Studio Pauletto Moreno & Pozza Yuri - Commercialisti Associati

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01/04/2022
22/03/2022
17/09/2021

Green pass per i lavoratori - Estensione ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato - Obbligo a partire dal 15.10.2021 al 31.12.2021 - Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri

Con il DL approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, dal 15.10.2021 al 31.12.2021, viene esteso l'obbligo di possedere il green pass per accedere sul luogo di lavoro a tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato (esclusi i soggetti certificati esenti dalla campagna vaccinale).

Da quanto emerge dalla bozza del DL, l'estensione relativa al settore privato riguarda qualsiasi attività lavorativa (indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia autonomo o subordinato).
Quindi l’obbligo «certificazione verde Covid» vale per imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti, professionisti, co.co.co., prestatori occasionali, volontari, domestici, terzisti che si recano a prestare attività presso l’azienda committente, ecc.
La norma prevede, infatti, l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per “chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato” per poter accedere “nei luoghi in cui la predetta attività è svolta”, salvo che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. È, altresì, specificato che tale obbligo vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso tali luoghi di lavoro.

Sembra, quindi, che qualsiasi soggetto che rivesta la qualità di datore di lavoro sia tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

L’obbligo dovrebbe valere anche per il lavoro domestico, per cui i privati saranno tenuti a controllare il possesso del green pass da parte dei loro collaboratori domestici.

Entro il 15.10.2021 i datori di lavoro (compresi quelli domestici) dovranno definire le modalità operative con cui svolgeranno tale controllo, che potrà anche essere a campione e “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Il soggetto deputato al controllo dovrà essere individuato con atto formale ed il controllo dovrà avvenire con il ricorso alla app «VerifiCa19».

Il mancato possesso del green pass non determina conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma il datore di lavoro dovrà sospendere il lavoratore, sia nel caso in cui lo stesso lavoratore gli comunichi di non essere in possesso del green pass sia quando tale circostanza sia accertata in sede di controllo. La sospensione comporta la perdita del diritto alla retribuzione e perdura fino a quando il lavoratore non sia in grado di presentare una certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, quando terminerà lo stato di emergenza. Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato con lo stop allo stipendio già dal primo giorno e fino alla sua presentazione; dopo cinque giorni di assenza il rapporto di lavoro è sospeso. Nel settore privato la sospensione scatterà dal primo giorno così come la retribuzione.
Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a mille euro, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass rischiano una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Sarà ovviamente nostra cura ritornare sull’argomento non appena ci saranno maggiori certezze ed istruzioni operative in merito.

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