15/06/2021
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ZURICH COVER +
Copertura multirischio in caso di grandi infortuni che possono verificarsi durante la vita privata o nell’esercizio dell’attività professionale
Persone fisiche e persone giuridiche. L’età massima di ingresso è 70 anni.
Garanzie obbligatorie «per testa assicurata»:
Invalidità permanente (Morte facoltativa)
Assistenza (Base e Top)
Sono previste 5 combinazioni di somma assicurata ad ognuna delle quali è abbinato un premio variabile in base a 4 classi di attività professionale, con franchigia al 35% e indennizzo sempre al 100% (per i dettagli leggi il Set informativo scaricabile in Documenti Informativi)
Infortuni: le conseguenze degli Infortuni che
l’Assicurato subisca nello svolgimento delle
Attività professionali e nella vita privata.
Le garanzie Infortuni previste sono:
• Invalidità permanente da Infortunio:
pagamento di un Indennizzo all’Assicurato in
caso di Invalidità permanente da Infortunio
che si verifichi entro due anni dal giorno
dell’Infortunio stesso.
• Morte: in caso di morte conseguente a Infortunio,
pagamento di un importo pari alla somma
assicurata ai Beneficiari designati in Polizza, nella
percentuale definita dal Contraente.
Assistenza Infortuni: a seguito di Infortunio
vengono fornite prestazioni di Assistenza
all’Assicurato con possibilità di scelta tra una
forma base ed una forma top.
Le garanzie sopra elencate possono essere acquistate
con le seguenti combinazioni:
- Invalidità permanente da Infortunio + Morte +
Assistenza Infortuni.
oppure
- Invalidità permanente da Infortunio + Assistenza
Infortuni.
La Compagnia risarcisce i danni e copre i costi
fino all’importo massimo della somma assicurata
stabilita in Polizza Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura l’Invalidità permanente e la morte derivante da Infortuni, subiti dall’Assicurato nello svolgimento
dell’Attività Professionale indicata in Polizza e nella vita privata.
Sono considerati Infortuni gli eventi dovuti ad un avvenimento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni fisiche
oggettivamente constatabili, compresi:
a. l’asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
b. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni dovute dall’ingestione involontaria di sostanze in genere;
c. le morsicature, le ustioni provocate da animali o da vegetali;
d. le punture di insetti in genere, per quelle che causino malaria e Malattie tropicali nei modi indicati al punto 2.2.1;
e. le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad Infortuni in garanzia;
f. l’annegamento;
g. le lesioni determinate da Sforzo;
h. le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
i. gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche
e l’improvviso contatto con corrosivi.
Sono coperti anche gli Infortuni:
- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli Assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente
nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche;
- conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente
politico, sociale o sindacale ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- conseguenti ad inondazioni, alluvioni, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti da Attacchi Cyber.
L’Assicurazione da Invalidità permanente e Morte derivante da Infortunio, è operante solo per le persone espressamente
richiamate in Polizza nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.
2.2 Invalidità permanente da Infortunio
Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità permanente che si verifichi entro 2 anni dalla data di accadimento
dell’evento, la Compagnia corrisponde un Indennizzo calcolato in percentuale e determinato come da criteri specificati al
capitolo Com’è gestito il Sinistro?.
Si precisa che l’Indennizzo legato all’Infortunio verrà corrisposto solo qualora l’Infortunio stesso abbia generato
un grado di Invalidità permanente, accertato sulla base della Tabella di valutazione medico-legale (tabella 1),
superiore al 35%.
2.2.1 Invalidità permanente dovuta a Malattie tropicali/malaria
La Compagnia riconosce l’Invalidità permanente derivante dal contagio di Malattie tropicali e malaria, diagnosticate dai
medici curanti, fino ad un massimo di 200.000 euro.
La garanzia è operativa a condizione che:
- il grado di Invalidità permanente, accertato sulla base della Tabella di valutazione medico-legale, sia superiore al 35%;
- l’Assicurato dimostri di essersi sottoposto alle vaccinazioni o alle profilassi previste per le Malattie tropicali e alla
profilassi prevista per la malaria.
P.0371.CGA - ED. 02.2021 - PAG. 11 di 32
2.2.2 Menomazioni estetiche
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la Compagnia
rimborsa le spese sostenute e documentate per l’intervento chirurgico riparatore, fino ad un massimo di 10.000 euro.
La garanzia è operativa a condizione che il grado di Invalidità permanente accertato sulla base della Tabella di valutazione
medico-legale (tabella 1) sia superiore al 35%.
2.3 Morte
La Compagnia corrisponde la somma assicurata, al/ai Beneficiario(i) designati in Polizza nella percentuale definita dal
Contraente, se entro due anni dall’Infortunio le lesioni riportate hanno quale conseguenza la morte dell’Assicurato.
2.3.1 Morte presunta
La Compagnia corrisponde la somma assicurata, al/ai Beneficiario/i designati in Polizza, nella percentuale definita dal
Contraente, se a seguito di presunto:
• annegamento
• incidente della circolazione terrestre, navigazione marittima o aerea,
il corpo dell’Assicurato non venga più ritrovato e se ne presuma la morte.
Il pagamento viene effettuato a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della presentazione della
domanda di morte presunta, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte presunta, si abbiano notizie sicure dell’esistenza
in vita dell’Assicurato, la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell’Indennizzo corrisposto.
In quest’ultima ipotesi, l’Assicurato che nell’Infortunio abbia riportato lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla
presente sezione, potrà far valere i propri diritti, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due
anni previsto dall’art. 2952 del Codice civile.
2.3.2 Morte contestuale dei genitori
La Compagnia corrisponde ai figli minorenni o Invalidi civili, indicati in Polizza come Beneficiari, la somma assicurata prevista
per la morte di ciascun genitore aumentata del 100% se entrambi i genitori, assicurati nel medesimo contratto,
muoiono per il medesimo Infortunio.
L’Indennizzo complessivo non può essere superiore a 600.000 euro, anche se dal raddoppio del capitale Assicurato dovesse
risultare una somma maggiore.
2.3.3 Morte da rapina, tentata rapina, estorsione e tentativo di sequestro
La Compagnia corrisponde ai figli e/o al Coniuge non legalmente separato, indicati in Polizza quali Beneficiari, la somma
assicurata per il caso morte aumentata del 50%, se l’Assicurato muore a seguito di rapina, tentata rapina, estorsione,
tentativo di sequestro, perpetrati a suo danno.
Questa garanzia non è cumulabile con quella prevista nel caso di morte contestuale dei genitori.
In caso di più Beneficiari l’Indennizzo verrà corrisposto in proporzione alle persone indicate in Polizza come Beneficiari.
Zurich COVER+, grande protezione per gravi infortuni.