunale di Milano sopra citata viene sancita l’impossibilità di superare il muro eretto dalla responsabilità limitata in nome di una palese insufficienza del capitale a far fronte alle obbligazioni sociali.

La sentenza citata prende atto che nell’assetto normativo attuale la funzione di garanzia ai terzi del capitale sociale risulta notevolmente affievolita, ma ciò non permette di superare lo schermo della responsabilità limitata.

Inoltre, nemmeno l’amministratore può essere coinvolto poiché il fatto che la società non abbia generato utile rientra nel normale rischio di impresa e la legge non può intervenire per sindacare le scelte gestionali dell’amministratore anche se esse hanno portato a perdite di esercizio.

Infine, l’amministratore, che nell’arco di un mese dall’approvazione del bilancio dove emergono perdite di esercizio che portano il capitale al di sotto del limite legale, iscrive al registro delle Imprese la causa di scioglimento, agisce con la sufficiente tempestività richiesta dalla legge.

Ciò, naturalmente, fatta salva l’ipotesi di comportamenti dell’amministratore palesemente irrazionali, ipotesi per la quale egli sarebbe coinvolto nella responsabilità sul debito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1340 del 29.03.2022).



La deducibilità del costo per contratti con il socio

E sul piano fiscale come giudicare il costo sostenuto dalla società unipersonale in relazione a contratti in cui la controparte è lo stesso socio?

Pensiamo alla ipotesi classica in cui la società unipersonale (magari semplificata) è locataria di un immobile di proprietà del socio.

Il costo sarà deducibile o sarà passibile di contestazione?

In premessa bisogna considerare che l’assenza di un contrasto effettivo di interessi tra le parti potrebbe far sorgere probabili, o quantomeno possibili, contestazioni da parte dell’organo verificatore tese a sostenere il carattere simulato della operazione tra socio e Srl unipersonale.

Tuttavia, alcuni aspetti giuridici permettono di fronteggiare adeguatamente questa contestazione.

Un primo elemento da sottolineare è che ciò che appare come unico soggetto (socio/società) è invece distinto dalla legge in modo radicale in due soggetti giuridici, socio e società, radicalmente separati tra loro: se così non fosse non avrebbe senso assegnare un tetto alla responsabilità verso le obbligazioni sociali quando l’attività è gestita sottoforma di Srl unipersonale.

L’articolo 2462, comma 2, cod. civ. assegna il diritto alla responsabilità limitata, specificando le condizioni necessarie affinché esso abbia efficacia nella unipersonale, cioè l’integrale versamento del capitale sociale e la corretta pubblicità sui dati dell’unico socio presso il Registro delle Imprese.

In questa direzione, peraltro, si muove la succitata sentenza n. 11105/2019 del Tribunale di Milano.

Ma vi è un altro elemento fondamentale a sostegno delle ineccepibilità giuridica del contratto tra unico socio e società: l’articolo 2478 cod. civ., secondo il quale i contratti tra società e unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori ( quindi si può sostenere che assumono piena rilevanza anche per il Fisco) se risultano iscritti nel libro delle determinazioni dell’amministratore o se sono redatti con atto avente data certa anteriore alle eventuali azioni dei creditori.

Aver creato particolari condizioni per l’efficacia del contratto significa considerare valide le obbligazioni in esso contenute se sono rispettate dette condizioni e quindi quei contratti sono suscettibili di generare componenti positivi e negativi di reddito pienamente opponibili al Fisco.

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