09/09/2026
๐Lโart.84, comma 4, del CCII disciplina il concordato liquidatorio, volto alla soddisfazione dei creditori tramite la liquidazione del patrimonio del debitore. La proposta deve prevedere risorse esterne tali da incrementare di almeno del 10% lโattivo disponibile alla domanda e garantire ai creditori chirografari un soddisfacimento almeno del 20% dei crediti. I creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente, salvo incapienza e conseguente degradazione del credito.
๐Le soglie rispondono a finalitร differenti: il 10% opera come parametro incrementale dellโattivo patrimoniale, mentre il 20% costituisce il soddisfacimento minimo dei creditori chirografari. Lโapporto di risorse esterne รจ un requisito autonomo e necessario, da rispettare anche se la soglia minima di soddisfacimento dei creditori รจ raggiungibile con la sola liquidazione del patrimonio del debitore.
๐ถLe risorse esterne possono provenire da soci o terzi e consistere in denaro, beni o altre utilitร economicamente valutabili. Se lโapporto proviene dai soci, รจ risorsa esterna soltanto se effettuato senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione e se destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Non costituisce risorsa esterna la mera rinuncia a crediti postergati da parte dei soci.
๐๏ธLa disciplina recepisce lโorientamento della Corte di Cassazione, secondo cui lโapporto del terzo deve essere neutrale rispetto al patrimonio del debitore, senza aumentare lโattivo concorsuale nรฉ creare nuove passivitร . Non sono ammesse proposte fondate sulla sola migliore valorizzazione dei beni esistenti o su operazioni che simulino lโincremento dellโattivo richiesto dalla legge.
๐Le risorse esterne sono lโunica ipotesi in cui il concordato liquidatorio consente una deroga limitata alle regole di distribuzione tra i creditori, nel rispetto delle soglie minime di legge e dellโordine delle prelazioni, specie quando il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi.
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