30/09/2026
Rottamazione-quinquies – Linee guida ufficiali su scadenze, tolleranza e regole di decadenza
Gentili Clienti,
Vista la grande confusione in merito alle rate della quinquies, che possono non essere pagate abbiamo redatto un definitivo documento per fare chiarezza.
Il legislatore ha introdotto un meccanismo di tolleranza più elastico rispetto al passato, regolato da tre princìpi tassativi che ogni contribuente deve conoscere per non perdere i benefici previsti (azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio).
1. La regola delle due rate (Soglia di decadenza)
La perdita dell'agevolazione non scatta al primo ritardo. La decadenza della Rottamazione-quinquies si verifica esclusivamente se, alla data di scadenza di una rata, risultano non pagate o pagate parzialmente due rate del piano, anche non consecutive.
• Una sola rata scaduta: Il piano resta formalmente valido e non si decade.
• Seconda rata scaduta: Nell'istante in cui si accumula il mancato pagamento di due rate complessive, l'agevolazione decade. Il debito residuo torna a prezzo pieno (gravato da sanzioni e interessi originari) e non è più rateizzabile.
2. L'imputazione progressiva (Il meccanismo "a catena")
Questo è l'aspetto tecnico più rischioso. Per legge, ogni versamento effettuato viene associato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rata antecedente più vecchia ancora scoperta.
• Se un contribuente salta la prima rata e versa regolarmente l'importo della seconda, quel denaro andrà a sanare la prima scadenza.
• Di conseguenza, la prima rata risulterà "pagata", ma la seconda diventerà ufficialmente "scaduta e non pagata".
• Finché si prosegue con questo sfasamento, le rate scoperte rimangono pari a una. Il piano regge, ma si consuma permanentemente il proprio "jolly" di tolleranza, esponendosi alla decadenza immediata qualora si saltasse un qualunque altro pagamento successivo.
3. Rigidità assoluta sull'ultima rata e sulla rata unica
La flessibilità delle due rate decade completamente nei seguenti casi:
• Opzione in Rata Unica: Il mancato o parziale versamento dell'unica rata comporta la decadenza immediata.
• Ultima rata del piano rateale: L'ultima rata del piano non beneficia di successivi versamenti su cui poter "scalare" il debito all'indietro. Di conseguenza, il mancato pagamento dell'ultima rata determina la decadenza immediata dall'intero piano, anche se si tratta dell'unico insoluto di tutto il percorso.
La regola dei 5 giorni di tolleranza
La legge concede una tolleranza di 5 giorni successivi alla scadenza (durante i quali il pagamento tardivo è considerato valido e non sanzionato) esclusivamente per l'opzione in Rata Unica e per l'Ultima Rata del piano. Per tutte le rate intermedie del piano rateale, la scadenza indicata sul modulo PagoPA è perentoria.
Come ripristinare il proprio margine di sicurezza ("Jolly")
Qualora si sia saltata una rata (ad esempio la prima) e si desideri azzerare il rischio di decadenza, è sufficiente effettuare un doppio versamento concomitante (la rata arretrata + la rata corrente). In questo modo il piano torna in perfetto pareggio contabile e il contribuente riacquisisce il proprio margine di tolleranza in caso di future difficoltà.
Aitaci resta a completa disposizione per verificare e controllare la validità della vostra definizione agevolata.
Francesco Ferrari
Aitaci